XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2478
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. E' definita mutualità integrativa volontaria
l'operazione mediante la quale un gruppo di persone soggette
agli stessi rischi versa un contributo destinato alla
copertura dei danni loro derivanti dall'accadimento di tali
rischi.
2. La mutualità integrativa volontaria privata, senza fini
di lucro, è realizzata attraverso appositi organismi
mutualistici volontari, costituiti ai sensi della presente
legge.
3. La legge 15 aprile 1886, n. 3818, è abrogata.
Art. 2.
(Partecipazione).
1. Gli organismi mutualistici integrativi volontari, di
seguito denominati "organismi", possono essere costituiti su
iniziativa di lavoratori dipendenti o liberi professionisti,
di studenti, di piccoli imprenditori, di agricoltori, di
casalinghe ovvero di soggetti appartenenti ad altre categorie
che usufruiscono o meno delle assicurazioni obbligatorie.
2. I requisiti per la partecipazione agli organismi dei
soggetti di cui al comma 1, nonché le norme relative
all'organizzazione degli stessi organismi sono stabiliti dai
relativi statuti di cui all'articolo 6.
Art. 3.
(Finalità).
1. Gli organismi devono perseguire i seguenti scopi:
a) assistenza economica ai soci nell'esercizio
della loro attività lavorativa, anche mediante la concessione
di prestiti per l'acquisto di macchine, strumenti o attrezzi
di lavoro ovvero per temporanee situazioni di crisi
economiche, nei limiti delle disponibilità di cassa e in
misura non superiore a un terzo dei costi stimati;
b) assistenza economica ai familiari in caso di
morte o di grave infortunio comportante invalidità permanente
dei soci;
c) concessione di prestiti ai soci che intendano
costituire o rilevare cooperative di produzione e consumo, nei
limiti delle disponibilità di cassa e in misura non superiore
a un terzo dei costi stimati;
d) istituzione di biblioteche, università
popolari, centri per la donazione del sangue, borse di studio,
corsi di programmazione per computer, nonché
realizzazione di attività nei settori delle comunicazioni e
della qualificazione professionale, finalizzate alla
divulgazione delle conoscenze ed, in particolare, alla
diffusione ed all'incremento della cultura tecnologica;
e) promozione di iniziative concernenti la
previdenza, l'assistenza sanitaria ed i servizi sociali,
nonché altre finalità sociali, culturali e ricreative;
f) realizzazione di interventi nei settori di
interesse generale nell'ambito del comune sede dell'organismo,
con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla
disciplina dei mercati, all'igiene pubblica, alla tutela dei
minori, degli invalidi e degli anziani, all'incremento dello
sport, al sostegno dell'occupazione giovanile, nonché a
supporto delle attività di protezione civile;
g) formulazione di richieste alle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali al fine di promuovere
interventi nei settori di cui alla lettera f) e per la
prevenzione degli incendi boschivi e l'attuazione di politiche
ambientali eco-compatibili.
Art. 4.
(Gratuità delle prestazioni).
1. Gli organismi sono costituiti per il perseguimento di
fini esclusivamente mutualistici e pertanto sono vietate
attività lucrative di qualsiasi genere, anche se marginali,
poiché incompatibili con gli scopi sociali che si prefiggono
gli organismi stessi.
2. Al fine di cui al comma 1, agli organismi si applica la
disciplina vigente per le persone giuridiche private, tenuta
ferma la loro distinzione dalle imprese pubbliche, private o
cooperative.
3. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate e
approvate dal consiglio di amministrazione o, in via di
urgenza, dal presidente dell'organismo.
Art. 5.
(Personalità giuridica).
1. Gli organismi acquistano personalità giuridica privata
mediante apposito riconoscimento effettuato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, previa definizione con atto
pubblico, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dei
soci promotori, nonché dello statuto recante, in particolare,
la denominazione dell'organismo, l'indicazione degli scopi
esclusivamente mutualistici senza fini di lucro e della sede
sociale.
Art. 6.
(Statuto).
1. Lo statuto dell'organismo deve contenere:
a) la denominazione dell'organismo stesso;
b) l'indicazione della sede sociale;
c) le finalità per le quali viene costituito;
d) le modalità di ammissione e di esclusione dei
soci;
e) gli obblighi cui sono tenuti i soci e i diritti
che acquistano;
f) l'indicazione del patrimonio sociale e le norme
che ne regolano la gestione;
g) l'elencazione delle cariche sociali, con i
relativi compiti ed obblighi;
h) le disposizioni che disciplinano le
elezioni;
i) i criteri per la convocazione delle assemblee
generali e la relativa disciplina;
l) le modalità per l'adozione delle
deliberazioni;
m) l'indicazione degli organi incaricati della
gestione della amministrazione, con l'individuazione delle
relative responsabilità, procedure e compiti;
n) le norme che regolano la nomina dei soci;
o) le cause di incompatibilità e di esclusione dei
soci;
p) le modalità per il conferimento del potere di
rappresentanza dei soci;
q) le modalità per la istituzione e il
funzionamento degli organi di controllo nonché
l'individuazione dei poteri dei sindaci;
r) i criteri per l'esercizio delle eventuali
azioni disciplinari nei confronti degli organi incaricati
dell'amministrazione e della gestione;
s) i criteri per l'annullamento o la sospensione
delle deliberazioni delle assemblee contrarie alla legge,
all'atto costitutivo o allo statuto;
t) le cause di estinzione dell'organismo e le
procedure per la liquidazione;
u) l'applicazione delle norme del codice civile
per quanto non espressamente stabilite dallo statuto
stesso.
Art. 7.
(Registrazione).
1. La registrazione dell'organismo si effettua presso il
registro delle persone giuridiche, istituito presso gli uffici
territoriali del governo ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361.
2. Sono tenuti a chiedere la iscrizione ai sensi del comma
1 del presente articolo gli amministratori degli organismi,
alle condizioni, con le modalità e nei tempi previsti
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 8.
(Amministrazione e cariche sociali).
1. L'amministrazione dell'organismo è demandata in via
esclusiva ai soci ai quali è stata conferita la carica di
amministratore, eletti dall'assemblea plenaria appositamente
convocata.
2. Il mandato degli amministratori è a tempo determinato,
comunque non superiore a tre anni, rinnovabile, ed è
revocabile in caso di inerzia o di indegnità.
3. Lo statuto, che può anche prevedere una durata in
carica degli amministratori inferiore a quella stabilita al
comma 2, stabilisce l'ambito di competenza degli
amministratori stessi prevedendo, altresì, l'obbligo o meno
per gli stessi di versare una cauzione a copertura di
eventuali danni patrimoniali causati all'organismo.
4. Gli amministratori sono personalmente responsabili
dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della
verità dei fatti esposti nei resoconti sociali nonché della
piena osservanza delle norme dello statuto.
5. Tutte le cariche sociali sono elettive, compresa quella
di presidente.
6. Il presidente onorario ed i soci onorari sono nominati
per acclamazione in una apposita assemblea, su proposta del
consiglio direttivo.
Art. 9.
(Responsabilità degli amministratori).
1. Non risponde delle illegittimità riscontrate
l'amministratore che si dissocia dalle relative
determinazioni, esprimendo esplicitamente il proprio dissenso
nelle deliberazioni medesime o provvedendo a comunicare la sua
decisione per iscritto ai sindaci.
2. Non risponde, altresì, delle deliberazioni illegittime
l'amministratore che non vi ha preso parte per assenza
giustificata.
3. Gli amministratori, compresi i sindaci e i liquidatori
per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente
presso i rispettivi organismi secondo le norme del mandato e,
qualora il fatto costituisca reato, in sede penale, per
falsità, irregolarità od omissione dei dati concernenti la
gestione patrimoniale contenuti in resoconti o in relazioni
indirizzati all'assemblea generale dell'organismo o ad
autorità esterne.
Art. 10.
(Deliberazioni assembleari).
1. Le deliberazioni dell'assemblea generale, che
contravvengono alle disposizioni dello statuto, della presente
legge o del regolamento di cui all'articolo 26, possono essere
annullate su istanza degli organi dell'organismo, di almeno un
terzo dei soci o, in caso di violazioni che configurano
ipotesi di reato, del pubblico ministero.
2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei
sindaci, i soci che rappresentano il 30 per cento degli
iscritti danno incarico ai probiviri di svolgere un'inchiesta
interna. Qualora l'inchiesta non pervenga ad alcun risultato,
i medesimi soci possono presentare denuncia al tribunale
competente il quale:
a) può ordinare, sentiti gli amministratori e i
sindaci, una formale ispezione amministrativa giudiziaria;
b) può disporre, ove si accertino irregolarità,
gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea
generale per la designazione di un commissario ad
acta.
Art. 11.
(Amministrazione giudiziaria).
1. Il tribunale competente, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, nei casi più gravi può nominare una
amministrazione giudiziaria dell'organismo, stabilendone i
poteri e la durata, ovvero può convocare l'assemblea generale
per la nomina di nuovi amministratori ai fini della messa in
liquidazione dell'organismo.
2. I medesimi provvedimenti di cui al comma 1 possono
essere adottati, altresì, su richiesta del pubblico
ministero.
3. Avverso i provvedimenti del tribunale è previsto il
ricorso, entro un mese, alla corte di appello, che decide in
camera di consiglio.
Art. 12.
(Altri interventi giudiziari).
1. Ove l'organismo, nell'esercizio delle proprie attività,
contravvenga alle disposizioni della presente legge, del
regolamento di cui all'articolo 26 o dello statuto, il
tribunale competente, su istanza di almeno un decimo dei soci
dell'organismo stesso o del pubblico ministero può ingiungere
all'organismo di conformarsi alle disposizioni medesime entro
due mesi dalla richiesta.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del
presente articolo, il tribunale può ordinare, con decreto
pronunciato in camera di consiglio, la cancellazione
dell'organismo dal registro delle persone giuridiche previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
3. Avverso il decreto del tribunale è ammesso ricorso
entro un
mese alla corte di appello, che decide in camera di
consiglio.
4. Il ricorso di cui al comma 3 ha effetto sospensivo.
Art. 13.
(Esenzioni e agevolazioni fiscali).
1. Gli organismi godono dei benefìci e delle esenzioni
previsti dalla legislazione vigente sull'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e sono altresì esenti dalle tasse di
registro e di bollo, nonché di concessione governativa.
2. Sono altresì esenti da qualsiasi imposta, tassa e spesa
di trasferimento i titoli di debito pubblico in cui siano
investiti i capitali dell'organismo, nonché i registri, i
certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli altri
documenti e contratti necessari per l'attuazione delle
finalità dell'attività mutualistica, ovvero utilizzati dai
soci per usufruire dei benefìci loro spettanti ai sensi dello
statuto.
3. Sono esentate dalle imposte di bollo, di registro e
ipotecarie le donazioni e le elargizioni fatte a favore degli
organismi o comunque conferite fra vivi o per causa di
morte.
4. Sono estese agli organismi le agevolazioni e le
esenzioni fiscali riconosciute ad enti o a persone giuridiche
pubbliche, le cui finalità istituzionali sono rivolte a
garantire i diritti dei lavoratori ed, in particolare, al
miglioramento delle loro condizioni sociali.
Art. 14.
(Detrazioni fiscali).
1. I soci possono portare in detrazione, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le quote
sociali e i contributi volontari da essi versati
all'organismo.
Art. 15.
(Attività di piccolo credito ai soci).
1. Oltre agli scopi previsti dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), gli organismi possono esercitare un'attività
di piccolo credito, integrativa dell'attività svolta dalle
banche, dalle casse di risparmio, dalle banche popolari,
nonché dalle banche di credito cooperativo.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono
stanziati, nei bilanci preventivi deliberati dagli organi
direttivi degli organismi, importi la cui misura è rapportata
alla situazione economica e finanziaria degli organismi
stessi, con riserva di accantonamento nei bilanci per le
attività ordinarie.
3. Il saggio degli interessi sulle somme corrisposte a
titolo di mutuo da parte dei soci non può essere superiore al
saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Tali
interessi sono interamente accantonati per l'attuazione delle
finalità dell'organismo, nel rispetto delle condizioni poste
dalla Banca d'Italia.
Art. 16.
(Gratuito patrocinio).
1. Gli organismi legalmente riconosciuti ai sensi della
presente legge, sono ammessi al gratuito patrocinio ai sensi
della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni.
Art. 17.
(Assistenza sanitaria integrativa).
1. Per l'assistenza sanitaria diretta ad integrare quella
garantita dal Servizio sanitario nazionale gli organismi
possono stipulare apposite convenzioni ed accordi con enti e
soggetti del settore sanitario e farmaceutico, al fine di
garantire ai propri soci le relative prestazioni.
2. Le prestazioni di carattere economico acquisite in
seguito alle convenzioni di cui al comma 1 non possono essere
oggetto di sequestro o di pignoramento.
Art. 18.
(Agevolazioni sociali).
1. Agli organismi che perseguono scopi similari, sono
estese le agevolazioni previste dalla legislazione vigente per
i circoli ricreativi, culturali e sportivi nonché per le
associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Art. 19.
(Assicurazioni facoltative).
1. Gli organismi possono gestire forme assicurative
facoltative finalizzate ad una più efficace protezione del
socio lavoratore, nell'ambito, nei limiti e con le garanzie
posti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione
europea, fermi restando i princìpi del trasferimento del
rischio e della ripartizione del danno.
Art. 20.
(Organo di controllo).
1. Esercita le funzioni di controllo sugli organismi il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli organismi devono trasmettere al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tramite il sindaco del
comune in cui hanno sede, una copia dei propri statuti e il
resoconto annuale dell'attività svolta con l'annesso
rendiconto finanziario, entro il primo semestre dell'anno
seguente.
3. Gli organismi devono, altresì, trasmettere al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali i dati statistici
eventualmente richiesti.
4. Gli organismi sono, altresì, tenuti a sottoporsi
all'attività di controllo deliberata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo parere favorevole della
commissione di cui all'articolo 21, ed esercitata dai
competenti organi del medesimo Ministero.
