XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2033-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2033-B,

                rilevata l'opportunità che la tecnica della novellazione sia utilizzata in modo omogeneo e nel rispetto di quanto disposto dal punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile del 2001,

                rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, pur se riconducibili all'obiettivo di perseguire una più efficace tutela ambientale, presentano carattere non omogeneo, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", il quale prevede che i disegni di legge collegati rechino disposizioni omogenee per materia,

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 19, comma 1, e 31, comma 1, si verifichi se i decreti ivi previsti abbiano natura regolamentare, prevedendo in caso positivo che essi siano adottati secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e chiarendo altresì, con riferimento al decreto ministeriale previsto all'articolo 19, comma 1, il rapporto tra l'emanando decreto ministeriale e il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, che attualmente disciplina le procedure per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;

              all'articolo 24, si riformuli la disposizione indicando le norme generali regolatrici della materia da delegificare, così come disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 31, comma 1, si chiarisca se il contenuto degli interventi indicati nella disposizione sia la risoluzione di emergenze ambientali ovvero la riconversione di imprese interessate dalle predette emergenze; si chiarisca, altresì, se tali interventi siano finalizzati esclusivamente alla riconversione delle imprese o anche alla loro ristrutturazione con riferimento all'occupazione aziendale, come definite dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675; in ogni caso, si proceda ad un coordinamento della disposizione in esame con quanto previsto dalla norma sopra richiamata, anche con riferimento al Fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale.
          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 13, comma 2, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame indicando quali, fra le norme del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 184, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, costituiscano risorse finanziarie ai fini degli interventi di cui al comma 1;

                all'articolo 29, comma 3, capoverso, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame annoverando espressamente tra i componenti dei comitati istituzionali dell'autorità di bacino, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, la cui presenza è attualmente prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, espressamente richiamato nella disposizione in esame;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare l'atto con il quale il Ministro definisce e attiva i previsti programmi e se la dichiarazione dello stato di emergenza, per le aree interessate, sia pregressa ovvero contestuale all'inserimento nel programma;

                all'articolo 18, comma 2, anche al fine di non ingenerare incertezze interpretative, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra la dizione: "messa in sicurezza definitiva" e la definizione di "messa in sicurezza permanente" di cui al già citato decreto ministeriale n. 471 del 1999.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              considerato che la materia disciplinata dal disegno di legge in esame rientra nella disciplina della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
              con la seguente osservazione:

              considerata la competenza legislativa esclusiva riconosciuta dalla legge costituzionale n. 5 del 1948 alle province di Trento e Bolzano in materia di parchi e corpo forestale, valuti la Commissione l'opportunità di modificare il disposto dell'articolo 11 nella parte in cui individua in modo prescrittivo quali soggetti dovranno operare la sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio per la parte ricadente nel territorio delle due suddette province.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 2033-B, recante disposizioni in materia ambientale, nel testo modificato dal Senato;

              rilevato che, fra le disposizioni introdotte dal Senato, recano norme di interesse della Commissione, in particolare, l'articolo 7, in materia di inquinamento acustico negli esercizi pubblici, l'articolo 19, in materia di costruzione, installazione ed esercizio di serbatoi interrati, l'articolo 22, che prevede il censimento dei siti minerari abbandonati, l'articolo 26, comma 2, in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'Alto Adriatico, e l'articolo 31, che istituisce un fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali;

              ribadito il giudizio positivo sull'impianto generale del provvedimento, già espresso in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento;

              osservato che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 26 appaiono condivisibili rispetto alla finalità della tutela ambientale delle aree interessate, ma sono nel contempo suscettibili di determinare rilevanti ricadute economiche, in relazione al mancato utilizzo di importanti risorse di gas naturale ed ai conseguenti costi per il Paese e per le imprese interessate: al riguardo, occorrerebbe promuovere una specifica riflessione circa possibili soluzioni alternative;

              osservato, inoltre, che le disposizioni recate dall'articolo 31 sono suscettibili di determinare una sovrapposizione rispetto alla normativa vigente in materia di agevolazione agli interventi di riconversione industriale,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 31 sia previsto che le modalità e i criteri di ripartizione dei contributi finalizzati alla riconversione delle imprese interessate siano definiti d'intesa con il Ministro delle attività produttive;

              e con la seguente osservazione:

              appare opportuno valutare la possibilità di una diversa formulazione dell'articolo 26 comma 2 al fine di garantire che la tutela ambientale delle aree interessate sia adeguatamente contemperata con l'esigenza di evitare effetti negativi tanto sulle imprese interessate quanto, più in generale, per l'economia del Paese.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La Commissione Affari sociali,

              esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 2033-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione politiche dell'Unione europea ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il disegno di legge C. 2033-B, recante "Disposizioni in materia ambientale";

              rilevato che l'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di inquinamento acustico, in quanto le disposizioni comunitarie hanno ad oggetto la fissazione di limiti di emissione per sorgenti acustiche particolari e non affrontano, allo stato, il problema dell'inquinamento acustico ambientale in termini generali;

              sottolineato, con riferimento all'articolo 15, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 549 del 1993 non solleva problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, poiché l'estensione, a partire dal 31 dicembre 2008, anche ai perfluorocarburi e agli idrofluorocarburi dei limiti di impiego degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio non è contemplata dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il quale, peraltro, all'articolo 5, comma 1, n. V), vieta comunque l'utilizzo di tutti gli idrofluorocarburi, a decorre dal 1^ gennaio 2015, nulla disponendo, invece, in merito ai perfluorocarburi,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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