XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2454
DISEGNO DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri).
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di
iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi
non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera
c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ",nonché le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi
non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non
appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto
anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonché in materia di coope- razione giudiziaria e
penitenziaria.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il
seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio) - 1. E' istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente decreto, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal
Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente
di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza
del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie,
per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attività culturali,
delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati
dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all'attuazione delle disposizioni del presente
decreto.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I
visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o
consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate
ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39.
La presentazione di documentazione falsa o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso
nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di
soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ",e in corso
di validità,";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata
del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non
rilasciato per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono
abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare
lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo,
fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui
ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni
anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di
abuso.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di
due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo
22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non può essere superiore a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al
comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei
casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune
adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre
1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o
parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286
del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore
di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di
una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul
quale ricade il relativo onere;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è
sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso
lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione".
Art. 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "prima della
sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26,".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di
comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di
cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito,
ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le
autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia
di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di
Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993,
n. 388".
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto
compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie
atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La
stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono
aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita
o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza la
persona è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti
al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine
di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro
per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quella prevista dall'articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. All'articolo 4-bis, comma 1,
terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona
contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere
che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave
in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa
in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi
della Marina militare nonché quelle di raccordo con le
attività svolte dalle altre unità navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi
9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo".
Art. 12.
(Espulsione amministrativa).
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in
stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento
della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o
imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con
le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende
concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o
di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3,
3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di
non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle
cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato più grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345
del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della
custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del
presente decreto";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e
non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha
disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della
persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura
speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un
interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal
giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito
con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si
applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e
13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza
dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro
l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto
della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo
di permanenza in Italia".
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione).
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza
temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme
del presente decreto, nel territorio dello Stato è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di
euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e
24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione).
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad
una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente
da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione
al questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla
seguente: "Esplusione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione).
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione)- 1. Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice
penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma
1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con
la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal
questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al
comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con
decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni
degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale
decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza
e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo
di detenzione dello straniero con la modalità
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5,
sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende l'esecuzione della pena".
Art. 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso).
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Nello stabilire le quote i decreti possono
prevedere restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, nonché";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati
sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e
per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio".
Art. 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo).
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati
stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione
lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al
lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e
c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed
a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo
possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine
sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero
si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo,
trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al
centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con
la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il
prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative
ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei
permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2.500 euro
per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e
di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo".
Art. 18.
(Titoli di prelazione).
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri
enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di
origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di
impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della
chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del
presente decreto.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto
prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi
stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 19.
(Lavoro stagionale).
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di
categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al
centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani
o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può,
inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino
le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli
enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e
normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art. 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine,
il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 21.
(Attività sportive).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine,
il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e
del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite
massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili".
Art. 22.
(Ricongiungimento familiare).
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza";
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa
quel- la attestante i rapporti di parentela, coniugio e la
minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è
presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette
il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del
nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito
nei casi previsti dal comma 5".
Art. 23.
(Accesso ai corsi delle università).
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari
dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio".
Art. 24.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia ai sensi del presente decreto e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia";
c) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, nel limite del 5 per cento degli alloggi e
delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".
Art. 25.
(Aggiornamenti normativi).
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale
del Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle
seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è
sostituito dal seguente: "Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo
22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di
corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono
soppresse.
Art. 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme
sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi
di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato
qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita
l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata
prole".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un
permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento".
Art. 28.
(Procedura semplificata).
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il
richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti
casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità
o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di
viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la
domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il
controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo da parte di uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al
comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza
per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento
determina il numero, le caratteristiche e le modalità di
gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei
centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque
consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti
di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera
b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui
al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e
qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi
di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 1-bis è istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le
modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui all'articolo
1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di
accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo
1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che, entro
quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui all'articolo
1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di
permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già
sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice
unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di
cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro
quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di
cui all'articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia
alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle
domande di riconoscimento dello status di rifugiato di
cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai
sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito
del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1.
Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono
presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante dell'ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un
rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono
essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con
la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra
disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei Paesi di provenienza di competenza del
Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove
necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di
interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e
motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo
1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il
diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo,
di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La
Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un
dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle
riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia
dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un
supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo
e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione
e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Art. 1-sexies. - (Contributi) - 1. Possono essere
concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di
indigenza e che non siano ospitati presso i centri di
accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti
locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di
cui all'articolo 1-bis, comma 3".
2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di
euro per l'anno 2003.
Art. 29.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).
1. Chiunque, in periodo precedente il 1^ gennaio 2002, in
ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro mediante presentazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo
periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della
nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità
di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della
durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi,
se è data prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita
la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti
stipulano nelle forme previste dalla presente legge il
contratto di soggiorno alle condizioni previste nella
dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del
contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di
soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente al 1^ gennaio 2002, in relazione
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera
a), nonché le modalità per la successiva imputazione
delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario
delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio decreto, determina altresì le modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una
sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei
delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti
extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione
ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non
veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo,
con la pena da due a nove mesi di reclusione.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 30.
(Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme
di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché
alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute
nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, alla
revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e
sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle
comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni
pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli
archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione
presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la
riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e
assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo
2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente
legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può
disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio
dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 31.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed
asilo).
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18
della legge 30 settembre 1993, n.388, che assume la
denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo
e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge,
nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività.
Art. 32.
(Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19 e
30 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1,
12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in 18,36
milioni di euro per l'anno 2002, 115,14 milioni di euro per
l'anno 2003, 110,07 milioni di euro per l'anno 2004 e 85,28
milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.