XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2449




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993, è riconosciuto il diritto acquisito di esercitare le attività di medico in qualità di medico generico, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 della citata direttiva 93/16/CEE, ai laureati in medicina e chirurgia successivamente al 31 dicembre 1994 iscritti ai corsi di laurea entro il 31 dicembre 1991, in possesso dei seguenti requisiti:

                a) avere effettuato negli anni compresi tra il 1994 ed il 2001 almeno dodici mesi, anche non consecutivi, di attività di medico in qualità di medico sostituto di ambulatorio di medicina generale;

                b) avere effettuato negli anni compresi tra il 1994 ed il 2001 almeno dodici mesi, anche non consecutivi, di attività in qualità di medico sostituto di continuità assistenziale;

                c) avere effettuato negli anni comprese tra il 1994 ed il 2001 almeno dodici mesi di qualsiasi attività equipollente alla medicina generale.

        2. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono fra loro cumulabili.


Art. 2.

        1. Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della citata direttiva 93/16/CEE sono riconosciuti come equivalenti al diploma di cui all'articolo 30 della medesima direttiva i diplomi di specializzazione in medicina interna o in geriatria.
        2. L'esercizio dell'attività medica presso centri nei quali sono dispensate cure primarie per l'intera durata dei corsi relativi ai diplomi di specializzazione di cui al comma 1, esonera i soggetti interessati dall'obbligo del tirocinio della durata di sei mesi presso ambulatori di medicina generale.


Art. 3.

        1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 25 della citata direttiva 93/16/CEE, è autorizzata la formazione specializzata a tempo ridotto, alle seguenti condizioni:

                a) possesso di diplomi di specializzazione e di formazione specifica in medicina generale;

                b) i posti messi a concorso annualmente devono essere in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e pari al 10 per cento di questi;

                c) i posti di cui alla lettera b) del presente comma non beneficiano del contratto di formazione lavoro disciplinato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; i soggetti interessati possono essere impiegati nelle attività teorico-pratiche per un tempo non superiore a trentasei ore settimanali, nonché in attività di continuità assistenziale notturna e festiva compatibili con gli obblighi formativi;

                d) gli oneri previdenziali sono posti a totale carico del medico in formazione specialistica a tempo ridotto in caso di soggetti che hanno già usufruito di una formazione a tempo pieno.


Art. 4.

        1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 34 della citata direttiva 93/16/CEE, è autorizzata la formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, alle seguenti condizioni:

                a) possesso di diploma di specializzazione diverso da quelli di cui all'articolo 2;
                b) i posti messi a concorso annualmente devono essere in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e pari al 10 per cento di questi;

                c) i medici ammessi non hanno diritto a borse di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi oltre alle attività di continuità assistenziale medica notturna e festiva.


Art. 5.

        1. Sono istituite presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano graduatorie differenziate per la continuità assistenziale riservate ai laureati in medicina e chirurgia abilitati dopo il 31 dicembre 1994 ed iscritti alle relative facoltà universitarie dopo il 31 dicembre 1991.
        2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate tenendo conto del voto di laurea, della maggiore anzianità di laurea e della minore anzianità anagrafica e sono revisionate annualmente. Per la formazione delle graduatorie successive alle prime, si tiene conto anche del punteggio conseguito in attività di continuità assistenziale o come sostituto di medico di medicina generale secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la formazione della graduatoria regionale ufficiale.
        3. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura di zone in cui risulta carente l'attività di continuità assistenziale notturna, festiva e turistica.
        4. L'iscrizione nelle graduatorie costituisce titolo preferenziale ai fini dell'assunzione rispetto al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



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