XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2031-bis-C




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge C. 2031-bis-B, peraltro già oggetto di esame da parte del Comitato nella seduta del 30 gennaio 2002;

              rilevato che il provvedimento in esame interviene anche su atti normativi assai recenti;

              evidenziato, altresì, un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto al punto 9) della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale raccomanda che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a se stante, atteso che nel provvedimento in esame si procede, peraltro in modo non omogeneo, a numerose modifiche della legislazione vigente, sia mediante modifiche del medesimo atto in articoli distinti (la legge 24 dicembre 1969, n. 990 dagli articoli 19, comma 3, 22 e 25; la legge 5 marzo 2001, n. 57 dagli articoli 21, comma 5, e 23, comma 3; il decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dagli articoli 23, comma 2, e 26; la legge 23 dicembre 2000 n. 388 dagli articoli 8, commi 4 e 5, e 31, comma 1; la legge 28 dicembre 2001, n. 448 dagli articoli 8, comma 6, e 37) sia mediante modifiche di più atti nel medesimo articolo (in particolare, gli articoli 8, 19, 21, 22, 23, 26, 45 del provvedimento in esame);

              rilevato, infine, che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 20, comma 2, nella parte in cui si prevede un decreto del Ministro delle attività produttive volto a regolare l'attività dell'attuario incaricato nel settore assicurativo, si chiarisca il rapporto tra la norma in esame e la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario, nonché con l'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, che recepisce la normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, il quale detta disposizioni relative all'attività dell'attuario;

              all'articolo 25, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui si prevedono sanzioni (pecuniarie ed amministrative) per le imprese assicuratrici che tengano un comportamento elusivo in ordine all'obbligo a contrarre, si coordini la disposizione con l'articolo 12-quater della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale già prevede sanzioni pecuniarie ed amministrative (tra cui la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile) per la violazione degli stessi obblighi di cui all'articolo 11, che costituiscono l'oggetto della disposizione in esame. Inoltre, con riferimento al quarto periodo della disposizione in esame, nella parte in cui si prevede che, in caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, all'impresa può essere revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, si chiarisca se la revoca costituisca o meno un atto dovuto e quale sia il soggetto competente a disporla;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui si dispone che può essere prevista, con apposito decreto ministeriale, l'esenzione dal contributo relativo alle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche in favore di determinati soggetti, si chiarisca se la previsione della predetta esenzione sia un atto dovuto ovvero una mera discrezionalità, specificando in quest'ultimo caso i criteri in base ai quali provvedere;

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 2, comma 1, lettera b), 4, 8, comma 2, e 9, nella parte in cui prevedono l'adozione di determinate misure previo parere delle regioni interessate, introducendo quindi un procedimento alternativo rispetto a quello vigente, se ne valuti l'opportunità, atteso che la procedura generalmente prefigurata negli atti normativi contempla un parere della Conferenza Stato-Regioni;

              agli articoli 2, comma 2, 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 6 e 23, comma 4, si valuti l'opportunità di precisare la natura dei decreti previsti dalle disposizioni citate, stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura normativa, ed in conformità a quanto disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lettera e) e punto 12 lettera o);

              all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si prevede che il Ministro delle attività produttive possa utilizzare le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale di alcune agevolazioni, si valuti l'opportunità di intervenire con norme legislative in una materia che, proprio ai sensi degli atti normativi citati nella disposizione in esame, è attualmente rimessa a decreti ministeriali e delibere del CIPE; al riguardo, si valuti eventualmente l'opportunità di novellare i medesimi atti normativi;
              all'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, nella parte in cui si prevede che il Ministro delle attività produttive definisca, "con propri provvedimenti", le quote di capacità di trasporto di energia elettrica ai fini dell'ottenimento di assegnazioni prioritarie, si valuti l'opportunità di precisare la tipologia dei provvedimenti medesimi, nonché se essi abbiano o meno natura normativa;

