XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2091-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2091,
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento,
ad eccezione dell'articolo 8-nonies, sono accomunate
esclusivamente dalla finalità di prorogare o differire termini
disposti con precedenti atti normativi e che le stesse
riguardano materie del tutto disomogenee,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
sia soppresso l'articolo 8-sexies in quanto,
contrariamente a quanto previsto, da ultimo, anche al punto 3,
lettera e) della Circolare recante regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi dell'aprile 2001 ("non si ricorre all'atto
legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non
aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi
presentino un diverso regime di 'resistenza' ad atti
modificativi successivi"), volto a novellare un atto di rango
secondario;
all'articolo 8-septies, nella rubrica, si
sostituisca la parola "proroga" con la parola "differimento"
posto che il termine ora fissato al 31 dicembre 2002 è scaduto
il 30 giugno 2001 (Circ. del Presidente della Camera n. 1 del
2001, punto 4, lettera o);
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 8-ter, in considerazione del fatto
che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400 esclude che, mediante decreto-legge,
possano conferirsi deleghe legislative, sia soppresso il
riferimento all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, volto a prevedere una fattispecie analoga a
quella vietata, ovvero, la proroga del termine per l'esercizio
di una delega legislativa già conferita;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di richiamare espressamente la disposizione che,
da ultimo, ha prorogato il termine in oggetto, ovvero
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2000, n.
266, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2000, n. 344;
all'articolo 4, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di introdurre la clausola in base alla quale "il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio";
all'articolo 7-bis, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare espressamente la disposizione della
legge 26 febbraio 2001, n. 30 che contiene il termine che si
intende prorogare;
all'articolo 8-octies, comma 1, con riferimento
al corretto utilizzo dei diversi strumenti normativi, si
osserva che la disposizione in questione modificando un
termine posto da un atto di rango secondario produce una
rilegificazione (limitatamente al termine in questione) che
avrebbe potuto essere evitata facendo ricorso ad un atto
normativo del medesimo rango; ad ogni modo dovrebbe
verificarsi l'opportunità di riferire la proroga, anziché
genericamente all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, ai soli termini di cui al
comma 1 di tale articolo.".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2091, recante la
conversione in legge del decreto-legge n. 411 del 2001,
contenente proroghe e differimenti di termini;
premesso che il decreto-legge in titolo, a seguito
delle modificazioni apportate dal Senato, reca tra l'altro
all'articolo 8-ter la proroga del termine per
l'esercizio della delega legislativa per il riordino della
normativa relativa alla vigilanza in materia di cooperazione,
ai sensi della legge n. 142 del 2001, e che tale previsione
non appare coerente con quanto disposto all'articolo 15 della
legge n. 400 del 1988 nonché con l'impianto delle previsioni
costituzionali in materia di legislazione delegata e
decretazione d'urgenza;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 8-ter, recante proroga di termini
relativa alla disciplina delle cooperative, sia soppresso il
riferimento all'articolo 7, comma 1.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2091 recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di
termini";
considerato che gli articoli 5 e 5-bis del
provvedimento dispongono la proroga al 30 giugno 2002 dei
termini di entrata in vigore dei testi unici delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità e in materia edilizia;
rilevato che tali proroghe appaiono particolarmente
opportune, anche al fine di consentire un adeguato
approfondimento, sotto il profilo tecnico-normativo, dei punti
di maggiore complessità su cui è intervenuto il recente
riordino nelle predette materie;
valutata positivamente, in particolare, la proroga
relativa al testo unico in materia edilizia, che appare
finalizzata a garantire un appropriato coordinamento normativo
fra le disposizioni del citato testo unico e quelle recate
dalla nuova legge in materia di infrastrutture (cosiddetta
"legge-obiettivo"), recentemente approvata, in via definitiva,
dal Senato della Repubblica, il cui comma 14 dell'articolo 1
ha conferito una delega al Governo ad emanare, entro il 31
dicembre 2002, un decreto legislativo volto ad introdurre nel
testo unico le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo
alle nuove disposizioni recate dalla medesima legge in materia
di infrastrutture;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2091, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di
termini",
valutate, in particolare, le disposizioni che investono
maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione e, in
particolare, gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge,
rilevato che la proroga del termine per l'adozione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale, prevista
dall'articolo 2 del decreto-legge, appare in linea con la
necessità di attendere il completamento dell'esercizio della
pianificazione connesso alla annunciata conferenza del
Comitato europeo per le radiocomunicazioni della Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e delle
telecomunicazioni (ERC),
tenuto conto che l'articolo 4 del decreto-legge, come
modificato nel corso dell'esame svolto presso il Senato,
prevede una proroga del termine di avvio del regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali quale
superamento dell'attuale sistema di tariffazione postale
agevolata, originariamente fissato al 1^ gennaio 2000 e poi
prorogato al 1^ gennaio 2002,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche la
disposizione del decreto-legge n. 266 del 2000, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 344 del 2000, che ha da
ultimo prorogato il termine previsto dall'articolo 41, comma
1, della legge n. 448 del 1998.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
recante proroghe e differimenti di termini" (C. 2091),
valutate, in particolare, le disposizioni che investono
maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione e
specificamente gli articoli 3-bis, 8-ter,
8-quater, 8-quinquies e 8-nonies;
rilevato che tali disposizioni sono prevalentemente
volte alla proroga ed al differimento di termini con la
finalità di consentire una migliore e più puntuale attuazione
degli adempimenti previsti da disposizioni legislative;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE