XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2278-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2278,
rilevato che il provvedimento reca disposizioni il cui
contenuto appare fortemente disomogeneo, anche in contrasto
con i requisiti di specificità ed omogeneità che devono
caratterizzare - ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme contenute nei
decreti-legge,
rilevato che il disegno di legge governativo risultava
privo della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e
di quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
e che tali relazioni dovrebbero costituire un ausilio di
fondamentale importanza nello svolgimento dell'istruttoria
legislativa, soprattutto nei casi in cui i provvedimenti
risultino avere un contenuto particolarmente articolato,
constatato che alcuni interventi di "manutenzione"
legislativa contenuti nel provvedimento discendono dalla
necessità di modificare normative entrate in vigore in questa
stessa legislatura, e che ciò costituisce un segnale di una
non adeguata progettazione legislativa,
constatato che per quanto attiene alla rideterminazione
in via amministrativa delle aliquote di accisa sugli oli
minerali - come già rilevato in precedenti occasioni -
esistono diversi regimi, i cui presupposti e il cui oggetto
risultano non sempre chiaramente individuati,
constatato che il provvedimento detta disposizioni
apparentemente autonome, ma che in realtà incidono su
discipline già vigenti nelle diverse materie, senza assicurare
il coordinamento o l'abrogazione delle disposizioni
incompatibili, come - invece - richiesto dall'articolo 79,
comma 11 del regolamento,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba
essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
siano soppressi gli articoli 5-ter,
16-quater, 16-sexies e 17-ter, in quanto
recanti disposizioni che non hanno profili di natura
tributaria.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 1, comma 1-quater, 5, comma 3,
15-ter, 16, comma 2, 16-quinquies, comma 6,
16-sexies, comma 1, dovrebbe valutarsi se i previsti
decreti abbiano o meno natura normativa prevedendo, in tal
caso, che essi assumano la forma di regolamenti ministeriali e
che siano emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
all'articolo 5, comma 4, le parole "emanato con"
dovrebbero essere sostituite con le seguenti "di cui al",
secondo quanto previsto dal punto 12, lettera o), della
circolare recante "Regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del
Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'aprile 2001;
all'articolo 5-ter, comma 2, dovrebbe precisarsi
la tipologia dei soggetti titolari di ciascuna contabilità
speciale;
all'articolo 15-quater, comma 1, lettera a),
dovrebbe chiarirsi se e, eventualmente, in che misura, il
criterio dettato per la determinazione del tasso di cambio si
differenzia da quello attualmente adottato.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
il contenuto dei decreti legge - anche in osservanza di
quanto disposto dall'articolo 15, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 - si caratterizzi per la specificità e
l'omogeneità delle disposizioni da esso recate, poiché solo la
rispondenza originaria del testo a questi due requisiti
consente che nel successivo esame parlamentare possano essere
chiaramente individuati, e pertanto non esaminati, eventuali
emendamenti non strettamente attinenti al testo o estranei
rispetto ad esso".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2278, approvato dal
Senato,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
n. 452 del 2001, nel testo risultante dalle modificazioni
approvate dal Senato, incide su materie riservate alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2278
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
premesso che:
i Capi I e III del decreto-legge recano disposizioni
che determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato la cui copertura viene reperita a valere sulle maggiori
entrate determinate dall'attuazione del Capo II, recante
disposizioni in materia di giochi;
il reperimento di tali risorse per finalità di
copertura - che risulta riconducibile al disposto
dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della
legge n. 468 del 1978 - presuppone che le stime del maggior
gettito contenute nella relazione tecnica siano fondate su
presupposti quanto più possibile oggettivi ed attendibili e
siano articolate su ipotesi saldamente fondate sul piano
statistico ed economico;
i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo
nella seduta del 13 febbraio 2002 con riferimento alle
questioni poste dal relatore in merito a specifici profili
