XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2215-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2215,
rilevato che nel disegno di legge di conversione del
decreto-legge è confluito il contenuto del disegno di legge S.
915;
rilevato che nella legge di conversione si fa
riferimento, all'articolo 2, comma 1, lett. a), ad una
"nuova legge organica sulla materia penale militare", si
auspica che ad essa si pervenga effettivamente, in quanto la
definizione di normative organiche per materia contribuisce ad
una migliore conoscibilità delle discipline, facilitandone
l'applicazione;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge, dovrebbero
indicarsi espressamente le norme del decreto-legge applicabili
al personale civile, in luogo di richiamare l'applicabilità
delle stesse "in quanto compatibili";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
agli articoli 1, comma 6, 8, comma 1, 9, commi 1 e 2 del
decreto-legge, oltreché nel titolo del disegno di legge di
conversione, come modificato dal Senato, dovrebbero
uniformarsi le modalità di citazione di testi normativi ivi
richiamati a quanto previsto dalla circolare recante "Regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della
Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile
2001 (punto 12, lettera m);
all'articolo 10 del decreto-legge, dovrebbe precisarsi
l'ambito di applicazione della disposizione di convalida che
genericamente si riferisce agli "atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto";
all'articolo 2, comma 1, lettera c) del disegno di
legge di conversione, che aggiunge tre nuovi commi
all'articolo 47 del codice penale militare di guerra, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di modificare la rubrica
dell'articolo, in quanto non più rispondente al contenuto
dell'articolo stesso.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 421 del 2001, approvato con modificazioni dal
Senato della Repubblica;
rilevata l'esigenza di provvedere a una revisione di
carattere generale delle disposizioni recate dal codice penale
militare di guerra, al fine di verificarne la compatibilità
con le norme della Costituzione, nonché di adeguarlo
all'attuale ordinamento militare e alle trasformazioni in atto
nel quadro internazionale;
valutate favorevolmente le modificazioni al disegno di
legge di conversione approvate dal Senato, volte a modificare
fin dall'immediato alcune disposizioni sostanziali del codice
penale militare di guerra;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il
disegno di legge di conversione n. 421 del 2001 recante
"Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring
Freedom". Modifiche al codice penale militare di guerra,
approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303"
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
che sia precisata l'area geografica di riferimento
della missione "Enduring Freedom".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il
decreto-legge n. 421 del 2001, con particolare riferimento al
trattamento del personale civile e militare interessato dal
provvedimento;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità,
all'articolo 4, di precisare quali siano le disposizioni che,
in quanto compatibili, si applicano anche al personale
civile.