XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2460-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autoritā nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 339.200 euro per l'anno 2002, in 334.440 euro per l'anno 2003 e in 339.200 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 339.200 euro per l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004 e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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