XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2033-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2033-B,
rilevata l'opportunità che la tecnica della
novellazione sia utilizzata in modo omogeneo e nel rispetto di
quanto disposto dal punto 9 della circolare dei Presidenti
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile del 2001,
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento, pur se riconducibili all'obiettivo di
perseguire una più efficace tutela ambientale, presentano
carattere non omogeneo, anche con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio", il quale prevede che i disegni
di legge collegati rechino disposizioni omogenee per
materia,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 19, comma 1, e 31, comma 1, si verifichi
se i decreti ivi previsti abbiano natura regolamentare,
prevedendo in caso positivo che essi siano adottati secondo
quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e chiarendo altresì, con riferimento al
decreto ministeriale previsto all'articolo 19, comma 1, il
rapporto tra l'emanando decreto ministeriale e il decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, che attualmente
disciplina le procedure per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati;
all'articolo 24, si riformuli la disposizione indicando
le norme generali regolatrici della materia da delegificare,
così come disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 31, comma 1, si chiarisca se il contenuto
degli interventi indicati nella disposizione sia la
risoluzione di emergenze ambientali ovvero la riconversione di
imprese interessate dalle predette emergenze; si chiarisca,
altresì, se tali interventi siano finalizzati esclusivamente
alla riconversione delle imprese o anche alla loro
ristrutturazione con riferimento all'occupazione aziendale,
come definite dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n.
675; in ogni caso, si proceda ad un coordinamento della
disposizione in esame con quanto previsto dalla norma sopra
richiamata, anche con riferimento al Fondo per la
riconversione e ristrutturazione industriale.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 13, comma 2, si valuti l'opportunità di
riformulare la disposizione in esame indicando quali, fra le
norme del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 184, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
costituiscano risorse finanziarie ai fini degli interventi di
cui al comma 1;
all'articolo 29, comma 3, capoverso, si valuti
l'opportunità di riformulare la disposizione in esame
annoverando espressamente tra i componenti dei comitati
istituzionali dell'autorità di bacino, il Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, la cui presenza
è attualmente prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
espressamente richiamato nella disposizione in esame;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 16, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare l'atto con il quale il Ministro
definisce e attiva i previsti programmi e se la dichiarazione
dello stato di emergenza, per le aree interessate, sia
pregressa ovvero contestuale all'inserimento nel programma;
all'articolo 18, comma 2, anche al fine di non
ingenerare incertezze interpretative, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire il rapporto tra la dizione: "messa
in sicurezza definitiva" e la definizione di "messa in
sicurezza permanente" di cui al già citato decreto
ministeriale n. 471 del 1999.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
considerato che la materia disciplinata dal disegno di
legge in esame rientra nella disciplina della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo
comma, lettera s), affida alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
considerata la competenza legislativa esclusiva
riconosciuta dalla legge costituzionale n. 5 del 1948 alle
province di Trento e Bolzano in materia di parchi e corpo
forestale, valuti la Commissione l'opportunità di modificare
il disposto dell'articolo 11 nella parte in cui individua in
modo prescrittivo quali soggetti dovranno operare la
sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio per la parte
ricadente nel territorio delle due suddette province.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2033-B, recante
disposizioni in materia ambientale, nel testo modificato dal
Senato;
rilevato che, fra le disposizioni introdotte dal
Senato, recano norme di interesse della Commissione, in
particolare, l'articolo 7, in materia di inquinamento acustico
negli esercizi pubblici, l'articolo 19, in materia di
costruzione, installazione ed esercizio di serbatoi interrati,
l'articolo 22, che prevede il censimento dei siti minerari
abbandonati, l'articolo 26, comma 2, in materia di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'Alto
Adriatico, e l'articolo 31, che istituisce un fondo per le
imprese interessate da emergenze ambientali;
ribadito il giudizio positivo sull'impianto generale
del provvedimento, già espresso in occasione dell'esame in
prima lettura del provvedimento;
osservato che le disposizioni del comma 2 dell'articolo
26 appaiono condivisibili rispetto alla finalità della tutela
ambientale delle aree interessate, ma sono nel contempo
suscettibili di determinare rilevanti ricadute economiche, in
relazione al mancato utilizzo di importanti risorse di gas
naturale ed ai conseguenti costi per il Paese e per le imprese
interessate: al riguardo, occorrerebbe promuovere una
specifica riflessione circa possibili soluzioni
alternative;
osservato, inoltre, che le disposizioni recate
dall'articolo 31 sono suscettibili di determinare una
sovrapposizione rispetto alla normativa vigente in materia di
agevolazione agli interventi di riconversione industriale,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 31 sia previsto che le modalità e i
criteri di ripartizione dei contributi finalizzati alla
riconversione delle imprese interessate siano definiti
d'intesa con il Ministro delle attività produttive;
e con la seguente osservazione:
appare opportuno valutare la possibilità di una diversa
formulazione dell'articolo 26 comma 2 al fine di garantire che
la tutela ambientale delle aree interessate sia adeguatamente
contemperata con l'esigenza di evitare effetti negativi tanto
sulle imprese interessate quanto, più in generale, per
l'economia del Paese.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La Commissione Affari sociali,
esaminato per le parti di competenza il disegno di
legge C. 2033-B, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato (provvedimento collegato alla manovra di finanza
pubblica per il 2002),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea ha adottato
la seguente decisione:
esaminato il disegno di legge C. 2033-B, recante
"Disposizioni in materia ambientale";
rilevato che l'articolo 7, introdotto nel corso
dell'esame al Senato, non presenta profili di incompatibilità
con la normativa comunitaria in materia di inquinamento
acustico, in quanto le disposizioni comunitarie hanno ad
oggetto la fissazione di limiti di emissione per sorgenti
acustiche particolari e non affrontano, allo stato, il
problema dell'inquinamento acustico ambientale in termini
generali;
sottolineato, con riferimento all'articolo 15,
anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che
l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della
legge n. 549 del 1993 non solleva problemi di compatibilità
con la normativa comunitaria, poiché l'estensione, a partire
dal 31 dicembre 2008, anche ai perfluorocarburi e agli
idrofluorocarburi dei limiti di impiego degli
idroclorofluorocarburi nel settore antincendio non è
contemplata dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono, il quale, peraltro,
all'articolo 5, comma 1, n. V), vieta comunque l'utilizzo di
tutti gli idrofluorocarburi, a decorre dal 1^ gennaio 2015,
nulla disponendo, invece, in merito ai perfluorocarburi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE