XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2278-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2278,

            rilevato che il provvedimento reca disposizioni il cui contenuto appare fortemente disomogeneo, anche in contrasto con i requisiti di specificità ed omogeneità che devono caratterizzare - ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme contenute nei decreti-legge,

            rilevato che il disegno di legge governativo risultava privo della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e di quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e che tali relazioni dovrebbero costituire un ausilio di fondamentale importanza nello svolgimento dell'istruttoria legislativa, soprattutto nei casi in cui i provvedimenti risultino avere un contenuto particolarmente articolato,

            constatato che alcuni interventi di "manutenzione" legislativa contenuti nel provvedimento discendono dalla necessità di modificare normative entrate in vigore in questa stessa legislatura, e che ciò costituisce un segnale di una non adeguata progettazione legislativa,

            constatato che per quanto attiene alla rideterminazione in via amministrativa delle aliquote di accisa sugli oli minerali - come già rilevato in precedenti occasioni - esistono diversi regimi, i cui presupposti e il cui oggetto risultano non sempre chiaramente individuati,

            constatato che il provvedimento detta disposizioni apparentemente autonome, ma che in realtà incidono su discipline già vigenti nelle diverse materie, senza assicurare il coordinamento o l'abrogazione delle disposizioni incompatibili, come - invece - richiesto dall'articolo 79, comma 11 del regolamento,

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            siano soppressi gli articoli 5-ter, 16-quater, 16-sexies e 17-ter, in quanto recanti disposizioni che non hanno profili di natura tributaria.

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            agli articoli 1, comma 1-quater, 5, comma 3, 15-ter, 16, comma 2, 16-quinquies, comma 6, 16-sexies, comma 1, dovrebbe valutarsi se i previsti decreti abbiano o meno natura normativa prevedendo, in tal caso, che essi assumano la forma di regolamenti ministeriali e che siano emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            all'articolo 5, comma 4, le parole "emanato con" dovrebbero essere sostituite con le seguenti "di cui al", secondo quanto previsto dal punto 12, lettera o), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001;

            all'articolo 5-ter, comma 2, dovrebbe precisarsi la tipologia dei soggetti titolari di ciascuna contabilità speciale;

            all'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), dovrebbe chiarirsi se e, eventualmente, in che misura, il criterio dettato per la determinazione del tasso di cambio si differenzia da quello attualmente adottato.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            il contenuto dei decreti legge - anche in osservanza di quanto disposto dall'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - si caratterizzi per la specificità e l'omogeneità delle disposizioni da esso recate, poiché solo la rispondenza originaria del testo a questi due requisiti consente che nel successivo esame parlamentare possano essere chiaramente individuati, e pertanto non esaminati, eventuali emendamenti non strettamente attinenti al testo o estranei rispetto ad esso".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2278, approvato dal Senato,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 452 del 2001, nel testo risultante dalle modificazioni approvate dal Senato, incide su materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2278

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              premesso che:

                i Capi I e III del decreto-legge recano disposizioni che determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato la cui copertura viene reperita a valere sulle maggiori entrate determinate dall'attuazione del Capo II, recante disposizioni in materia di giochi;

                il reperimento di tali risorse per finalità di copertura - che risulta riconducibile al disposto dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 468 del 1978 - presuppone che le stime del maggior gettito contenute nella relazione tecnica siano fondate su presupposti quanto più possibile oggettivi ed attendibili e siano articolate su ipotesi saldamente fondate sul piano statistico ed economico;

                i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 13 febbraio 2002 con riferimento alle questioni poste dal relatore in merito a specifici profili attinenti alla quantificazione delle stime sia di maggior gettito sia di minore entrata consentono di ritenere che gli effetti complessivi netti derivati dall'attuazione del provvedimento siano effettivamente di segno positivo (fatta ovviamente eccezione per le disposizioni che non recano ovviamente autonome disposizioni di copertura);

                ciò consente di ritenere che il provvedimento sia sostanzialmente conforme al canone posto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, anche se - ad avviso della Commissione - sarebbe stato opportuno formulare un'apposita clausola di copertura finanziaria volta ad evidenziare inequivocamente, nel testo del provvedimento, gli oneri derivanti dalla sua attuazione a fronte delle risorse individuate per la relativa copertura;

                con riferimento alle disposizioni di copertura formulate in termini di riduzione di autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 16-quinquies e 17-bis, si rileva che la modalità di copertura di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978 presuppone che la disposizione che autorizza la spesa da ridurre ne quantifichi direttamente l'entità; ciò al fine di evitare che, nel caso in cui tale quantificazione non sia presente, una formale riduzione di autorizzazione di spesa prefiguri il ricorso sostanziale a disponibilità formatesi su capitoli di bilancio;

                si sottolinea infine come la formulazione non perspicua di talune disposizioni introduca elementi di aleatorietà circa le conseguenze finanziarie delle disposizioni medesime; al riguardo, la Commissione ritiene necessario segnalare come l'apposizione di clausole finanziarie che non risultano strettamente necessarie (come nel caso del comma 1-ter dell'articolo 13) o che talvolta suscitano dubbi circa la piena conformità alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica (come nel caso invece in particolare dei commi 2 e 3 dell'articolo 16-quinquies) non consente di ovviare ai problemi interpretativi posti dalla disposizioni medesime, ma anzi ne aggrava l'entità;

esprime


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienze e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il decreto-legge n. 452 del 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2278 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA", approvato dal Senato;

              considerato che il comma 11 dell'articolo 7, pur inserendo il combustibile derivato dai rifiuti nella categoria dei rifiuti speciali, specifica che tale classificazione avviene solo qualora il CDR non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da specifiche norme tecniche;

              ritenuto pertanto che tale specificazione rischia di ingenerare dubbi interpretativi circa l'esatta definizione del combustibile derivato da rifiuti;

esprime:


PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione:

        all'articolo 7, comma 11, lettera a), capoverso 1-bis), siano soppresse le parole da "qualora" sino a "tutela ambientale".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


        La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge n. 452 del 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n.452 del 2001, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (A.C. 2278);

              premesso che il provvedimento in esame reca disposizioni di diversa natura ed in particolare disposizioni di carattere fiscale, nonché norme in materia di contabilità speciali e contributi straordinari a soggetti diversi;

              considerato che il provvedimento in esame prevede la proroga di norme agevolative già contenute in precedenti provvedimenti legislativi ed in particolare nel decreto-legge n. 246 del 2001 e nel decreto-legge n. 356 del 2001 sui quali la Commissione ha a suo tempo espresso, rispettivamente, parere favorevole e parere favorevole con osservazioni;

              rilevato altresì che appare necessario pervenire tempestivamente ad un riordino della materia delle accise, al fine di operare una rideterminazione equilibrata delle aliquote e un coordinamento delle medesime con l'imposta sui consumi, evitando nuovi ed ulteriori interventi di proroga;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

        appare opportuno che la ulteriore proroga delle agevolazioni per le emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 1 del decreto-legge (cosiddetto "gasolio bianco") si accompagni all'avvio di una verifica sugli effettivi vantaggi ecologici legati all'impiego di tale emulsione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2278;

              rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE



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