XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2254-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2254;

              ribadendo la necessità di una disciplina stabilmente applicabile alle missioni internazionali anche al fine di evitare il richiamo ad una molteplicità di discipline normative, contenute in diversi atti non coordinati tra loro,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare in modo puntuale le missioni oggetto di proroga, anziché indicare genericamente territori in cui esse si svolgono;

              all'articolo 8, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire in modo più preciso i presupposti in base ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a conferire l'incarico in questione; nel medesimo comma, inoltre, potrebbe essere richiamato espressamente l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina la nomina dei commissari straordinari di cui trattasi;

              all'articolo 14-bis, poiché il termine cui si fa riferimento è già scaduto, dovrebbe disporsi un "differimento", e non già una "proroga" del termine, conformemente a quanto indicato dal punto 4, lettera o), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              rilevato che il decreto-legge n. 451 del 2001 incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              considerato che l'articolo 6 del decreto-legge in esame conferma quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, convertito in legge dalla legge n. 6 del 2002, per cui al personale impiegato nell'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto;

              sottolineato che, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, il Governo ha accettato ordini del giorno presentati al Senato ed alla Camera dei deputati nei quali si è evidenziata l'indifferibilità di una revisione organica della materia penale militare sopprimendo o riformando tutte quelle disposizioni sostanziali e processuali dell'ordinamento militare che siano in contrasto con la Costituzione;

              rilevato che particolare attenzione deve porsi nella revisione di tale legislazione innanzitutto con una più puntuale definizione del concetto di "conflitto armato", di cui all'articolo 165 del codice penale militare di guerra, salvaguardando i diritti di libertà di espressione e di opinione e sanzionando nel contempo con la severità necessaria qualunque offesa contro quanti si trovano ad essere - proprio nella realtà di conflitto armato - i soggetti più deboli e le persone protette dalle convenzioni internazionali;

              ritenuta non congrua alla gravità dei fatti descritti la pena minima prevista per le fattispecie di cui all'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge di conversione del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              a) all'articolo 6, sia definito specificamente il concetto di "conflitto armato" di cui all'articolo 165 del codice penale militare di guerra, prevedendosi in particolare che ai fini della legge penale militare si debba intendere come tale il conflitto in cui almeno una delle parte faccia uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche e sia altresì stabilita l'applicazione dell'articolo 165 del codice penale militare di guerra a tutte le missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane;

              b) all'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge di conversione del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, siano sostituite le parole: "da uno a cinque anni" dalle seguenti: "da due a cinque anni".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              premesso che, come già rilevato nel parere reso dalla Commissione Bilancio in data 25 luglio 2001 con riferimento al disegno di legge C. 1387 - recante conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania - appare necessario dare corso ad un ripensamento della modalità di copertura utilizzata dal provvedimento in esame con riferimento alle missioni militari di pace all'estero, che tenga adeguatamente conto della natura non estemporanea degli interventi medesimi e che possa pertanto avvalersi di risorse appositamente preordinate nell'ambito della legge finanziaria annuale;

              preso atto tuttavia che le missioni in questione si inseriscono in un contesto di obblighi internazionali, l'adempimento dei quali assume allo stato carattere prioritario e tale da indurre a ritenere consentito - in via eccezionale - il ricorso alle risorse indicate dall'articolo 15;

              auspicando per il futuro che il Governo assuma la iniziative necessarie per procedere nella direzione sopra indicata, al fine di uniformare il ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste al dettato della legislazione vigente;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali",

          delibera di esprimere

NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 7, quali siano le disposizioni che, in quanto compatibili, si applicano anche al personale civile.



Frontespizio