XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2215-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2215,

              rilevato che nel disegno di legge di conversione del decreto-legge è confluito il contenuto del disegno di legge S. 915;

              rilevato che nella legge di conversione si fa riferimento, all'articolo 2, comma 1, lett. a), ad una "nuova legge organica sulla materia penale militare", si auspica che ad essa si pervenga effettivamente, in quanto la definizione di normative organiche per materia contribuisce ad una migliore conoscibilità delle discipline, facilitandone l'applicazione;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge, dovrebbero indicarsi espressamente le norme del decreto-legge applicabili al personale civile, in luogo di richiamare l'applicabilità delle stesse "in quanto compatibili";


sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          agli articoli 1, comma 6, 8, comma 1, 9, commi 1 e 2 del decreto-legge, oltreché nel titolo del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, dovrebbero uniformarsi le modalità di citazione di testi normativi ivi richiamati a quanto previsto dalla circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001 (punto 12, lettera m);

          all'articolo 10 del decreto-legge, dovrebbe precisarsi l'ambito di applicazione della disposizione di convalida che genericamente si riferisce agli "atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto";

          all'articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di legge di conversione, che aggiunge tre nuovi commi all'articolo 47 del codice penale militare di guerra, dovrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, in quanto non più rispondente al contenuto dell'articolo stesso.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica;

              rilevata l'esigenza di provvedere a una revisione di carattere generale delle disposizioni recate dal codice penale militare di guerra, al fine di verificarne la compatibilità con le norme della Costituzione, nonché di adeguarlo all'attuale ordinamento militare e alle trasformazioni in atto nel quadro internazionale;

              valutate favorevolmente le modificazioni al disegno di legge di conversione approvate dal Senato, volte a modificare fin dall'immediato alcune disposizioni sostanziali del codice penale militare di guerra;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione n. 421 del 2001 recante "Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303"

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              che sia precisata l'area geografica di riferimento della missione "Enduring Freedom".



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato per le parti di propria competenza il decreto-legge n. 421 del 2001, con particolare riferimento al trattamento del personale civile e militare interessato dal provvedimento;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 4, di precisare quali siano le disposizioni che, in quanto compatibili, si applicano anche al personale civile.



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