XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2427




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).

        1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999.
        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, da adottare nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si informano ai prinćpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge n. 422 del 2000.
        3. Il Governo pụ emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei prinćpi e criteri direttivi richiamati al comma 2.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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