XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2254-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2254;
ribadendo la necessità di una disciplina stabilmente
applicabile alle missioni internazionali anche al fine di
evitare il richiamo ad una molteplicità di discipline
normative, contenute in diversi atti non coordinati tra
loro,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis
e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare in modo puntuale le missioni oggetto
di proroga, anziché indicare genericamente territori in cui
esse si svolgono;
all'articolo 8, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di definire in modo più preciso i presupposti in
base ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri è
autorizzato a conferire l'incarico in questione; nel medesimo
comma, inoltre, potrebbe essere richiamato espressamente
l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che
disciplina la nomina dei commissari straordinari di cui
trattasi;
all'articolo 14-bis, poiché il termine cui si fa
riferimento è già scaduto, dovrebbe disporsi un
"differimento", e non già una "proroga" del termine,
conformemente a quanto indicato dal punto 4, lettera o),
della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del
Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'aprile 2001.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
rilevato che il decreto-legge n. 451 del 2001 incide su
una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera d), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
considerato che l'articolo 6 del decreto-legge in esame
conferma quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1^
dicembre 2001, n. 421, convertito in legge dalla legge n. 6
del 2002, per cui al personale impiegato nell'operazione
multinazionale denominata "Enduring Freedom" si applica
il codice penale militare di guerra, salvo quanto previsto
dall'articolo 9 del citato decreto;
sottolineato che, in occasione dell'esame del disegno
di legge di conversione del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n.
421, il Governo ha accettato ordini del giorno presentati al
Senato ed alla Camera dei deputati nei quali si è evidenziata
l'indifferibilità di una revisione organica della materia
penale militare sopprimendo o riformando tutte quelle
disposizioni sostanziali e processuali dell'ordinamento
militare che siano in contrasto con la Costituzione;
rilevato che particolare attenzione deve porsi nella
revisione di tale legislazione innanzitutto con una più
puntuale definizione del concetto di "conflitto armato", di
cui all'articolo 165 del codice penale militare di guerra,
salvaguardando i diritti di libertà di espressione e di
opinione e sanzionando nel contempo con la severità necessaria
qualunque offesa contro quanti si trovano ad essere - proprio
nella realtà di conflitto armato - i soggetti più deboli e le
persone protette dalle convenzioni internazionali;
ritenuta non congrua alla gravità dei fatti descritti
la pena minima prevista per le fattispecie di cui all'articolo
185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto
dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge di
conversione del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 6, sia definito specificamente il
concetto di "conflitto armato" di cui all'articolo 165 del
codice penale militare di guerra, prevedendosi in particolare
che ai fini della legge penale militare si debba intendere
come tale il conflitto in cui almeno una delle parte faccia
uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei
confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni
belliche e sia altresì stabilita l'applicazione dell'articolo
165 del codice penale militare di guerra a tutte le missioni
militari armate svolte all'estero dalle forze armate
italiane;
b) all'articolo 185-bis del codice penale
militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1,
lettera g) della legge di conversione del decreto-legge
1^ dicembre 2001, n. 421, siano sostituite le parole: "da uno
a cinque anni" dalle seguenti: "da due a cinque anni".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
premesso che, come già rilevato nel parere reso dalla
Commissione Bilancio in data 25 luglio 2001 con riferimento al
disegno di legge C. 1387 - recante conversione in legge del
decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, in materia di proroga
della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi
delle Forze di polizia italiane in Albania - appare necessario
dare corso ad un ripensamento della modalità di copertura
utilizzata dal provvedimento in esame con riferimento alle
missioni militari di pace all'estero, che tenga adeguatamente
conto della natura non estemporanea degli interventi medesimi
e che possa pertanto avvalersi di risorse appositamente
preordinate nell'ambito della legge finanziaria annuale;
preso atto tuttavia che le missioni in questione si
inseriscono in un contesto di obblighi internazionali,
l'adempimento dei quali assume allo stato carattere
prioritario e tale da indurre a ritenere consentito - in via
eccezionale - il ricorso alle risorse indicate dall'articolo
15;
auspicando per il futuro che il Governo assuma la
iniziative necessarie per procedere nella direzione sopra
indicata, al fine di uniformare il ricorso al Fondo di riserva
per le spese impreviste al dettato della legislazione
vigente;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
recante disposizioni urgenti per la proroga della
partecipazione italiana ad operazioni militari
internazionali",
delibera di esprimere
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
precisare, all'articolo 7, quali siano le disposizioni che, in
quanto compatibili, si applicano anche al personale civile.