XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2449
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 93/16/CEE, del
Consiglio, del 5 aprile 1993, è riconosciuto il diritto
acquisito di esercitare le attività di medico in qualità di
medico generico, senza il diploma, certificato o altro titolo
di cui all'articolo 30 della citata direttiva 93/16/CEE, ai
laureati in medicina e chirurgia successivamente al 31
dicembre 1994 iscritti ai corsi di laurea entro il 31 dicembre
1991, in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere effettuato negli anni compresi tra il
1994 ed il 2001 almeno dodici mesi, anche non consecutivi, di
attività di medico in qualità di medico sostituto di
ambulatorio di medicina generale;
b) avere effettuato negli anni compresi tra il
1994 ed il 2001 almeno dodici mesi, anche non consecutivi, di
attività in qualità di medico sostituto di continuità
assistenziale;
c) avere effettuato negli anni comprese tra il
1994 ed il 2001 almeno dodici mesi di qualsiasi attività
equipollente alla medicina generale.
2. Le attività di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 sono fra loro cumulabili.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della citata
direttiva 93/16/CEE sono riconosciuti come equivalenti al
diploma di cui all'articolo 30 della medesima direttiva i
diplomi di specializzazione in medicina interna o in
geriatria.
2. L'esercizio dell'attività medica presso centri nei
quali sono dispensate cure primarie per l'intera durata dei
corsi relativi ai diplomi di specializzazione di cui al comma
1, esonera i soggetti interessati dall'obbligo del tirocinio
della durata di sei mesi presso ambulatori di medicina
generale.
Art. 3.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 25 della citata
direttiva 93/16/CEE, è autorizzata la formazione specializzata
a tempo ridotto, alle seguenti condizioni:
a) possesso di diplomi di specializzazione e di
formazione specifica in medicina generale;
b) i posti messi a concorso annualmente devono
essere in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
pari al 10 per cento di questi;
c) i posti di cui alla lettera b) del
presente comma non beneficiano del contratto di formazione
lavoro disciplinato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368; i soggetti interessati possono essere impiegati nelle
attività teorico-pratiche per un tempo non superiore a
trentasei ore settimanali, nonché in attività di continuità
assistenziale notturna e festiva compatibili con gli obblighi
formativi;
d) gli oneri previdenziali sono posti a totale
carico del medico in formazione specialistica a tempo ridotto
in caso di soggetti che hanno già usufruito di una formazione
a tempo pieno.
Art. 4.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 34 della citata
direttiva 93/16/CEE, è autorizzata la formazione specifica in
medicina generale a tempo ridotto, alle seguenti
condizioni:
a) possesso di diploma di specializzazione diverso
da quelli di cui all'articolo 2;
b) i posti messi a concorso annualmente devono
essere in sovrannumero rispetto a quelli previsti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e pari al 10
per cento di questi;
c) i medici ammessi non hanno diritto a borse di
studio e possono svolgere attività libero-professionale
compatibile con gli obblighi formativi oltre alle attività di
continuità assistenziale medica notturna e festiva.
Art. 5.
1. Sono istituite presso le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano graduatorie differenziate per la
continuità assistenziale riservate ai laureati in medicina e
chirurgia abilitati dopo il 31 dicembre 1994 ed iscritti alle
relative facoltà universitarie dopo il 31 dicembre 1991.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate tenendo
conto del voto di laurea, della maggiore anzianità di laurea e
della minore anzianità anagrafica e sono revisionate
annualmente. Per la formazione delle graduatorie successive
alle prime, si tiene conto anche del punteggio conseguito in
attività di continuità assistenziale o come sostituto di
medico di medicina generale secondo i criteri previsti
dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la formazione
della graduatoria regionale ufficiale.
3. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura di zone
in cui risulta carente l'attività di continuità assistenziale
notturna, festiva e turistica.
4. L'iscrizione nelle graduatorie costituisce titolo
preferenziale ai fini dell'assunzione rispetto al possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.