XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2464
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è
autorizzata la istituzione di una zona franca nell'area
portuale di Gioia Tauro.
2. Alla delimitazione della zona franca di cui al comma 1
si provvede, su proposta della regione Calabria, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive e delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La medesima proceduta è adottata per le eventuali
modifiche alla delimitazione. La delimitazione costituisce
titolo per la modifica al piano regolatore generale del comune
di Porto Empedocle.
Art. 2.
(Società di gestione).
1. La regione Calabria, i comuni di Gioia Tauro, San
Ferdinando e Rosarno, l'amministrazione provinciale e
l'autorità portuale con il Ministero dell'economia e delle
finanze costituiscono in quote paritarie una società per
azioni cui sono demandati i compiti di indirizzo, di governo e
di controllo della zona franca di cui all'articolo 1. Decorsi
cinque anni dalla costituzione della società, sono consentiti
la modifica della composizione delle quote e l'ingresso dei
privati nel capitale sociale.
2. Spettano alla società di cui al comma 1 i seguenti
compiti:
a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di
insediamento e di realizzazione di immobili nella zona franca
da parte di imprese e società;
b) l'assistenza tecnica, amministrativa,
organizzativa e finanziaria alle imprese o società
autorizzate;
c) la verifica della compatibilità delle
lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti in materia;
d) la costituzione di società miste o la
partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di
incrementare lo sviluppo della zona franca;
e) la stipula di convenzioni con imprese o enti
pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;
f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e
l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della
zona franca;
g) la funzione di controllo, congiuntamente con il
personale dell'Amministrazione finanziaria, ivi compresa
l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di
uniformazione delle dogane, nonché la verifica
dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali
in materia.
3. Costituiscono criteri preferenziali per gli
insediamenti industriali di cui alla lettera c) del
comma 2 l'impatto occupazionale, il valore economico, la
modernità delle tecnologie e la tutela ambientale.
Art. 3.
(Disposizioni agevolative per le imprese).
1. Le imprese comunitarie operanti nella zona franca di
cui all'articolo 1 accedono ai benefìci ed alle agevolazioni
previsti dalla legislazione nazionale per le aziende
esportatrici, nonché ai benefìci e alle agevolazioni fiscali e
previdenziali previsti dalla legislazione nazionale e
comunitaria in materia di sviluppo del Mezzogiorno e di
incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile.
2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito
doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei
mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte dirette.
3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente
nella zona franca è applicata un'imposta forfettaria sul
reddito pari al 12 per cento complessivo.
4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella
zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui
redditi, nazionali o locali, per un periodo di venti anni.
Art. 4.
(Regime di esenzione).
1. L'area di cui all'articolo 1 è considerata punto franco
per quanto concerne:
a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte
di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e
qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto
equivalente;
b) imposta sul reddito delle persone fisiche,
imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale
sui redditi;
c) imposta sul valore aggiunto, imposte di
registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili,
imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di
fabbricazione, imposte erariali di consumo.
2. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata
del regime di esenzione di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 sono emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la regione Calabria.
3. E' fatta salva la possibilità che, con legge statale e
in conformità con la normativa comunitaria, siano istituiti
altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate
nell'area di cui all'articolo 1 ed operanti nella
movimentazione internazionale di merci e prodotti.
4. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di
confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese
di distribuzione e di commercializzazione localizzate nella
zona franca di cui all'articolo 1, per merci e prodotti
importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte
dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel
rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento
attivo, le imprese di trasformazione localizzate nella zona
franca di cui all'articolo 1, per merci e prodotti
importati.
5. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui
al comma 4 godono dell'esenzione dai diritti di confine per
l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti
di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività
produttiva.
6. La regione Calabria indica annualmente agli uffici
finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la
lista delle imprese ammesse a operare in regime di
esenzione.
Art. 5.
(Consumo finale locale).
1. Nella zona franca di cui all'articolo 1, in deroga alla
normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai
diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle
imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale
locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti
da imprese operanti nella medesima zona franca e giudicati di
particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.
2. Il Governo, d'intesa con la regione Calabria, provvede
a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti
immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 1.
Art. 6.
(Compiti della regione Calabria).
1. La regione Calabria provvede a definire un programma
che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi
di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di
trasformazione che possono operare in regime di zona
franca.
2. La regione Calabria, con riferimento alla zona franca
di Gioia Tauro:
a) determina le imprese ammesse a operare al suo
interno;
b) istituisce un Fondo di rotazione per le
iniziative economiche;
c) assicura il funzionamento di un Centro servizi
che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte
le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la
commercializzazione dei prodotti;
d) promuove la formazione di quadri
imprenditoriali e aziendali;
e) definisce condizioni agevolative per l'acquisto
e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;
f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture
di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il
funzionamento della zona franca;
g) attua i provvedimenti necessari al
potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che
contribuiscono ad originare le precondizioni dello
sviluppo.
Art. 7.
(Oneri di istituzione e gestione
della zona franca).
1. Gli oneri per la istituzione e la gestione della zona
franca di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.