XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2478




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione).

        1. E' definita mutualità integrativa volontaria l'operazione mediante la quale un gruppo di persone soggette agli stessi rischi versa un contributo destinato alla copertura dei danni loro derivanti dall'accadimento di tali rischi.
        2. La mutualità integrativa volontaria privata, senza fini di lucro, è realizzata attraverso appositi organismi mutualistici volontari, costituiti ai sensi della presente legge.
        3. La legge 15 aprile 1886, n. 3818, è abrogata.


Art. 2.

(Partecipazione).

        1. Gli organismi mutualistici integrativi volontari, di seguito denominati "organismi", possono essere costituiti su iniziativa di lavoratori dipendenti o liberi professionisti, di studenti, di piccoli imprenditori, di agricoltori, di casalinghe ovvero di soggetti appartenenti ad altre categorie che usufruiscono o meno delle assicurazioni obbligatorie.
        2. I requisiti per la partecipazione agli organismi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le norme relative all'organizzazione degli stessi organismi sono stabiliti dai relativi statuti di cui all'articolo 6.


Art. 3.

(Finalità).

        1. Gli organismi devono perseguire i seguenti scopi:

            a) assistenza economica ai soci nell'esercizio della loro attività lavorativa, anche mediante la concessione di prestiti per l'acquisto di macchine, strumenti o attrezzi di lavoro ovvero per temporanee situazioni di crisi economiche, nei limiti delle disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo dei costi stimati;

            b) assistenza economica ai familiari in caso di morte o di grave infortunio comportante invalidità permanente dei soci;

            c) concessione di prestiti ai soci che intendano costituire o rilevare cooperative di produzione e consumo, nei limiti delle disponibilità di cassa e in misura non superiore a un terzo dei costi stimati;

            d) istituzione di biblioteche, università popolari, centri per la donazione del sangue, borse di studio, corsi di programmazione per computer, nonché realizzazione di attività nei settori delle comunicazioni e della qualificazione professionale, finalizzate alla divulgazione delle conoscenze ed, in particolare, alla diffusione ed all'incremento della cultura tecnologica;

            e) promozione di iniziative concernenti la previdenza, l'assistenza sanitaria ed i servizi sociali, nonché altre finalità sociali, culturali e ricreative;

            f) realizzazione di interventi nei settori di interesse generale nell'ambito del comune sede dell'organismo, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, alla disciplina dei mercati, all'igiene pubblica, alla tutela dei minori, degli invalidi e degli anziani, all'incremento dello sport, al sostegno dell'occupazione giovanile, nonché a supporto delle attività di protezione civile;

            g) formulazione di richieste alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali al fine di promuovere interventi nei settori di cui alla lettera f) e per la prevenzione degli incendi boschivi e l'attuazione di politiche ambientali eco-compatibili.

Art. 4.

(Gratuità delle prestazioni).

        1. Gli organismi sono costituiti per il perseguimento di fini esclusivamente mutualistici e pertanto sono vietate attività lucrative di qualsiasi genere, anche se marginali, poiché incompatibili con gli scopi sociali che si prefiggono gli organismi stessi.
        2. Al fine di cui al comma 1, agli organismi si applica la disciplina vigente per le persone giuridiche private, tenuta ferma la loro distinzione dalle imprese pubbliche, private o cooperative.
        3. Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate e approvate dal consiglio di amministrazione o, in via di urgenza, dal presidente dell'organismo.


Art. 5.

(Personalità giuridica).

        1. Gli organismi acquistano personalità giuridica privata mediante apposito riconoscimento effettuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previa definizione con atto pubblico, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dei soci promotori, nonché dello statuto recante, in particolare, la denominazione dell'organismo, l'indicazione degli scopi esclusivamente mutualistici senza fini di lucro e della sede sociale.


Art. 6.

(Statuto).

        1. Lo statuto dell'organismo deve contenere:

            a) la denominazione dell'organismo stesso;

            b) l'indicazione della sede sociale;

            c) le finalità per le quali viene costituito;
                d) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci;

                e) gli obblighi cui sono tenuti i soci e i diritti che acquistano;

                f) l'indicazione del patrimonio sociale e le norme che ne regolano la gestione;

                g) l'elencazione delle cariche sociali, con i relativi compiti ed obblighi;

                h) le disposizioni che disciplinano le elezioni;

                i) i criteri per la convocazione delle assemblee generali e la relativa disciplina;

                l) le modalità per l'adozione delle deliberazioni;

                m) l'indicazione degli organi incaricati della gestione della amministrazione, con l'individuazione delle relative responsabilità, procedure e compiti;

                n) le norme che regolano la nomina dei soci;

                o) le cause di incompatibilità e di esclusione dei soci;

                p) le modalità per il conferimento del potere di rappresentanza dei soci;

                q) le modalità per la istituzione e il funzionamento degli organi di controllo nonché l'individuazione dei poteri dei sindaci;

                r) i criteri per l'esercizio delle eventuali azioni disciplinari nei confronti degli organi incaricati dell'amministrazione e della gestione;

                s) i criteri per l'annullamento o la sospensione delle deliberazioni delle assemblee contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto;

                t) le cause di estinzione dell'organismo e le procedure per la liquidazione;

                u) l'applicazione delle norme del codice civile per quanto non espressamente stabilite dallo statuto stesso.

Art. 7.

(Registrazione).

        1. La registrazione dell'organismo si effettua presso il registro delle persone giuridiche, istituito presso gli uffici territoriali del governo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
        2. Sono tenuti a chiedere la iscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo gli amministratori degli organismi, alle condizioni, con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.


Art. 8.

(Amministrazione e cariche sociali).

        1. L'amministrazione dell'organismo è demandata in via esclusiva ai soci ai quali è stata conferita la carica di amministratore, eletti dall'assemblea plenaria appositamente convocata.
        2. Il mandato degli amministratori è a tempo determinato, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile, ed è revocabile in caso di inerzia o di indegnità.
        3. Lo statuto, che può anche prevedere una durata in carica degli amministratori inferiore a quella stabilita al comma 2, stabilisce l'ambito di competenza degli amministratori stessi prevedendo, altresì, l'obbligo o meno per gli stessi di versare una cauzione a copertura di eventuali danni patrimoniali causati all'organismo.
        4. Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali nonché della piena osservanza delle norme dello statuto.
        5. Tutte le cariche sociali sono elettive, compresa quella di presidente.
        6. Il presidente onorario ed i soci onorari sono nominati per acclamazione in una apposita assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 9.

(Responsabilità degli amministratori).

        1. Non risponde delle illegittimità riscontrate l'amministratore che si dissocia dalle relative determinazioni, esprimendo esplicitamente il proprio dissenso nelle deliberazioni medesime o provvedendo a comunicare la sua decisione per iscritto ai sindaci.
        2. Non risponde, altresì, delle deliberazioni illegittime l'amministratore che non vi ha preso parte per assenza giustificata.
        3. Gli amministratori, compresi i sindaci e i liquidatori per gli adempimenti di loro competenza, rispondono civilmente presso i rispettivi organismi secondo le norme del mandato e, qualora il fatto costituisca reato, in sede penale, per falsità, irregolarità od omissione dei dati concernenti la gestione patrimoniale contenuti in resoconti o in relazioni indirizzati all'assemblea generale dell'organismo o ad autorità esterne.


Art. 10.

(Deliberazioni assembleari).

        1. Le deliberazioni dell'assemblea generale, che contravvengono alle disposizioni dello statuto, della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 26, possono essere annullate su istanza degli organi dell'organismo, di almeno un terzo dei soci o, in caso di violazioni che configurano ipotesi di reato, del pubblico ministero.
        2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dei sindaci, i soci che rappresentano il 30 per cento degli iscritti danno incarico ai probiviri di svolgere un'inchiesta interna. Qualora l'inchiesta non pervenga ad alcun risultato, i medesimi soci possono presentare denuncia al tribunale competente il quale:

                a) può ordinare, sentiti gli amministratori e i sindaci, una formale ispezione amministrativa giudiziaria;
                b) può disporre, ove si accertino irregolarità, gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea generale per la designazione di un commissario ad acta.


Art. 11.

(Amministrazione giudiziaria).

        1. Il tribunale competente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, nei casi più gravi può nominare una amministrazione giudiziaria dell'organismo, stabilendone i poteri e la durata, ovvero può convocare l'assemblea generale per la nomina di nuovi amministratori ai fini della messa in liquidazione dell'organismo.
        2. I medesimi provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati, altresì, su richiesta del pubblico ministero.
        3. Avverso i provvedimenti del tribunale è previsto il ricorso, entro un mese, alla corte di appello, che decide in camera di consiglio.


Art. 12.

(Altri interventi giudiziari).

        1. Ove l'organismo, nell'esercizio delle proprie attività, contravvenga alle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 26 o dello statuto, il tribunale competente, su istanza di almeno un decimo dei soci dell'organismo stesso o del pubblico ministero può ingiungere all'organismo di conformarsi alle disposizioni medesime entro due mesi dalla richiesta.
        2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale può ordinare, con decreto pronunciato in camera di consiglio, la cancellazione dell'organismo dal registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
        3. Avverso il decreto del tribunale è ammesso ricorso entro un mese alla corte di appello, che decide in camera di consiglio.
        4. Il ricorso di cui al comma 3 ha effetto sospensivo.


Art. 13.

(Esenzioni e agevolazioni fiscali).

        1. Gli organismi godono dei benefìci e delle esenzioni previsti dalla legislazione vigente sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono altresì esenti dalle tasse di registro e di bollo, nonché di concessione governativa.
        2. Sono altresì esenti da qualsiasi imposta, tassa e spesa di trasferimento i titoli di debito pubblico in cui siano investiti i capitali dell'organismo, nonché i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli altri documenti e contratti necessari per l'attuazione delle finalità dell'attività mutualistica, ovvero utilizzati dai soci per usufruire dei benefìci loro spettanti ai sensi dello statuto.
        3. Sono esentate dalle imposte di bollo, di registro e ipotecarie le donazioni e le elargizioni fatte a favore degli organismi o comunque conferite fra vivi o per causa di morte.
        4. Sono estese agli organismi le agevolazioni e le esenzioni fiscali riconosciute ad enti o a persone giuridiche pubbliche, le cui finalità istituzionali sono rivolte a garantire i diritti dei lavoratori ed, in particolare, al miglioramento delle loro condizioni sociali.


Art. 14.

(Detrazioni fiscali).

        1. I soci possono portare in detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le quote sociali e i contributi volontari da essi versati all'organismo.

Art. 15.

(Attività di piccolo credito ai soci).

        1. Oltre agli scopi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), gli organismi possono esercitare un'attività di piccolo credito, integrativa dell'attività svolta dalle banche, dalle casse di risparmio, dalle banche popolari, nonché dalle banche di credito cooperativo.
        2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono stanziati, nei bilanci preventivi deliberati dagli organi direttivi degli organismi, importi la cui misura è rapportata alla situazione economica e finanziaria degli organismi stessi, con riserva di accantonamento nei bilanci per le attività ordinarie.
        3. Il saggio degli interessi sulle somme corrisposte a titolo di mutuo da parte dei soci non può essere superiore al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Tali interessi sono interamente accantonati per l'attuazione delle finalità dell'organismo, nel rispetto delle condizioni poste dalla Banca d'Italia.


Art. 16.

(Gratuito patrocinio).

        1. Gli organismi legalmente riconosciuti ai sensi della presente legge, sono ammessi al gratuito patrocinio ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni.


Art. 17.

(Assistenza sanitaria integrativa).

        1. Per l'assistenza sanitaria diretta ad integrare quella garantita dal Servizio sanitario nazionale gli organismi possono stipulare apposite convenzioni ed accordi con enti e soggetti del settore sanitario e farmaceutico, al fine di garantire ai propri soci le relative prestazioni.
        2. Le prestazioni di carattere economico acquisite in seguito alle convenzioni di cui al comma 1 non possono essere oggetto di sequestro o di pignoramento.


Art. 18.

(Agevolazioni sociali).

        1. Agli organismi che perseguono scopi similari, sono estese le agevolazioni previste dalla legislazione vigente per i circoli ricreativi, culturali e sportivi nonché per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.


Art. 19.

(Assicurazioni facoltative).

        1. Gli organismi possono gestire forme assicurative facoltative finalizzate ad una più efficace protezione del socio lavoratore, nell'ambito, nei limiti e con le garanzie posti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, fermi restando i princìpi del trasferimento del rischio e della ripartizione del danno.


Art. 20.

(Organo di controllo).

        1. Esercita le funzioni di controllo sugli organismi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Gli organismi devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite il sindaco del comune in cui hanno sede, una copia dei propri statuti e il resoconto annuale dell'attività svolta con l'annesso rendiconto finanziario, entro il primo semestre dell'anno seguente.
        3. Gli organismi devono, altresì, trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati statistici eventualmente richiesti.
        4. Gli organismi sono, altresì, tenuti a sottoporsi all'attività di controllo deliberata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 21, ed esercitata dai competenti organi del medesimo Ministero.
        5. Le verifiche, le indagini, gli accertamenti condotti nell'ambito dell'attività di controllo devono essere preceduti da formali contestazioni al presidente dell'organismo interessato.


Art. 21.

(Commissione autonoma
della mutualità volontaria).

        1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la commissione autonoma della mutualità volontaria, con i seguenti compiti:

                a) formulare un preventivo parere obbligatorio sulle norme regolamentari in materia di mutualità volontaria integrativa;

                b) coordinare l'attività degli organismi con gli enti che gestiscono forme di assistenza obbligatoria ed esprimere pareri su tutte le questioni di principio inerenti l'attività della mutualità integrativa volontaria;

                c) proporre agli organi competenti iniziative di carattere legislativo e regolamentare al fine di incrementare e di sviluppare la mutualità integrativa volontaria, con particolare riferimento agli organismi;

                d) tutelare gli interessi degli organismi mediante la predisposizione di interventi preventivi e la formulazione di proposte agli organi competenti, intervenendo, in particolare, nelle controversie insorte tra gli organismi stessi ed i rispettivi soci ai fini di una conciliazione.

        2. La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, è istituita con decreto del Ministro stesso e composta da due rappresentanti eletti dalle associazioni interregionali degli organismi e da due rappresentanti designati dai coordinamenti regionali dagli stessi organismi.
        3. La commissione è convocata almeno una volta l'anno e, comunque, quando si debbano esaminare argomenti o adottare provvedimenti di rilevante importanza relativi all'attività degli organismi.


Art. 22.

(Coordinamento della mutualità
integrativa volontaria).

        1. La commissione di cui all'articolo 21 svolge la propria attività in conformità alle norme dell'Unione europea ed all'attività degli organismi internazionali operanti nel settore della mutualità volontaria integrativa, ed in particolare:

                a) propone l'istituzione di un comitato di coordinamento della mutualità volontaria nell'ambito dell'Unione europea, composto da tutti gli organismi nazionali, interregionali e regionali;

                b) propone alla Divisione affari sociali della Commissione europea e del Parlamento europeo la redazione di una carta della mutualità europea;

                c) denuncia alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'eventuale operato degli organi nazionali in conflitto con gli interessi e i programmi degli organismi.


Art. 23.

(Contributi finanziari).

        1. E' prevista l'erogazione di contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati al potenziamento delle strutture degli organismi ed al finanziamento di particolari iniziative.
        2. E' altresì prevista l'erogazione di contributi, posti a carico delle regioni, per il finanziamento di interventi straordinari e manifestazioni di rilievo degli organismi nonché per la realizzazione o il rinnovo strutturale delle sedi ovvero della dotazione strumentale.

Art. 24.

(Partecipazione alle attività sociali).

        1. E' prevista la presenza di rappresentanti degli organismi negli enti che esercitano attività collegate al settore della mutualità volontaria integrativa.


Art. 25.

(Gestione corrente).

        1. Gli organismi possono gestire presso le proprie sedi e ad uso esclusivo dei soci, spacci di vendita di generi alimentari e di beni di largo consumo a prezzi corrispondenti ai costi delle merci e di gestione, senza alcun profitto per gli organismi stessi.


Art. 26.

(Regolamento).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.


Art. 27.

(Disposizioni transitorie).

        1. La presente legge riconosce agli organismi operanti da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della medesima legge, previa apposita certificazione del sindaco del comune nel quale i medesimi hanno sede, il diritto di continuare a svolgere la propria attività, a condizione che, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore, essi provvedano ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

Art. 28.

(Scioglimento degli organismi).

        1. In caso di scioglimento di un organismo, i beni mobili e immobili di proprietà del medesimo sono devoluti al comune in cui ha sede l'organismo interessato, salva diversa determinazione dell'assemblea dei soci, riunita in doppia convocazione a distanza di almeno venti giorni, con specifico ordine del giorno.
        2. Nell'ipotesi che l'organismo si ricostituisca entro cinque anni dallo scioglimento, i beni mobili e immobili, devoluti ai sensi del comma 1, tornano nella disponibilità dello stesso organismo.


Art. 29.

(Normativa regionale e
delle province autonome).

        1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di mutualità volontaria integrativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed ad esse sono tenute a conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione.


Art. 30.

(Disposizioni finali).

        1. Per quanto non espressamente previsto alla presente legge si applicano le disposizioni in materia stabilite dal codice civile.



Frontespizio Relazione