XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2237
Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001.
Proroga di termini in materia di sospensione di procedure
esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura
assicurativa per le imprese nazionali di trasporto
aereo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n.431;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative
connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili
relativi a determinate categorie di locatari, nonché di
assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia
finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo
nazionali, in ragione anche della particolare e contingente
condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei
rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, così da
consentire il proseguimento della attività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
attività produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio
2001, n.247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n.332,
iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei
requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n.388, è differita fino al 30 giugno 2002.
Articolo 2.
1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre
2001, n.354, recante disposizioni urgenti per il trasporto
aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2001, n.413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.