XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2464




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione).

        1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata la istituzione di una zona franca nell'area portuale di Gioia Tauro.
        2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1 si provvede, su proposta della regione Calabria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La medesima proceduta è adottata per le eventuali modifiche alla delimitazione. La delimitazione costituisce titolo per la modifica al piano regolatore generale del comune di Porto Empedocle.


Art. 2.

(Società di gestione).

        1. La regione Calabria, i comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno, l'amministrazione provinciale e l'autorità portuale con il Ministero dell'economia e delle finanze costituiscono in quote paritarie una società per azioni cui sono demandati i compiti di indirizzo, di governo e di controllo della zona franca di cui all'articolo 1. Decorsi cinque anni dalla costituzione della società, sono consentiti la modifica della composizione delle quote e l'ingresso dei privati nel capitale sociale.
        2. Spettano alla società di cui al comma 1 i seguenti compiti:

                a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nella zona franca da parte di imprese e società;
                b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese o società autorizzate;

                c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;

                d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

                e) la stipula di convenzioni con imprese o enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

                f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

                g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

        3. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 2 l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie e la tutela ambientale.


Art. 3.

(Disposizioni agevolative per le imprese).

        1. Le imprese comunitarie operanti nella zona franca di cui all'articolo 1 accedono ai benefìci ed alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale per le aziende esportatrici, nonché ai benefìci e alle agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo del Mezzogiorno e di incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile.
        2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
        3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfettaria sul reddito pari al 12 per cento complessivo.
        4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di venti anni.


Art. 4.

(Regime di esenzione).

        1. L'area di cui all'articolo 1 è considerata punto franco per quanto concerne:

                a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

                b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

                c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

        2. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Calabria.
        3. E' fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, siano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell'area di cui all'articolo 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.
        4. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nella zona franca di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nella zona franca di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati.
        5. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 4 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
        6. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.


Art. 5.

(Consumo finale locale).

        1. Nella zona franca di cui all'articolo 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nella medesima zona franca e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.
        2. Il Governo, d'intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 1.


Art. 6.

(Compiti della regione Calabria).

        1. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di zona franca.
        2. La regione Calabria, con riferimento alla zona franca di Gioia Tauro:

                a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;

                b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;

                c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;

                d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;

                e) definisce condizioni agevolative per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;

                f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento della zona franca;

                g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.


Art. 7.

(Oneri di istituzione e gestione
della zona franca).

        1. Gli oneri per la istituzione e la gestione della zona franca di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.



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