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1. Per le esigenze di
servizio straordinarie
connesse con la situazione
politica ed economica in
Argentina, la Rappresentanza
diplomatica in Buenos Aires e
gli Uffici consolari
dipendenti possono assumere,
previa autorizzazione
dell'Amministrazione
centrale, personale con
contratto temporaneo di sei
mesi, nel limite massimo
complessivo di 30 unità.
Qualora continuino a
sussistere esigenze
straordinarie di servizio, il
contratto può essere
rinnovato per due ulteriori
successivi periodi di sei
mesi, anche in deroga ai
limiti del contingente di cui
all'articolo 152, primo
comma, ed a quello temporale
di cui all'articolo 153,
secondo e terzo comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive
modificazioni. |
Identico. |
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2. Per l'assunzione
del personale di cui al comma
1 si applicano le procedure
previste per il personale
temporaneo di cui
all'articolo 153 del citato
decreto del Presidente della
Repubblica n.18 del 1967. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto, valutato in euro
907.195,23 per il 2002 ed in
euro 725.756,18 per il 2003,
si provvede mediante
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto, nel limite
massimo di euro
907.195,23 per il 2002 e
di euro 725.756,18 per
il 2003, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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