attinenti alla quantificazione delle stime sia di maggior
gettito sia di minore entrata consentono di ritenere che gli
effetti complessivi netti derivati dall'attuazione del
provvedimento siano effettivamente di segno positivo (fatta
ovviamente eccezione per le disposizioni che non recano
ovviamente autonome disposizioni di copertura);
ciò consente di ritenere che il provvedimento sia
sostanzialmente conforme al canone posto dall'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, anche se - ad avviso della
Commissione - sarebbe stato opportuno formulare un'apposita
clausola di copertura finanziaria volta ad evidenziare
inequivocamente, nel testo del provvedimento, gli oneri
derivanti dalla sua attuazione a fronte delle risorse
individuate per la relativa copertura;
con riferimento alle disposizioni di copertura
formulate in termini di riduzione di autorizzazioni di spesa
di cui agli articoli 16-quinquies e 17-bis, si
rileva che la modalità di copertura di cui all'articolo
11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 468
del 1978 presuppone che la disposizione che autorizza la spesa
da ridurre ne quantifichi direttamente l'entità; ciò al fine
di evitare che, nel caso in cui tale quantificazione non sia
presente, una formale riduzione di autorizzazione di spesa
prefiguri il ricorso sostanziale a disponibilità formatesi su
capitoli di bilancio;
si sottolinea infine come la formulazione non
perspicua di talune disposizioni introduca elementi di
aleatorietà circa le conseguenze finanziarie delle
disposizioni medesime; al riguardo, la Commissione ritiene
necessario segnalare come l'apposizione di clausole
finanziarie che non risultano strettamente necessarie (come
nel caso del comma 1-ter dell'articolo 13) o che
talvolta suscitano dubbi circa la piena conformità alle
vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica (come
nel caso invece in particolare dei commi 2 e 3 dell'articolo
16-quinquies) non consente di ovviare ai problemi
interpretativi posti dalla disposizioni medesime, ma anzi ne
aggrava l'entità;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienze e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il decreto-legge n. 452 del 2001, recante
disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonché sui rimborsi IVA,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2278 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA",
approvato dal Senato;
considerato che il comma 11 dell'articolo 7, pur
inserendo il combustibile derivato dai rifiuti nella categoria
dei rifiuti speciali, specifica che tale classificazione
avviene solo qualora il CDR non rivesta le caratteristiche
qualitative individuate da specifiche norme tecniche;
ritenuto pertanto che tale specificazione rischia di
ingenerare dubbi interpretativi circa l'esatta definizione del
combustibile derivato da rifiuti;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 7, comma 11, lettera a),
capoverso 1-bis), siano soppresse le parole da "qualora"
sino a "tutela ambientale".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
con modificazioni, del decreto-legge n. 452 del 2001, recante
disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonché sui rimborsi IVA,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge
del decreto legge n.452 del 2001, recante disposizioni urgenti
in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA
(A.C. 2278);
premesso che il provvedimento in esame reca
disposizioni di diversa natura ed in particolare disposizioni
di carattere fiscale, nonché norme in materia di contabilità
speciali e contributi straordinari a soggetti diversi;
considerato che il provvedimento in esame prevede la
proroga di norme agevolative già contenute in precedenti
provvedimenti legislativi ed in particolare nel decreto-legge
n. 246 del 2001 e nel decreto-legge n. 356 del 2001 sui quali
la Commissione ha a suo tempo espresso, rispettivamente,
parere favorevole e parere favorevole con osservazioni;
rilevato altresì che appare necessario pervenire
tempestivamente ad un riordino della materia delle accise, al
fine di operare una rideterminazione equilibrata delle
aliquote e un coordinamento delle medesime con l'imposta sui
consumi, evitando nuovi ed ulteriori interventi di proroga;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
appare opportuno che la ulteriore proroga delle
agevolazioni per le emulsioni stabilizzate di cui all'articolo
1 del decreto-legge (cosiddetto "gasolio bianco") si
accompagni all'avvio di una verifica sugli effettivi vantaggi
ecologici legati all'impiego di tale emulsione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2278;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE