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1. Ai fini
dell'insegnamento della
religione cattolica nelle
scuole statali di ogni ordine
e grado, quale previsto
dall'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato
lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso
esecutivo ai sensi della
legge 25 marzo 1985, n. 121,
e dall'Intesa tra il Ministro
della pubblica istruzione e
il Presidente della
Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con
decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, e successive
modificazioni, sono istituiti
due distinti ruoli regionali,
articolati per ambiti
territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale
docente e corrispondenti ai
cicli scolastici previsti
dall'ordinamento. |
Identico. |
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2. Agli insegnanti di
religione cattolica inseriti
nei ruoli di cui al comma 1
si applicano, salvo quanto
stabilito dalla presente
legge, le norme di stato
giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo
unico delle disposizioni
legislative vigenti in
materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito
denominato "testo unico", e
dalla contrattazione
collettiva. 3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo. |
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1. Con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la funzione
pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione
organica degli insegnanti di
religione cattolica,
articolata su base regionale,
determinata nella misura del
70 per cento dei posti
d'insegnamento
complessivamente
funzionanti. |
Identico. |
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2. Le dotazioni
organiche per l'insegnamento
della religione cattolica
nella scuola secondaria sono
stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito
dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi. 3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. |
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| 1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente |
Identico. |
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disponibili nelle dotazioni
organiche di cui all'articolo
2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. 3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni. 4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi. 5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica. 6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi. |
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7. Le commissioni
compilano l'elenco di coloro
che hanno superato il
concorso, valutando, oltre
al risultato delle prove,
esclusivamente i titoli di
cui al comma 3. Il dirigente
regionale approva l'elenco ed
invia all'ordinario diocesano
competente per territorio i
nominativi di coloro che si
trovano in posizione utile
per occupare i posti delle
dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3.
Dall'elenco dei docenti che
hanno superato il concorso il
dirigente regionale attinge
per segnalare all'ordinario
diocesano i nominativi
necessari per coprire i posti
che si rendano eventualmente
vacanti nelle dotazioni
organiche durante il periodo
di validità del concorso. 8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3. 10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. |
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| 1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, |
Identico. |
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comma 1, si applicano le
disposizioni vigenti in
materia di mobilità
professionale nel comparto
del personale della scuola
limitatamente ai passaggi,
per il medesimo insegnamento,
da un ciclo ad altro di
scuola. Tale mobilità
professionale è subordinata
all'inclusione nell'elenco di
cui all'articolo 3, comma 7,
relativo al ciclo di scuola
richiesto, al riconoscimento
di idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano
competente per territorio ed
all'intesa con il medesimo
ordinario. 2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario. 3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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1. Il primo concorso per
titoli ed esami,
intendendo per titolo
anche il servizio prestato
nell'insegnamento della
religione cattolica, che
sarà bandito dopo la data di
entrata in vigore della
presente legge, è riservato
agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano
prestato continuativamente
servizio per almeno
quattro anni nel corso
degli ultimi dieci anni e
per un orario
complessivamente non
inferiore alla metà di quello
d'obbligo anche in ordini e
gradi scolastici diversi, e
siano in possesso dei
requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e
4. |
1. Identico. |
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2. Il programma di
esame del primo concorso è
volto unicamente
all'accertamento della
conoscenza dell'ordinamento
scolastico, degli
orientamenti didattici e
pedagogici relativi agli
ordini e ai gradi di scuola
ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi
essenziali della legislazione
scolastica. |
2. Identico. |
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3. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata una spesa pari a
261.840 euro per l'anno 2003.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione della
proiezione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
3. Per l'attuazione del
presente articolo è
autorizzata una spesa pari
a 261.840 euro per l'anno
2003. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
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4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
4. Identico. |
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5. Restano ferme le
potestà legislative e
amministrative delle province
autonome di Trento e di
Bolzano in materia di scuola
dell'infanzia e di istruzione
elementare e secondaria, ai
sensi dello Statuto speciale
della regione Trentino-Alto
Adige e delle relative norme
di attuazione. Resta altresì
fermo quanto previsto dal
numero 5, lettera c),
del Protocollo addizionale di
cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. |
5. Identico. |
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| 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello | 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione |
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stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione della
presente legge, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, i decreti
che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo
del Fondo di cui all'articolo
7 della medesima legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni. I decreti
di cui al precedente periodo
sono altresì elencati con
separata evidenza
nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma
6-bis, della citata
legge n. 468 del 1978, e
successive
modificazioni. |
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione della
presente legge, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli
eventuali decreti
emanati ai sensi
dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2),
della medesima legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni. |
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