XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2031-bis-C
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2031-bis-B,
peraltro già oggetto di esame da parte del Comitato nella
seduta del 30 gennaio 2002;
rilevato che il provvedimento in esame interviene anche
su atti normativi assai recenti;
evidenziato, altresì, un uso della tecnica della
novellazione non conforme a quanto previsto al punto 9) della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale raccomanda
che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo
costituisca un articolo a se stante, atteso che nel
provvedimento in esame si procede, peraltro in modo non
omogeneo, a numerose modifiche della legislazione vigente, sia
mediante modifiche del medesimo atto in articoli distinti (la
legge 24 dicembre 1969, n. 990 dagli articoli 19, comma 3, 22
e 25; la legge 5 marzo 2001, n. 57 dagli articoli 21, comma 5,
e 23, comma 3; il decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n.
39, dagli articoli 23, comma 2, e 26; la legge 23 dicembre
2000 n. 388 dagli articoli 8, commi 4 e 5, e 31, comma 1; la
legge 28 dicembre 2001, n. 448 dagli articoli 8, comma 6, e
37) sia mediante modifiche di più atti nel medesimo articolo
(in particolare, gli articoli 8, 19, 21, 22, 23, 26, 45 del
provvedimento in esame);
rilevato, infine, che il disegno di legge non risulta
corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 20, comma 2, nella parte in cui si prevede
un decreto del Ministro delle attività produttive volto a
regolare l'attività dell'attuario incaricato nel settore
assicurativo, si chiarisca il rapporto tra la norma in esame e
la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina
giuridica della professione di attuario, nonché con l'articolo
73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, che
recepisce la normativa comunitaria in materia di assicurazione
diretta diversa da quella sulla vita, il quale detta
disposizioni relative all'attività dell'attuario;
all'articolo 25, comma 1, terzo e quarto periodo, nella
parte in cui si prevedono sanzioni (pecuniarie ed
amministrative) per le imprese assicuratrici che tengano un
comportamento elusivo in ordine all'obbligo a contrarre, si
coordini la disposizione con l'articolo 12-quater della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale già prevede sanzioni
pecuniarie ed amministrative (tra cui la revoca
dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilità civile) per la violazione degli stessi obblighi
di cui all'articolo 11, che costituiscono l'oggetto della
disposizione in esame. Inoltre, con riferimento al quarto
periodo della disposizione in esame, nella parte in cui si
prevede che, in caso di reiterata elusione dell'obbligo a
contrarre, all'impresa può essere revocata l'autorizzazione ad
esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli, si chiarisca se
la revoca costituisca o meno un atto dovuto e quale sia il
soggetto competente a disporla;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui si dispone
che può essere prevista, con apposito decreto ministeriale,
l'esenzione dal contributo relativo alle attività di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni
pubbliche in favore di determinati soggetti, si chiarisca se
la previsione della predetta esenzione sia un atto dovuto
ovvero una mera discrezionalità, specificando in quest'ultimo
caso i criteri in base ai quali provvedere;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 2, comma 1, lettera b), 4, 8, comma
2, e 9, nella parte in cui prevedono l'adozione di determinate
misure previo parere delle regioni interessate, introducendo
quindi un procedimento alternativo rispetto a quello vigente,
se ne valuti l'opportunità, atteso che la procedura
generalmente prefigurata negli atti normativi contempla un
parere della Conferenza Stato-Regioni;
agli articoli 2, comma 2, 3, comma 2, 6, comma 1, 8,
comma 6 e 23, comma 4, si valuti l'opportunità di precisare la
natura dei decreti previsti dalle disposizioni citate,
stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento,
qualora abbiano natura normativa, ed in conformità a quanto
disposto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto
2, lettera e) e punto 12 lettera o);
all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si prevede
che il Ministro delle attività produttive possa utilizzare le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale di alcune agevolazioni, si valuti l'opportunità di
intervenire con norme legislative in una materia che, proprio
ai sensi degli atti normativi citati nella disposizione in
esame, è attualmente rimessa a decreti ministeriali e delibere
del CIPE; al riguardo, si valuti eventualmente l'opportunità
di novellare i medesimi atti normativi;
all'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, nella parte
in cui si prevede che il Ministro delle attività produttive
definisca, "con propri provvedimenti", le quote di capacità di
trasporto di energia elettrica ai fini dell'ottenimento di
assegnazioni prioritarie, si valuti l'opportunità di precisare
la tipologia dei provvedimenti medesimi, nonché se essi
abbiano o meno natura normativa;
all'articolo 46, nella parte in cui si dispone che il
Ministro delle attività produttive è autorizzato a costituire
fondi rotativi ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24
aprile 1990, n. 100, la quale sostiene sul piano finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo, attraverso la Società
Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST s.p.a., specifiche
iniziative di investimento delle imprese italiane all'estero,
si valuti l'opportunità di coordinare la norma in esame con le
disposizioni di cui alla citata legge n. 100, in particolare
chiarendo se lo strumento dei fondi rotativi si affianchi o
sostituisca quello attuato mediante la SIMEST s.p.a.,
specificando altresì i criteri per ripartire le risorse dei
fondi tra le imprese.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
ribadito quanto già espresso nel parere formulato il 6
febbraio 2002 ed in particolare che il presente disegno di
legge prevede, tra l'altro, agevolazioni alle imprese che
operano nelle aree depresse e che possono quindi essere
ricondotte alle funzioni di promozione dello sviluppo
economico, della coesione e della solidarietà sociale nelle
diverse aree del paese affidate allo Stato dal nuovo articolo
119 della Costituzione;
considerato che il presente disegno di legge incide su
discipline quali quelle concernenti l'ordinamento civile e
penale, le armi, munizioni ed esplosivi nonchè la tutela della
concorrenza che l'articolo 117, comma 2, della Costituzione
demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che il presente disegno di legge incide
altresì su discipline quali quelle concernenti il sostegno
all'innovazione per i settori produttivi, la produzione, il
trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia nonché il
governo del territorio, che l'articolo 117, comma 3, della
Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente
tra lo Stato e le regioni per le quali è riservata allo Stato
esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;
preso atto che le modifiche apportate durante l'esame
al Senato incidono in gran parte sulla materia "ordinamento
civile e penale" che l'articolo 117, comma 2, della
Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato nonché, attraverso disposizioni aventi carattere
di principi fondamentali, nella materia "sostegno
all'innovazione per i settori produttivi" che l'articolo 117,
comma 3, della Costituzione demanda alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
valutata favorevolmente la soppressione dell'articolo
28, recante norme per il pagamento dei corrispettivi alla
cessione dei prodotti alimentari deteriorabili, che, come
evidenziato nel parere espresso il 6 febbraio 2002, appariva
lesivo del principio dell'autonomia contrattuale dei privati,
direttamente collegabile all'articolo 41 della
Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2031-bis-B,
recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza";
osservato che l'articolo 16 del disegno di legge in
esame, modificato dal Senato, delega il Governo ad istituire
presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione
collegiale per la trattazione delle controversie in materia di
marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per
nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli
e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale
interferenti con la tutela della proprietà industriale e
intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato né incrementi di dotazioni organiche;
ritenuto che la previsione di un numero così elevato di
sezioni specializzate appare eccessivo in considerazione della
presumibile limitata quantità di controversie che saranno
assegnate a tali sezioni e del fatto che a tali sezioni
saranno assegnati magistrati attualmente impiegati presso i
relativi tribunali con conseguente diminuzione dell'organico
ora previsto per lo svolgimento dell'attività ordinaria;
osservato, altresì, che l'individuazione delle sezioni
specializzate prevista dall'articolo 16 non appare razionale
in quanto in alcuni casi è prevista una concentrazione di tali
sezioni senza che a tale previsione corrisponda un presumibile
maggiore carico di lavoro;
osservato, inoltre, che l'articolo 22, nel prevedere
espressamente l'obbligo, per le imprese che esercitano il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile,
di rendere pubblici i premi e le condizioni generali e
speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica,
stabilisce che nel caso di erroneità o incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di informazione previsti
dall'articolo in questione si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria;
ritenuto che non essendo stato specificato che la
disposizione in esame trovi applicazione solo ove il fatto non
costituisca reato il rischio è quello che in sede di
applicazione della norma la stessa venga considerata come una
fattispecie speciale e, quindi, prevalente, rispetto alle
norme penali che già sanzionano tali comportamenti perché
lesivi di beni giuridicamente rilevanti;
rilevato, in fine, che non appare opportuno il limite
previsto dal comma 3 dell'articolo 23, secondo il quale
l'ammontare del danno biologico può essere ulteriormente
aumentato in misura non superiore al quinto con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 22 comma 5 siano premesse le seguenti
parole: "Ove il fatto non costituisca reato";
e le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 16, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di ridurre il numero delle sezioni
specializzate adottando un criterio uniforme di individuazione
e di distribuzione sul territorio;
b) all'articolo 23, comma 3 valuti la Commissione
di merito l'opportunità di sopprimere il limite di un quinto
in relazione all'ulteriore aumento dell'ammontare del danno
biologico da parte del giudice.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che il provvedimento sia
definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002 e con la
seguente condizione:
all'articolo 8, comma 6, capoverso, primo periodo, la
parola: "2000" sia sostituita dalla seguente: "2002".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2031-bis-B,
recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza", collegato alla manovra di finanza
pubblica per il 2002, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato;
ribadita la necessità di contrastare gli effetti
inflattivi derivanti dagli aumenti delle tariffe
dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti riscontratisi nel corso degli
ultimi anni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento all'articolo 12-bis,
comma 2, il quale stabilisce l'obbligo, per le imprese di
assicurazione, di applicare premi uniformi sull'intero
territorio nazionale per tutti gli assicurati inseriti nella
classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio, valuti
la Commissione di merito la compatibilità di tale disposizione
con la disciplina comunitaria in materia di accesso e di
condizioni di esercizio dell'attività assicurativa,
considerando altresì se tale norma non possa determinare un
aumento del livello dei premi per gli assicurati con basso
tasso di incidentalità ovvero abitanti nelle aree
caratterizzate da minore incidenza dei sinistri;
b) in riferimento all'articolo 19, comma 3,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di far venire
meno l'obbligo, attualmente a carico delle imprese di
assicurazione, di stipulare, a richiesta del contraente,
contratti bonus-malus con franchigia, in quanto tale tipologia
contrattuale risulta particolarmente favorevole per quegli
assicurati caratterizzati da scarsa frequenza di sinistri;
c) in riferimento all'articolo 23, comma 2,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere
ferma la possibilità, per l'assicurato, di ottenere un
risarcimento pecuniario nel caso in cui la riparazione del
veicolo, qualora non rottamato, non risulti possibile ovvero
appaia antieconomica;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di meglio coordinare la norma di cui all'articolo 25, comma 1,
capoverso 1-bis, che prevede l'irrogazione di sanzioni
pecuniarie a quelle compagnie di assicurazioni nei cui
confronti l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre
relativo ai contratti per l'assicurazione obbligatoria per i
rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti con riferimento a determinate zone territoriali o a
particolari categorie di cittadini, con quella di cui
all'articolo 12-quater, comma 1, della legge n. 990 del
1969, che dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria in
caso di rifiuto o di elusione dell'obbligo a contrarre
gravante sulle imprese per tale tipo di assicurazione.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C.
2031-bis-B, recante misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n.
2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza", approvato dalla
Camera e modificato dal Senato,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n.
2031-bis-B, recante "Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza",
delibera di esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2031-bis-B, in
materia di iniziativa economica e sviluppo della
concorrenza;
ritenuto che, all'articolo 16, un eccessivo numero di
sezioni specializzate con competenza tematica tanto specifica
possa porsi in contrasto con la importante finalità di
utilizzare al meglio il lavoro dei magistrati e del personale
giudiziario;
considerato che l'ottemperanza delle direttive CE
impone l'istituzione di un numero il più ristretto possibile
di tribunali con competenza mirata e non dilatabile sul
marchio e sul brevetto;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità, per un
verso, di restringere la competenza delle istituende Sezioni
specializzate alle materie del marchio e del brevetto; per
altro verso, di ridurre sensibilmente il numero delle sedi in
cui istituire le sezioni, al limite ripristinando la
formulazione dell'articolo in questione approvata dalla
Camera, in modo da evitare una possibile sottoutilizzazione
dei magistrati e del personale amministrativo adibiti a tali
sezioni e la conseguente penalizzazione dei restanti uffici
giudiziari territoriali.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n.
2031-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal
Senato, riguardante "Misure per favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza";
premesso che nel testo del disegno di legge finanziaria
per il 2003 (A.S. 1826) è stato introdotto l'articolo 63 che
disciplina in modo parzialmente diverso da quanto previsto
dall'articolo 41 del provvedimento in esame le modalità di
assunzione dei provvedimenti di vigilanza sui consorzi
agrari;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
le disposizioni di cui all'articolo 41 del
provvedimento in esame vengano attuate di concerto tra il
Ministero delle attività produttive ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2031-bis-B,
recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza",
rilevato che all'articolo 22, comma 1, sostituendo il
comma 2 dell'articolo 12-bis della legge n. 990 del
1969, si stabilisce la necessità, per le imprese di
assicurazione, di uniformare a livello nazionale l'importo dei
premi praticati agli assicurati inseriti nella classe di
merito di massimo sconto nell'ultimo biennio e, in via
generale, di rendere pubblici i premi e le condizioni generali
e speciali di polizza praticati nel territorio nazionale,
tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva
92/49/CEE, che contiene disposizioni in materia di accesso e
di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa volte a
garantire l'applicazione delle libertà fondamentali di
stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore
assicurativo,
rilevato che l'articolo 35 contiene disposizioni in
materia di energia elettrica e che in tale settore appare
opportuno rimuovere gli ostacoli alla tutela della concorrenza
posti in essere dai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto
legislativo n. 164/2000 emanato in attuazione della direttiva
98/30/CE per quanto riguarda le imprese autorizzate
all'installazione di impianti tecnici nel settore della
distribuzione della energia elettrica e del gas,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
l'articolo 22, comma 1, in materia di servizi
assicurativi per i veicoli a motore, sia riformulato in
conformità a quanto stabilito dalla direttiva 92/49/CEE, con
particolare riferimento alla parte in cui prevede l'obbligo
per gli Stati membri, nell'ambito delle disposizioni in
materia di accesso e di condizioni di esercizio dell'attività
assicurativa, di non applicare disposizioni che prevedano la
necessità di un'approvazione preliminare o di una
comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali
delle polizze e delle tariffe.