XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2427
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato a emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive 1999/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 1999, 1999/74/CE del Consiglio,
del 19 luglio 1999, e 1999/105/CE del Consiglio, del 22
dicembre 1999.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, da adottare nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n.
422, si informano ai prinćpi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 2 della medesima legge n. 422 del 2000.
3. Il Governo pụ emanare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma
1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno
di essi, nel rispetto dei prinćpi e criteri direttivi
richiamati al comma 2.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.