XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2032-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2032-B,
premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato
aveva già reso i pareri di propria competenza, ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del
regolamento, in data 12 febbraio e 27 febbraio 2002, e che i
rilievi contenuti in tali pareri sono stati solo parzialmente
accolti nel prosieguo dell'esame presso le Commissioni;
rilevato che il provvedimento è stato nuovamente
trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
6-bis, a seguito dell'introduzione di una nuova
previsione contenente una delega legislativa;
rilevato che, in alcuni casi, la tecnica della
novellazione non appare utilizzata conformemente a quanto
indicato nel punto 9 della circolare n. 1 del 2001 del
Presidente della Camera, secondo la quale "l'unità minima del
testo da sostituire <...> è preferibilmente il comma (o
comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero
contenuto in una lettera), anche quando si tratti di
modificare una singola parola o un insieme di parole" e "che
ogni norma recante una 'novella' ad un determinato atto
costituisca un articolo a sé stante, anziché un comma di un
articolo recante più 'novelle' a diversi atti legislativi";
rilevato che le disposizioni contenute nel
provvedimento intervengono in settori di per sè non omogenei,
sebbene finalizzate all'obiettivo comune della accelerazione
di opere infrastrutturali;
considerato che in numerose disposizioni si procede a
ridisciplinare con legge materie attualmente disciplinate da
atti di normazione secondaria;
ribaditi i rilievi formulati nei pareri precedentemente
resi;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, comma 3, si coordini la relativa
disposizione con quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, attualmente in corso di
conversione, che prevede una analoga proroga dell'entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327;
all'articolo 5, comma 4, si riformuli la disposizione
indicando i principi ed i criteri direttivi necessari per
l'emanazione delle disposizioni modificative e correttive in
esame;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 3,
attesa la possibile configurazione dei concessionari di lavori
pubblici come stazione appaltante, si modifichi la
disposizione prevedendo l'applicazione, ai medesimi
concessionari, nel caso in cui si configurino come stazione
appaltante, oltre che della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
anche dei regolamenti di cui agli articoli 3, comma 2, ed 8,
comma 2, della citata legge n. 109;
all'articolo 7, comma 3, si chiarisca la portata della
disposizione in esame atteso che, ai sensi del comma 12
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono
considerati lavori in subappalto, per i quali quindi è
richiesta l'autorizzazione, solo le attività, ovunque
espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU. Al
di sotto di tale soglia non è dunque configurabile l'istituto
del subappalto;
all'articolo 41, comma 2, lettera a), alinea, sia
chiarito il rapporto tra la disposizione in esame e la delega
di cui al comma 1 ed, in particolare, se l'adozione del
prefigurato codice in materia di telecomunicazioni costituisca
l'oggetto stesso dei decreti legislativi di cui al comma 1
ovvero si configuri come un ulteriore strumento normativo
inteso a riordinare il contenuto degli stessi decreti. Ciò,
anche alla luce del fatto che la disciplina per la
liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni è
attualmente contenuta in norme di carattere regolamentare;
qualora il codice fosse un atto distinto rispetto ai
menzionati decreti legislativi, siano specificate le diverse
scadenze per l'entrata in vigore dei singoli decreti
legislativi di cui al comma 1 e del codice;
all'articolo 41, comma 2, lettera b), si
riformuli la disposizione relativa all'adozione di regolamenti
di delegificazione per le successive correzioni, modificazioni
o integrazioni occorrenti al codice, indicando le norme
regolatrici della materia secondo quanto richiesto
dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
agli articoli 22 e 39, si riformulino i titoli delle
rubriche, al fine di tenere conto delle disposizioni
introdotte, rispettivamente, dal comma 2, per quanto concerne
l'articolo 22, e dal comma 5, per quanto concerne l'articolo
39;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 2, comma 12; 7, comma 1, lettera
i), numero 6; 23, comma 3; 38, comma 5; 42, comma 6,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la natura dei
decreti ministeriali ivi previsti, indicando se essi abbiano o
meno natura normativa e prevedendo, in caso affermativo, la
loro adozione sotto forma di regolamento;
all'articolo 7, comma 1, lettera l), numero 2,
quarto periodo, si valuti l'opportunità di coordinare la
