XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2031-ter-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2031-ter-B,

              alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietā della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, lettera g), n. 5, che sembrerebbe volto a rendere brevettabili taluni protocolli ove gli stessi abbiano finalitā terapeutiche, dovrebbe valutarsi se la disposizione risulti coerente con quanto previsto dalla lettera f) che escluderebbe dalla brevettabilitā i metodi terapeutici e di diagnosi applicati al corpo umano;

              all'articolo 1, comma 2, lettera p), dovrebbe valutarsi l'opportunitā di meglio precisare la portata della modifica introdotta in quanto non appare chiaro - in caso di invenzione che abbia per oggetto o utilizzi materiale biologico di origine umana - in quale modo possa concretamente avvenire la dimostrazione di "aver garantito" alla persona da cui č stato prelevato tale materiale la possibilitā di esprimere il proprio consenso;

              all'articolo 1, comma 2, lettera s), in coerenza con la terminologia utilizzata dal regolamento comunitario n. 2081/92, dovrebbe valutarsi l'opportunitā di fare riferimento al prodotto agricolo ed al prodotto alimentare, e non giā alla nozione di "varietā" indicata nel testo.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2031-ter-B recante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

              ricordato il parere espresso dal Comitato permanente per i pareri il 9 luglio 2002,
              valutata positivamente la modifica al comma 2, lettera g), numero 5, dell'articolo unico apportata al testo trasmesso dal Senato approvata durante l'esame presso le Commissioni riunite,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2031-ter-B, recante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

              premesso che tra i principi e criteri direttivi della delega, all'articolo 1 lettera p), si prevede che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto la persona da cui č stato prelevato materiale biologico abbia espresso il proprio consenso libero e informato a tale prelievo e alla relativa utilizzazione;

              osservato che tale disposizione, secondo la quale il consenso deve essere acquisito necessariamente, appare assolutamente conforme ai principi generali del nostro ordinamento giuridico in base ai quali il libero e consapevole consenso del donatore rappresentano un diritto fondamentale in materia di consenso

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, contenente delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

          
esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera r), sia introdotta la seguente:

                " s) prevedere, nel caso il brevetto richiesto riguardi parte del genoma di prodotti italiani a denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta e ad attestazione di specificitā ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, la preventiva acquisizione del consenso da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale deve esprimersi obbligatoriamente, previa consultazione delle associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero delle politiche agricole e forestali la relativa richiesta".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031-ter-B, recante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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