              all'articolo 46, nella parte in cui si dispone che il Ministro delle attività produttive è autorizzato a costituire fondi rotativi ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, la quale sostiene sul piano finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, attraverso la Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST s.p.a., specifiche iniziative di investimento delle imprese italiane all'estero, si valuti l'opportunità di coordinare la norma in esame con le disposizioni di cui alla citata legge n. 100, in particolare chiarendo se lo strumento dei fondi rotativi si affianchi o sostituisca quello attuato mediante la SIMEST s.p.a., specificando altresì i criteri per ripartire le risorse dei fondi tra le imprese.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              ribadito quanto già espresso nel parere formulato il 6 febbraio 2002 ed in particolare che il presente disegno di legge prevede, tra l'altro, agevolazioni alle imprese che operano nelle aree depresse e che possono quindi essere ricondotte alle funzioni di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale nelle diverse aree del paese affidate allo Stato dal nuovo articolo 119 della Costituzione;

              considerato che il presente disegno di legge incide su discipline quali quelle concernenti l'ordinamento civile e penale, le armi, munizioni ed esplosivi nonchè la tutela della concorrenza che l'articolo 117, comma 2, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              considerato che il presente disegno di legge incide altresì su discipline quali quelle concernenti il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia nonché il governo del territorio, che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni per le quali è riservata allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;
              preso atto che le modifiche apportate durante l'esame al Senato incidono in gran parte sulla materia "ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, comma 2, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché, attraverso disposizioni aventi carattere di principi fondamentali, nella materia "sostegno all'innovazione per i settori produttivi" che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

              valutata favorevolmente la soppressione dell'articolo 28, recante norme per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili, che, come evidenziato nel parere espresso il 6 febbraio 2002, appariva lesivo del principio dell'autonomia contrattuale dei privati, direttamente collegabile all'articolo 41 della Costituzione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza";

              osservato che l'articolo 16 del disegno di legge in esame, modificato dal Senato, delega il Governo ad istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

              ritenuto che la previsione di un numero così elevato di sezioni specializzate appare eccessivo in considerazione della presumibile limitata quantità di controversie che saranno assegnate a tali sezioni e del fatto che a tali sezioni saranno assegnati magistrati attualmente impiegati presso i relativi tribunali con conseguente diminuzione dell'organico ora previsto per lo svolgimento dell'attività ordinaria;

              osservato, altresì, che l'individuazione delle sezioni specializzate prevista dall'articolo 16 non appare razionale in quanto in alcuni casi è prevista una concentrazione di tali sezioni senza che a tale previsione corrisponda un presumibile maggiore carico di lavoro;
              osservato, inoltre, che l'articolo 22, nel prevedere espressamente l'obbligo, per le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di rendere pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica, stabilisce che nel caso di erroneità o incompletezza nell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo in questione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria;

              ritenuto che non essendo stato specificato che la disposizione in esame trovi applicazione solo ove il fatto non costituisca reato il rischio è quello che in sede di applicazione della norma la stessa venga considerata come una fattispecie speciale e, quindi, prevalente, rispetto alle norme penali che già sanzionano tali comportamenti perché lesivi di beni giuridicamente rilevanti;

              rilevato, in fine, che non appare opportuno il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 23, secondo il quale l'ammontare del danno biologico può essere ulteriormente aumentato in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              all'articolo 22 comma 5 siano premesse le seguenti parole: "Ove il fatto non costituisca reato";

e le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre il numero delle sezioni specializzate adottando un criterio uniforme di individuazione e di distribuzione sul territorio;

              b) all'articolo 23, comma 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il limite di un quinto in relazione all'ulteriore aumento dell'ammontare del danno biologico da parte del giudice.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

              nel presupposto che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002 e con la seguente condizione:

              all'articolo 8, comma 6, capoverso, primo periodo, la parola: "2000" sia sostituita dalla seguente: "2002".



