XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2091-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          "Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2091,

              rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento, ad eccezione dell'articolo 8-nonies, sono accomunate esclusivamente dalla finalità di prorogare o differire termini disposti con precedenti atti normativi e che le stesse riguardano materie del tutto disomogenee,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              sia soppresso l'articolo 8-sexies in quanto, contrariamente a quanto previsto, da ultimo, anche al punto 3, lettera e) della Circolare recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001 ("non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso regime di 'resistenza' ad atti modificativi successivi"), volto a novellare un atto di rango secondario;

              all'articolo 8-septies, nella rubrica, si sostituisca la parola "proroga" con la parola "differimento" posto che il termine ora fissato al 31 dicembre 2002 è scaduto il 30 giugno 2001 (Circ. del Presidente della Camera n. 1 del 2001, punto 4, lettera o);

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo 8-ter, in considerazione del fatto che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 esclude che, mediante decreto-legge, possano conferirsi deleghe legislative, sia soppresso il riferimento all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, volto a prevedere una fattispecie analoga a quella vietata, ovvero, la proroga del termine per l'esercizio di una delega legislativa già conferita;
          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente la disposizione che, da ultimo, ha prorogato il termine in oggetto, ovvero l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 344;

              all'articolo 4, comma 1-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre la clausola in base alla quale "il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

              all'articolo 7-bis, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente la disposizione della legge 26 febbraio 2001, n. 30 che contiene il termine che si intende prorogare;

              all'articolo 8-octies, comma 1, con riferimento al corretto utilizzo dei diversi strumenti normativi, si osserva che la disposizione in questione modificando un termine posto da un atto di rango secondario produce una rilegificazione (limitatamente al termine in questione) che avrebbe potuto essere evitata facendo ricorso ad un atto normativo del medesimo rango; ad ogni modo dovrebbe verificarsi l'opportunità di riferire la proroga, anziché genericamente all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, ai soli termini di cui al comma 1 di tale articolo.".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

                esaminato il disegno di legge n. 2091, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 411 del 2001, contenente proroghe e differimenti di termini;
                premesso che il decreto-legge in titolo, a seguito delle modificazioni apportate dal Senato, reca tra l'altro all'articolo 8-ter la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa per il riordino della normativa relativa alla vigilanza in materia di cooperazione, ai sensi della legge n. 142 del 2001, e che tale previsione non appare coerente con quanto disposto all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 nonché con l'impianto delle previsioni costituzionali in materia di legislazione delegata e decretazione d'urgenza;

                esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

                all'articolo 8-ter, recante proroga di termini relativa alla disciplina delle cooperative, sia soppresso il riferimento all'articolo 7, comma 1.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2091 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini";

              considerato che gli articoli 5 e 5-bis del provvedimento dispongono la proroga al 30 giugno 2002 dei termini di entrata in vigore dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e in materia edilizia;

              rilevato che tali proroghe appaiono particolarmente opportune, anche al fine di consentire un adeguato approfondimento, sotto il profilo tecnico-normativo, dei punti di maggiore complessità su cui è intervenuto il recente riordino nelle predette materie;

              valutata positivamente, in particolare, la proroga relativa al testo unico in materia edilizia, che appare finalizzata a garantire un appropriato coordinamento normativo fra le disposizioni del citato testo unico e quelle recate dalla nuova legge in materia di infrastrutture (cosiddetta "legge-obiettivo"), recentemente approvata, in via definitiva, dal Senato della Repubblica, il cui comma 14 dell'articolo 1 ha conferito una delega al Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto ad introdurre nel testo unico le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni recate dalla medesima legge in materia di infrastrutture;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2091, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini",

              valutate, in particolare, le disposizioni che investono maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge,

              rilevato che la proroga del termine per l'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge, appare in linea con la necessità di attendere il completamento dell'esercizio della pianificazione connesso alla annunciata conferenza del Comitato europeo per le radiocomunicazioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (ERC),

              tenuto conto che l'articolo 4 del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame svolto presso il Senato, prevede una proroga del termine di avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali quale superamento dell'attuale sistema di tariffazione postale agevolata, originariamente fissato al 1^ gennaio 2000 e poi prorogato al 1^ gennaio 2002,

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche la disposizione del decreto-legge n. 266 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 344 del 2000, che ha da ultimo prorogato il termine previsto dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 1998.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini" (C. 2091),

              valutate, in particolare, le disposizioni che investono maggiormente gli ambiti di competenza della Commissione e specificamente gli articoli 3-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-nonies;

              rilevato che tali disposizioni sono prevalentemente volte alla proroga ed al differimento di termini con la finalità di consentire una migliore e più puntuale attuazione degli adempimenti previsti da disposizioni legislative;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio