XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2237-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2237;

              rilevato che i due articoli di cui consta la parte sostanziale dello stesso riguardano due materie del tutto distinte e non omogenee tra di loro;

              constatato che il disegno di legge non è corredato dalle relazioni recanti l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, anche in considerazione dei problemi interpretativi già verificatisi in sede di attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento al possesso dei requisiti indicati dal comma 20 di tale articolo;

              all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento, anziché al termine "di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354", al termine "di cui all'articolo 1, comma 2" dello stesso;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              con riferimento al titolo del decreto-legge in esame, poiché esso non dà conto del fatto che la proroga del termine riguarda anche la copertura assicurativa delle imprese di gestione aeroportuale, dovrebbe procedersi ad una integrazione dello stesso; valutino, inoltre, le Commissioni, l'opportunità di corredare gli articoli delle relative rubriche;

              all'articolo 1, poiché il termine in questione non risultava scaduto al momento dell'emanazione del decreto-legge, dovrebbe disporsi una "proroga" e non già un "differimento" del termine in questione, ciò conformemente a quanto stabilito dal punto 4, lett. o) della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              ribadito, con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, che prevede una ulteriore proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo, già disposta, da ultimo, con il decreto-legge n. 247 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 332 del 2001, quanto già sottolineato in sede di espressione del parere sul precedente provvedimento di urgenza, vale a dire che la previsione di una ulteriore proroga in tale materia deve presupporre un impegno forte a dare priorità e carattere di urgenza a tutte le misure necessarie ad evitare ulteriori proroghe in futuro;

              rilevato che la suddetta disposizione recata dall'articolo 1 del decreto-legge incide su materia che, ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              rilevato altresì che la proroga della garanzia prestata dallo Stato italiano a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo, disposta dall'articolo 2 del decreto-legge, pur non essendo direttamente riconducibile alle materie espressamente attribuite alla competenza legislativa statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sembra potersi considerare rientrante nell'ambito degli interventi in materia di "aeroporti civili" e di "grandi reti di trasporto e di navigazione", dovendosi ritenere inclusi in tali materie anche gli interventi volti a garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di dimensione internazionale, che non potrebbero essere effettuati con intervento diverso da quello statale;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


        La V Commissione

              esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 2237, di conversione del decreto-legge n. 450/2001 recante: Proroga termini in materia di sfratti e di trasporto aereo;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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