XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2439




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princģpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o pił decreti legislativi diretti a:

                a) prevedere che l'accesso alle professioni di giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorso unico da espletare per tutte le attivitą legali in modo da garantire una selezione attitudinale e professionale in relazione alle specifiche esigenze delle funzioni da svolgere;

                b) prevedere che il 90 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei giudici sia coperto con concorsi basati su prove scritte e orali riservati ai laureati in giurisprudenza in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

                c) prevedere che il 90 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei pubblici ministeri sia coperto con concorsi basati su prove scritte e orali riservati ai laureati in giurisprudenza in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

                d) prevedere che il 10 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei giudici sia coperto con concorsi riservati ad avvocati con almeno cinque anni di effettiva pratica forense. Tali concorsi devono essere basati su prove scritte e orali di carattere prevalentemente pratico. I posti eventualmente non coperti con tali concorsi sono coperti con gli idonei dei concorsi di cui alla lettera b);

                e) prevedere che il 10 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei pubblici ministeri sia coperto con concorsi riservati ad avvocati con almeno cinque anni di effettiva pratica forense ed ai componenti dei vari corpi di polizia con almeno cinque anni di esperienza nelle funzioni di polizia giudiziaria. I posti eventualmente non coperti con tali concorsi sono coperti con gli idonei dei concorsi di cui alla lettera c);

                f) prevedere che gli uditori giudiziari reclutati con i concorsi di cui alle lettere b) e c) svolgano un periodo di formazione professionale, prevalentemente pratica, organizzato dalla Scuola superiore delle professioni legali, della durata minima di due anni;

                g) prevedere che le esperienze formative fatte nel periodo di formazione di cui alla lettera f) siano valutate anche con riferimento alle attitudini a svolgere le funzioni peculiari per le quali i candidati sono stati reclutati;

                h) prevedere che al termine del periodo di formazione di cui alla lettera f) gli uditori giudiziari vengano scelti sia sulla base di prove scritte e di prove orali di tipo pratico sia tenendo conto delle valutazioni ottenute nel corso delle varie fasi del periodo di formazione;

                i) prevedere che gli uditori giudiziari reclutati con i concorsi di cui alle lettere d) ed e) svolgano un periodo di formazione non inferiore a sei mesi e che al termine di esso siano valutati con modalitą analoghe a quelle indicate alla lettera h);

                l) prevedere che i pubblici ministeri, dopo cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni e su loro richiesta, possano transitare al ruolo dei giudici previo superamento del concorso di cui alla lettera d);

                m) prevedere che i giudici, dopo cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni e su loro richiesta, possano transitare al ruolo dei pubblici ministeri previo superamento del concorso di cui alla lettera e).



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