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

              ribadita la necessità di contrastare gli effetti inflattivi derivanti dagli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti riscontratisi nel corso degli ultimi anni;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) in riferimento all'articolo 12-bis, comma 2, il quale stabilisce l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di applicare premi uniformi sull'intero territorio nazionale per tutti gli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio, valuti la Commissione di merito la compatibilità di tale disposizione con la disciplina comunitaria in materia di accesso e di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, considerando altresì se tale norma non possa determinare un aumento del livello dei premi per gli assicurati con basso tasso di incidentalità ovvero abitanti nelle aree caratterizzate da minore incidenza dei sinistri;

              b) in riferimento all'articolo 19, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far venire meno l'obbligo, attualmente a carico delle imprese di assicurazione, di stipulare, a richiesta del contraente, contratti bonus-malus con franchigia, in quanto tale tipologia contrattuale risulta particolarmente favorevole per quegli assicurati caratterizzati da scarsa frequenza di sinistri;

              c) in riferimento all'articolo 23, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere ferma la possibilità, per l'assicurato, di ottenere un risarcimento pecuniario nel caso in cui la riparazione del veicolo, qualora non rottamato, non risulti possibile ovvero appaia antieconomica;

              d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio coordinare la norma di cui all'articolo 25, comma 1, capoverso 1-bis, che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a quelle compagnie di assicurazioni nei cui confronti l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre relativo ai contratti per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con riferimento a determinate zone territoriali o a particolari categorie di cittadini, con quella di cui all'articolo 12-quater, comma 1, della legge n. 990 del 1969, che dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di rifiuto o di elusione dell'obbligo a contrarre gravante sulle imprese per tale tipo di assicurazione.



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2031-bis-B, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge n. 2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)



          La IX Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge n. 2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza",

          delibera di esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2031-bis-B, in materia di iniziativa economica e sviluppo della concorrenza;

              ritenuto che, all'articolo 16, un eccessivo numero di sezioni specializzate con competenza tematica tanto specifica possa porsi in contrasto con la importante finalità di utilizzare al meglio il lavoro dei magistrati e del personale giudiziario;

              considerato che l'ottemperanza delle direttive CE impone l'istituzione di un numero il più ristretto possibile di tribunali con competenza mirata e non dilatabile sul marchio e sul brevetto;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità, per un verso, di restringere la competenza delle istituende Sezioni specializzate alle materie del marchio e del brevetto; per altro verso, di ridurre sensibilmente il numero delle sedi in cui istituire le sezioni, al limite ripristinando la formulazione dell'articolo in questione approvata dalla Camera, in modo da evitare una possibile sottoutilizzazione dei magistrati e del personale amministrativo adibiti a tali sezioni e la conseguente penalizzazione dei restanti uffici giudiziari territoriali.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge n. 2031-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, riguardante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza";

              premesso che nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2003 (A.S. 1826) è stato introdotto l'articolo 63 che disciplina in modo parzialmente diverso da quanto previsto dall'articolo 41 del provvedimento in esame le modalità di assunzione dei provvedimenti di vigilanza sui consorzi agrari;

          
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              le disposizioni di cui all'articolo 41 del provvedimento in esame vengano attuate di concerto tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza",

              rilevato che all'articolo 22, comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n. 990 del 1969, si stabilisce la necessità, per le imprese di assicurazione, di uniformare a livello nazionale l'importo dei premi praticati agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio e, in via generale, di rendere pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio nazionale,

              tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 92/49/CEE, che contiene disposizioni in materia di accesso e di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa volte a garantire l'applicazione delle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore assicurativo,

              rilevato che l'articolo 35 contiene disposizioni in materia di energia elettrica e che in tale settore appare opportuno rimuovere gli ostacoli alla tutela della concorrenza posti in essere dai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/2000 emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE per quanto riguarda le imprese autorizzate all'installazione di impianti tecnici nel settore della distribuzione della energia elettrica e del gas,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              l'articolo 22, comma 1, in materia di servizi assicurativi per i veicoli a motore, sia riformulato in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 92/49/CEE, con particolare riferimento alla parte in cui prevede l'obbligo per gli Stati membri, nell'ambito delle disposizioni in materia di accesso e di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, di non applicare disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze e delle tariffe.



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