XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2104-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2104,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              siano soppressi il comma 11-bis dell'articolo 1 e l'articolo 1-bis, in quanto le relative disposizioni risultano non omogenee rispetto al contenuto del decreto-legge;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 10-quater, si chiarisca la portata della disposizione in quanto ove il termine "provenienza" fosse da intere come "possesso della cittadinanza", la previsione sarebbe priva di contenuto innovativo, ove invece fosse da intendere in modo diverso - ad esempio nel senso di estendere l'applicazione della normativa riguardante i cittadini comunitari anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano conseguito o cui siano stati riconosciuti i titoli professionali in altri Stati dell'Unione - la disposizione dovrebbe essere formulata in modo più chiaro.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              l'articolo 1-ter, incidendo su materia attualmente disciplinata da fonti di rango non primario, realizza una rilegificazione della materia;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio precisare il requisito ivi previsto ovvero la non "prescrizione alle mansioni";

              all'articolo 1, comma 4, dovrebbe essere chiarita la portata dell'inciso "in via prioritaria", specificando eventualmente se l'utilizzo delle misure di cui ai commi 2 e 3 sia prioritario rispetto al ricorso alle misure individuate nelle lettera a) e b) del comma 1 del medesimo articolo;

              all'articolo 1, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'elenco delle disposizioni aventi carattere cedevole e provvisorio in conseguenza dell'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale, richiamando in particolare i commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 1; al medesimo comma dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di richiamare anche l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede lo stesso meccanismo di sostituzione di disciplina con riferimento, più generale, alla disciplina del rapporto di lavoro;

              all'articolo 1, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione "d'intesa con" con la seguente "previa intesa intervenuta in";

              all'articolo 1-quater, dovrebbe essere modificato il richiamo agli "statuti", riferendo la disposizione alle norme dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e, eventualmente, alle relative norme di attuazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2104, di conversione del decreto legge n. 402/2001 in materia di personale sanitario;

              rilevato, con riferimento alle materie da esso disciplinate, che l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione comprende la "tutela della salute" tra le materie di legislazione concorrente (in base alla quale spetta allo Stato la determinazione dei soli princìpi fondamentali), al pari della disciplina delle "professioni" e attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per la definizione delle "norme generali sull'istruzione", mentre la materia della "istruzione" è invece compresa nella legislazione concorrente, con l'espressa eccezione dell'istruzione e formazione professionale, che è quindi da intendersi di competenza esclusiva delle Regioni;

              rilevato altresì che l'articolo 117 della Costituzione non menziona espressamente l'istruzione universitaria e che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione rinvia a "leggi dello Stato" la determinazione della normativa in materia, ferma restando l'autonomia delle università;

              rilevato che l'intervento attuato dal decreto-legge è volto ad assicurare nell'immediato una migliore gestione e funzionalità del personale del servizio sanitario nazionale al fine di superare l'attuale situazione di emergenza dovuta alla carenza di personale infermieristico, che rischia di compromettere l'effettivo godimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie,

              rilevato altresì che la disciplina introdotta dal decreto-legge ha prevalentemente carattere temporaneo, ed è destinata ad essere sostituita per alcuni aspetti da una futura, specifica disciplina contrattuale, e per altri per effetto dell'esercizio da parte delle regioni della potestà legislativa e regolamentare ad essa attribuita in materia dal nuovo assetto costituzionale,

              rilevato che la disciplina, nello stabilire la "facoltà" dei provvedimenti, li vincola a "specifiche direttive dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse",

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          all'articolo 1, commi 7 e 8, rilevato che il sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare statale può essere esercitata solo nelle materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, spettando alle Regioni in ogni altra materia, si valuti l'esigenza di riformulare i predetti commi 7 e 8, verificando l'oggetto della potestà regolamentare statale ivi prevista, al fine di evitare che questa possa esercitarsi su materia sottratta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          all'articolo 1, comma 6, si segnala l'opportunità, per esigenze di maggiore completezza del riferimento ivi disposto al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiamare espressamente anche il comma 2 di tale articolo;

          all'articolo 1-quater appare necessario modificare il riferimento ai "rispettivi statuti" delle province autonome di Trento e di Bolzano con un richiamo allo statuto speciale della regione Trentino Alto-Adige.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 1, comma 1, le parole da: " gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico" fino a: "nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse" siano sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni";

          all'articolo 1, comma 2, le parole "quanto previsto dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "il vincolo finanziario di cui al comma 1";

          all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole "corsi organizzati" siano aggiunte le seguenti: "e finanziati";

          all'articolo 1, comma 7, secondo periodo, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

          all'articolo 1, sia soppresso il comma 10-bis;

          all'articolo 1, sia soppresso il comma 10-ter;

          all'articolo 1, comma 10-quater, siano aggiunte in fine le seguenti parole "fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1";

          sia soppresso l'articolo 1-ter.



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