XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2416




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le associazioni ambientaliste individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in materia ambientale, senza limiti di valore o di competenza.
        2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario.
        3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, agli enti locali sui quali insistono i beni oggetto del fatto lesivo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.



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