XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2439
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princģpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o pił decreti
legislativi diretti a:
a) prevedere che l'accesso alle professioni di
giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorso
unico da espletare per tutte le attivitą legali in modo da
garantire una selezione attitudinale e professionale in
relazione alle specifiche esigenze delle funzioni da
svolgere;
b) prevedere che il 90 per cento delle vacanze
annuali nel ruolo dei giudici sia coperto con concorsi basati
su prove scritte e orali riservati ai laureati in
giurisprudenza in possesso del diploma di specializzazione di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modificazioni;
c) prevedere che il 90 per cento delle vacanze
annuali nel ruolo dei pubblici ministeri sia coperto con
concorsi basati su prove scritte e orali riservati ai laureati
in giurisprudenza in possesso del diploma di specializzazione
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modificazioni;
d) prevedere che il 10 per cento delle vacanze
annuali nel ruolo dei giudici sia coperto con concorsi
riservati ad avvocati con almeno cinque anni di effettiva
pratica forense. Tali concorsi devono essere basati su prove
scritte e orali di carattere prevalentemente pratico. I posti
eventualmente non coperti con tali concorsi sono coperti con
gli idonei dei concorsi di cui alla lettera b);
e) prevedere che il 10 per cento delle vacanze
annuali nel ruolo dei pubblici ministeri sia coperto con
concorsi riservati ad avvocati con almeno cinque anni di
effettiva pratica forense ed ai componenti dei vari corpi di
polizia con almeno cinque anni di esperienza nelle funzioni di
polizia giudiziaria. I posti eventualmente non coperti con
tali concorsi sono coperti con gli idonei dei concorsi di cui
alla lettera c);
f) prevedere che gli uditori giudiziari reclutati
con i concorsi di cui alle lettere b) e c)
svolgano un periodo di formazione professionale,
prevalentemente pratica, organizzato dalla Scuola superiore
delle professioni legali, della durata minima di due anni;
g) prevedere che le esperienze formative fatte nel
periodo di formazione di cui alla lettera f) siano
valutate anche con riferimento alle attitudini a svolgere le
funzioni peculiari per le quali i candidati sono stati
reclutati;
h) prevedere che al termine del periodo di
formazione di cui alla lettera f) gli uditori giudiziari
vengano scelti sia sulla base di prove scritte e di prove
orali di tipo pratico sia tenendo conto delle valutazioni
ottenute nel corso delle varie fasi del periodo di
formazione;
i) prevedere che gli uditori giudiziari reclutati
con i concorsi di cui alle lettere d) ed e)
svolgano un periodo di formazione non inferiore a sei mesi
e che al termine di esso siano valutati con modalitą analoghe
a quelle indicate alla lettera h);
l) prevedere che i pubblici ministeri, dopo cinque
anni di effettivo esercizio delle funzioni e su loro
richiesta, possano transitare al ruolo dei giudici previo
superamento del concorso di cui alla lettera d);
m) prevedere che i giudici, dopo cinque anni di
effettivo esercizio delle funzioni e su loro richiesta,
possano transitare al ruolo dei pubblici ministeri previo
superamento del concorso di cui alla lettera e).