XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2416
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le associazioni ambientaliste individuate, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono esentate
dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro,
dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per
gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai
processi in materia ambientale, senza limiti di valore o di
competenza.
2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono
poste a carico dell'erario.
3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, agli enti locali sui
quali insistono i beni oggetto del fatto lesivo si applicano
le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.