disposizione in esame con quanto previsto dal primo periodo
della stessa, che include tra i progettisti anche
l'appaltatore, in possesso dei requisiti progettuali indicati
dal bando. In tal senso occorrerebbe includere tra i soggetti
con i quali si procede in contraddittorio anche l'appaltatore
che abbia eseguito la progettazione esecutiva; inoltre, si
valuti la possibilità di coordinare la disposizione anche con
l'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che demanda al capitolato
speciale d'appalto le modalità di controllo del rispetto, da
parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto
definitivo, nonché con quanto previsto dall'articolo 19, comma
5-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che
contempla la possibilità di prescindere dalla redazione ed
approvazione del progetto esecutivo nel caso di lavori di
manutenzione o scavi archeologici.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
esaminato il disegno di legge n. 2032- B, provvedimento
collegato alla manovra finanziaria per il 2002, già approvato
dalla Camera e modificato dal Senato,
ritenuto, come già rilevato in occasione
dell'espressione del precedente parere sul disegno di legge
nel corso della prima lettura da parte della Camera, che le
disposizioni da esso recate incidono in larga misura sulla
materia comunemente definita "lavori pubblici", che non è
espressamente compresa dall'articolo 117 della Costituzione
tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato o di legislazione concorrente, e che parrebbe di
conseguenza doversi includere nell'ambito di competenza
esclusiva "residuale" delle regioni, di cui all'articolo 117,
quarto comma;
rilevato come non si possa non ravvisare in via
generale la stretta connessione - che può risolversi in una
almeno parziale sovrapposizione - tra la materia dei "lavori
pubblici" ed altre materie indicate dall'articolo 117: in
primo luogo il "governo del territorio", ma anche le "grandi
reti di trasporto e di navigazione", i "porti e aeroporti
civili", la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia", "l'ordinamento della comunicazione", materie
assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e
regioni;
ritenuto che anche le disposizioni del disegno di legge
più direttamente correlate alla materia dei trasporti
attengono per la gran parte alla definizione di procedure e
modalità per la realizzazione di infrastrutture delle reti di
trasporto, oltre che alla concessione di incentivi e
contributi volti a favorire la realizzazione di alcune opere,
ovvero volti a incentivare determinate forme di trasporto,
anche al fine di liberalizzare il mercato e di assicurare un
minor impatto ambientale;
ritenuto che sono connessi alle materie trattate dal
testo in esame, dal punto di vista delle finalità degli
interventi, anche alcuni criteri che possono avere
un'incidenza "trasversale", quali la "tutela della
concorrenza" ovvero la "tutela dell'ambiente", che la
Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed
s)), che appare dunque opportuno considerare
nell'apprezzamento del riparto di competenze;
rilevato che al primo comma dell'articolo 7 si precisa
che le modificazioni recate da tale articolo alla legge 11
febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici),
hanno natura transitoria, "nelle more della revisione della
legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare
la stessa alle modifiche del titolo V della parte seconda
della Costituzione";
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge n. 2032-B, concernente
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 7, comma 1, lettera dd), nel senso
di escludere la responsabilità solidale dei soci della società
con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione
per l'eventuale rimborso del contributo percepito, in quanto
tale previsione risulta in contrasto con i principi della
disciplina civilistica in materia di responsabilità
patrimoniale delle società di capitale.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La Commissione Lavoro pubblico e privato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 34, comma 8, valutino le Commissioni di
merito l'opportunità di modificare direttamente gli articoli 7
e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 324 del 2001, anziché intervenire sull'articolo
318 del codice della navigazione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2032-B;
sottolineata, con riferimento all'articolo 19,
l'opportunità che, anche alla luce del nuovo titolo V della
Costituzione, la legge statale, nel disporre finanziamenti per
opere di interesse locale, non predetermini le destinazioni di
spesa dei singoli stanziamenti, lasciando, ove possibile, la
scelta al riguardo agli enti locali;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE