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1. Il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 19
luglio 2001, n. 294,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339, relativo
alla partecipazione di
personale militare e civile
alle operazioni in Macedonia,
in Albania, nei territori
della ex Jugoslavia, in
Kosovo, a Hebron, in Etiopia
ed Eritrea, è prorogato fino
al 31 marzo 2002. Fino alla
stessa data è prorogato il
termine per la partecipazione
del personale della Polizia
di Stato alle operazioni in
Macedonia ed in Kosovo di cui
al medesimo articolo 1, comma
1, del citato decreto-legge
n. 294 del 2001. |
1. Identico. |
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2. Il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 348,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 406,
relativo alla partecipazione
militare italiana alla
missione internazionale di
pace in Macedonia, è
prorogato fino al 31 marzo
2002. |
2. Identico. |
|
3. Il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1^
dicembre 2001, n. 421,
relativo alla partecipazione
di personale militare
all'operazione multinazionale
denominata "Enduring
Freedom" e ai connessi
interventi in base a
risoluzioni dell'ONU, è
prorogato fino al 31 marzo
2002. |
3. Il termine
previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1^
dicembre 2001, n. 421,
relativo alla partecipazione
di personale militare
all'operazione multinazionale
denominata "Enduring
Freedom" e al connesso
intervento internazionale
denominato ISAF
(International Security
Assistance Force), è
prorogato fino al 31 marzo
2002. |
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| 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1^ giugno al 30 novembre 2001 e, per il | 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1^ giugno al 30 novembre 2001.‰á4 Per il |
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personale che partecipa
all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 3,
nella misura prevista per il
trattamento economico
all'estero con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi
e Oman. |
personale che partecipa
all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 3,
la misura del 90 per
cento è calcolata sul
trattamento economico
all'estero previsto con
riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi e
Oman. |
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2. Durante i periodi
di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore,
fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di
missione, al personale
militare e della Polizia di
Stato è corrisposta
un'indennità giornaliera pari
alla diaria di missione
estera percepita. |
2. Identico. |
|
3. Ai fini della
corresponsione dell'indennità
di missione i volontari in
ferma annuale, in ferma breve
e in ferma prefissata delle
Forze armate sono equiparati
ai volontari di truppa in
servizio permanente. |
3. Identico. |
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1. Al personale
militare e della Polizia di
Stato è attribuito il
trattamento assicurativo di
cui alla legge 18 maggio
1982, n. 301, con
l'applicazione del
coefficiente previsto
dall'articolo 10 della legge
26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale
minimo al trattamento
economico del personale con
il grado di sergente maggiore
o grado corrispondente. |
Identico. |
|
2. Nei casi di
decesso e di invalidità per
causa di servizio si
applicano, rispettivamente,
l'articolo 3 della legge 3
giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di
pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo
unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive
modificazioni. Il trattamento
previsto per i casi di
decesso e di invalidità si
cumula con quello
assicurativo di cui al comma
1, nonché con la speciale
elargizione e con
l'indennizzo privilegiato
aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla legge
3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio
1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n.
1835, e successive
modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento
vigente. Nei casi di
infermità contratta in
servizio si applica
l'articolo 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'articolo
3-bis del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339. |
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| 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in |
Identico. |
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stato di prigionia o
disperso. Il tempo trascorso
in stato di prigionia o quale
disperso è computato per
intero ai fini del
trattamento di pensione. |
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1. Al personale che
partecipa alle operazioni
internazionali di cui
all'articolo 1: |
Identico. |
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a) non si
applica l'articolo 3, primo
comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967,
n.1185, al fine del rilascio
del passaporto di
servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative. |
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1. Al personale
impiegato nelle operazioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e
2, si applica il codice
penale militare di pace. |
1. Identico. |
|
2. Al personale
impiegato nell'operazione di
cui all'articolo 1, comma 3,
si applica il codice penale
militare di guerra, salvo
quanto previsto dall'articolo
9 del decreto-legge 1^
dicembre 2001, n. 421. |
2. Al personale
impiegato nell'operazione di
cui all'articolo 1, comma 3,
si applica il codice penale
militare di guerra, come
modificato dalla legge di
conversione del decreto-legge
1^ dicembre 2001, n. 421,
salvo quanto previsto
dall'articolo 9 del
citato decreto-legge. |
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1. Al personale
civile eventualmente
impiegato nelle operazioni
militari di cui all'articolo
1 si applicano le
disposizioni del presente
decreto per quanto
compatibili. |
1. Al personale
civile eventualmente
impiegato nelle operazioni
militari di cui all'articolo
1 si applicano le
disposizioni del presente
decreto per quanto
compatibili, ad eccezione
di quelle di cui all'articolo
6. |
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| 1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati |
1. Identico. |
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maggiori di Forza armata,
e per essi i competenti
ispettorati di Forza armata,
accertata l'impossibilità di
provvedere attraverso
contratti accentrati già
operanti, possono disporre
l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla
vigente normativa per
l'acquisizione di beni e
servizi. |
|
2. Nei limiti
temporali ed in relazione
alle operazioni di cui
all'articolo 1, il Ministero
della difesa è autorizzato,
in caso di necessità ed
urgenza, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di
contabilità generale dello
Stato e ai capitolati
d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire
in economia, entro il limite
complessivo di euro
5.164.569, a valere sullo
stanziamento di cui
all'articolo 15, in relazione
alle esigenze di revisione
generale di mezzi da
combattimento e da trasporto,
di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione
di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare,
biologica e chimica. |
2. Identico. |
|
2-bis. Al
fine di assicurare il
completamento urgente dei
lavori di costruzione della
discarica di Lezhe, e fatti
salvi gli effetti prodotti
dall'ordinanza di protezione
civile di proroga al 31
ottobre 2001 della nomina del
Commissario delegato per
l'utilizzazione dei fondi
raccolti attraverso la
sottoscrizione per la
"Missione Arcobaleno", è
autorizzato il conferimento,
da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, di
ulteriore apposito incarico
con la previsione espressa
delle necessarie deroghe alla
vigente normativa. |
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|
1. Per le esigenze
connesse con le operazioni di
cui all'articolo 1, il
periodo di ferma dei
volontari in ferma annuale di
cui all'articolo 16, comma 2,
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, può
essere prolungato da un
minimo di ulteriori sei mesi
ad un massimo di ulteriori
nove mesi. |
Identico. |
|
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|
1. Per le esigenze
connesse con le operazioni
internazionali di cui
all'articolo 1, al fine di
garantire la funzionalità e
l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità,
l'Amministrazione della
difesa può richiamare in
servizio, su base volontaria
e a tempo determinato, gli
ufficiali e i sottufficiali
di complemento in congedo,
nonché il personale già
appartenente alle categorie
dei militari di truppa in
servizio di leva e dei
volontari in ferma breve.
Tale personale, inserito
nelle forze di completamento,
è impiegato in attività
addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero. |
Identico. |
|
2. Agli ufficiali e
ai sottufficiali richiamati è
attribuito il trattamento
economico dei pari grado in
servizio. Ai militari di
truppa richiamati,
provenienti dal servizio di
leva ovvero dai volontari in
ferma annuale, è attribuito
lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei
pari grado appartenenti ai
volontari in ferma breve. 3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità: a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile. |
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1. E' autorizzata, per
il periodo dal 1^ gennaio
2002 al 31 marzo 2002, la
spesa per il sostegno
logistico di una compagnia di
fanteria rumena da inserire
nel contingente militare
italiano impiegato nella
missione internazionale di
pace in Kosovo, entro il
limite di euro 425.250. |
Identico. |
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1. Per lo sviluppo ed
il completamento dei
programmi a sostegno delle
Forze armate albanesi di cui
all'articolo 1 del
decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13
marzo 1998, n. 42, è
autorizzata la spesa di euro
2.582.284, per la fornitura
di mezzi, materiali e
servizi, nonché per la
realizzazione di interventi
infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati
informatici e di
telecomunicazione secondo le
disposizioni dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24
aprile 1997, n. 108,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
giugno 1997, n. 174. |
Identico. |
|
2. Per le finalità ed
entro i limiti di spesa
previsti dal comma 1, si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma
2. |
|
3. Nell'ambito del
programma di riorganizzazione
delle Forze navali albanesi,
per la costituzione della
guardia costiera è
autorizzata la cessione di
beni e servizi da parte del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, Comando generale
del Corpo delle capitanerie
di porto, secondo le
disposizioni dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24
aprile 1997, n. 108,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
giugno 1997, n. 174. 4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
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|
1. Il personale
militare che ha presentato
domanda di partecipazione ai
concorsi interni banditi dal
Ministero della difesa per il
personale in servizio e non
può partecipare alle varie
fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di
cui all'articolo 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal
territorio nazionale per
attività connesse alla
predetta operazione, è
rinviato d'ufficio al primo
concorso utile successivo,
fermo restando il possesso
dei requisiti di
partecipazione previsti dal
bando di concorso per il
quale ha presentato
domanda. |
Identico. |
|
2. Al personale di
cui al comma 1, qualora
vincitore del concorso e
previo superamento del
relativo corso ove previsto,
sono attribuite, ai soli fini
giuridici, la stessa
anzianità assoluta dei
vincitori del concorso per il
quale ha presentato domanda e
l'anzianità relativa
determinata dal posto che
avrebbe occupato nella
relativa graduatoria. |
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|
1. Il Ministro
dell'interno è autorizzato ad
adottare un programma
straordinario di cooperazione
tra le Forze di polizia
italiane e quelle albanesi,
nonché ad assumere le
conseguenti iniziative per
stabilire forme di
cooperazione con le Forze di
polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica, nel
campo del contrasto alle
attività di criminalità
organizzata operante in tale
area e nel controllo dei
flussi migratori illegalmente
diretti verso il territorio
della Repubblica italiana. |
Identico. |
| 2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, |
|
nonché a sviluppare
rapporti di cooperazione e di
raccordo con le Forze di
polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica. 3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1^ giugno-30 novembre 2001. 4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita. 5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1^ gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002. 7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati. |
|
(Missione di monitoraggio |
|
1. La denominazione
della missione di
monitoraggio della Comunità
europea nei territori della
ex Jugoslavia ECMM è
modificata in missione di
monitoraggio dell'Unione
europea nei territori della
ex Jugoslavia EUMM. 2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002. |
|
|
|
|
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del
presente decreto, valutati
complessivamente in euro
250.960.940 si provvede, per
l'anno 2002, mediante
utilizzo del fondo di riserva
per le spese impreviste, ai
sensi dell'articolo 1, comma
63, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. |
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del
presente decreto, valutati
complessivamente in
251.149.096 euro si
provvede, per l'anno 2002,
mediante utilizzo del fondo
di riserva per le spese
impreviste, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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