XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2104-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2104,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
siano soppressi il comma 11-bis dell'articolo 1 e
l'articolo 1-bis, in quanto le relative disposizioni
risultano non omogenee rispetto al contenuto del
decreto-legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 10-quater, si chiarisca la
portata della disposizione in quanto ove il termine
"provenienza" fosse da intere come "possesso della
cittadinanza", la previsione sarebbe priva di contenuto
innovativo, ove invece fosse da intendere in modo diverso - ad
esempio nel senso di estendere l'applicazione della normativa
riguardante i cittadini comunitari anche ai cittadini di Stati
terzi che abbiano conseguito o cui siano stati riconosciuti i
titoli professionali in altri Stati dell'Unione - la
disposizione dovrebbe essere formulata in modo più chiaro.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
l'articolo 1-ter, incidendo su materia
attualmente disciplinata da fonti di rango non primario,
realizza una rilegificazione della materia;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio precisare il requisito ivi previsto
ovvero la non "prescrizione alle mansioni";
all'articolo 1, comma 4, dovrebbe essere chiarita la
portata dell'inciso "in via prioritaria", specificando
eventualmente se l'utilizzo delle misure di cui ai commi 2 e 3
sia prioritario rispetto al ricorso alle misure individuate
nelle lettera a) e b) del comma 1 del medesimo
articolo;
all'articolo 1, comma 6, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di integrare l'elenco delle disposizioni aventi
carattere cedevole e provvisorio in conseguenza dell'entrata
in vigore di una specifica disciplina contrattuale,
richiamando in particolare i commi 10-bis e 10-ter
dell'articolo 1; al medesimo comma dovrebbe inoltre
valutarsi l'opportunità di richiamare anche l'articolo 2,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
prevede lo stesso meccanismo di sostituzione di disciplina con
riferimento, più generale, alla disciplina del rapporto di
lavoro;
all'articolo 1, comma 7, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire l'espressione "d'intesa con" con
la seguente "previa intesa intervenuta in";
all'articolo 1-quater, dovrebbe essere modificato
il richiamo agli "statuti", riferendo la disposizione alle
norme dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e,
eventualmente, alle relative norme di attuazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2104, di conversione
del decreto legge n. 402/2001 in materia di personale
sanitario;
rilevato, con riferimento alle materie da esso
disciplinate, che l'articolo 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione comprende la "tutela della salute" tra le materie
di legislazione concorrente (in base alla quale spetta allo
Stato la determinazione dei soli princìpi fondamentali), al
pari della disciplina delle "professioni" e attribuisce allo
Stato la competenza legislativa esclusiva per la definizione
delle "norme generali sull'istruzione", mentre la materia
della "istruzione" è invece compresa nella legislazione
concorrente, con l'espressa eccezione dell'istruzione e
formazione professionale, che è quindi da intendersi di
competenza esclusiva delle Regioni;
rilevato altresì che l'articolo 117 della Costituzione
non menziona espressamente l'istruzione universitaria e che
l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione rinvia a "leggi
dello Stato" la determinazione della normativa in materia,
ferma restando l'autonomia delle università;
rilevato che l'intervento attuato dal decreto-legge è
volto ad assicurare nell'immediato una migliore gestione e
funzionalità del personale del servizio sanitario nazionale al
fine di superare l'attuale situazione di emergenza dovuta alla
carenza di personale infermieristico, che rischia di
compromettere l'effettivo godimento dei livelli essenziali
delle prestazioni sanitarie,
rilevato altresì che la disciplina introdotta dal
decreto-legge ha prevalentemente carattere temporaneo, ed è
destinata ad essere sostituita per alcuni aspetti da una
futura, specifica disciplina contrattuale, e per altri per
effetto dell'esercizio da parte delle regioni della potestà
legislativa e regolamentare ad essa attribuita in materia dal
nuovo assetto costituzionale,
rilevato che la disciplina, nello stabilire la
"facoltà" dei provvedimenti, li vincola a "specifiche
direttive dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente
posti dalle stesse",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, commi 7 e 8, rilevato che il sesto comma
dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà
regolamentare statale può essere esercitata solo nelle materie
oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, spettando alle
Regioni in ogni altra materia, si valuti l'esigenza di
riformulare i predetti commi 7 e 8, verificando l'oggetto
della potestà regolamentare statale ivi prevista, al fine di
evitare che questa possa esercitarsi su materia sottratta alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato;
all'articolo 1, comma 6, si segnala l'opportunità, per
esigenze di maggiore completezza del riferimento ivi disposto
al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del
2001, di richiamare espressamente anche il comma 2 di tale
articolo;
all'articolo 1-quater appare necessario modificare
il riferimento ai "rispettivi statuti" delle province autonome
di Trento e di Bolzano con un richiamo allo statuto speciale
della regione Trentino Alto-Adige.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, le parole da: " gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico" fino a: "nei limiti
di bilancio annualmente posti dalle stesse" siano sostituite
dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione e nei
limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti
vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale
di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni";
all'articolo 1, comma 2, le parole "quanto previsto dal
comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "il vincolo
finanziario di cui al comma 1";
all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole
"corsi organizzati" siano aggiunte le seguenti: "e
finanziati";
all'articolo 1, comma 7, secondo periodo, siano aggiunte
in fine le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica"
all'articolo 1, sia soppresso il comma 10-bis;
all'articolo 1, sia soppresso il comma 10-ter;
all'articolo 1, comma 10-quater, siano aggiunte in
fine le seguenti parole "fermo restando il vincolo finanziario
di cui al comma 1";
sia soppresso l'articolo 1-ter.