5. Le verifiche, le indagini, gli accertamenti condotti
nell'ambito dell'attività di controllo devono essere preceduti
da formali contestazioni al presidente dell'organismo
interessato.
Art. 21.
(Commissione autonoma
della mutualità volontaria).
1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la commissione autonoma della mutualità
volontaria, con i seguenti compiti:
a) formulare un preventivo parere obbligatorio
sulle norme regolamentari in materia di mutualità volontaria
integrativa;
b) coordinare l'attività degli organismi con gli
enti che gestiscono forme di assistenza obbligatoria ed
esprimere pareri su tutte le questioni di principio inerenti
l'attività della mutualità integrativa volontaria;
c) proporre agli organi competenti iniziative di
carattere legislativo e regolamentare al fine di incrementare
e di sviluppare la mutualità integrativa volontaria, con
particolare riferimento agli organismi;
d) tutelare gli interessi degli organismi mediante
la predisposizione di interventi preventivi e la formulazione
di proposte agli organi competenti, intervenendo, in
particolare, nelle controversie insorte tra gli organismi
stessi ed i rispettivi soci ai fini di una conciliazione.
2. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, o da un suo delegato, è istituita con
decreto del Ministro stesso e composta da due rappresentanti
eletti dalle associazioni interregionali degli organismi e da
due rappresentanti designati dai coordinamenti regionali dagli
stessi organismi.
3. La commissione è convocata almeno una volta l'anno e,
comunque, quando si debbano esaminare argomenti o adottare
provvedimenti di rilevante importanza relativi all'attività
degli organismi.
Art. 22.
(Coordinamento della mutualità
integrativa volontaria).
1. La commissione di cui all'articolo 21 svolge la propria
attività in conformità alle norme dell'Unione europea ed
all'attività degli organismi internazionali operanti nel
settore della mutualità volontaria integrativa, ed in
particolare:
a) propone l'istituzione di un comitato di
coordinamento della mutualità volontaria nell'ambito
dell'Unione europea, composto da tutti gli organismi
nazionali, interregionali e regionali;
b) propone alla Divisione affari sociali della
Commissione europea e del Parlamento europeo la redazione di
una carta della mutualità europea;
c) denuncia alla Corte di giustizia delle Comunità
europee l'eventuale operato degli organi nazionali in
conflitto con gli interessi e i programmi degli organismi.
Art. 23.
(Contributi finanziari).
1. E' prevista l'erogazione di contributi da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati al
potenziamento delle strutture degli organismi ed al
finanziamento di particolari iniziative.
2. E' altresì prevista l'erogazione di contributi, posti a
carico delle regioni, per il finanziamento di interventi
straordinari e manifestazioni di rilievo degli organismi
nonché per la realizzazione o il rinnovo strutturale delle
sedi ovvero della dotazione strumentale.
Art. 24.
(Partecipazione alle attività sociali).
1. E' prevista la presenza di rappresentanti degli
organismi negli enti che esercitano attività collegate al
settore della mutualità volontaria integrativa.
Art. 25.
(Gestione corrente).
1. Gli organismi possono gestire presso le proprie sedi e
ad uso esclusivo dei soci, spacci di vendita di generi
alimentari e di beni di largo consumo a prezzi corrispondenti
ai costi delle merci e di gestione, senza alcun profitto per
gli organismi stessi.
Art. 26.
(Regolamento).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento
di attuazione.
Art. 27.
(Disposizioni transitorie).
1. La presente legge riconosce agli organismi operanti da
almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della
medesima legge, previa apposita certificazione del sindaco del
comune nel quale i medesimi hanno sede, il diritto di
continuare a svolgere la propria attività, a condizione che,
entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore, essi
provvedano ad adeguare i propri statuti alle disposizioni
della presente legge.
Art. 28.
(Scioglimento degli organismi).
1. In caso di scioglimento di un organismo, i beni mobili
e immobili di proprietà del medesimo sono devoluti al comune
in cui ha sede l'organismo interessato, salva diversa
determinazione dell'assemblea dei soci, riunita in doppia
convocazione a distanza di almeno venti giorni, con specifico
ordine del giorno.
2. Nell'ipotesi che l'organismo si ricostituisca entro
cinque anni dallo scioglimento, i beni mobili e immobili,
devoluti ai sensi del comma 1, tornano nella disponibilità
dello stesso organismo.
Art. 29.
(Normativa regionale e
delle province autonome).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali in materia di mutualità volontaria
integrativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed
ad esse sono tenute a conformarsi le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e norme di attuazione.
Art. 30.
(Disposizioni finali).
1. Per quanto non espressamente previsto alla presente
legge si applicano le disposizioni in materia stabilite dal
codice civile.