XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2412-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica


Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE
Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione".
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.
Identico.


Capo II

SANZIONI
Capo II

SANZIONI


Art. 3.
Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo, in relazione a delitti che siano stati commessi ponendo in essere uno degli atti di cui all'articolo 2 della Convenzione.
2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
3. L'importo della quota di cui al comma 2 va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro.
4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e
1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la
della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, sono sempre disposte l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".


Art. 4.
Art. 4.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi," sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,".
Identico.


Art. 5.
Art. 5.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Identico.

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".
Capo III

FONDO PER LE VITTIME
DEL TERRORISMO
Capo III

FONDO PER LE VITTIME
DEL TERRORISMO


Art. 6.
Art. 6.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
Identico.

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato".


Art. 7.
Art. 7.

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce "Ministero dell'interno", per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Identico.
2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.


Capo IV

ENTRATA IN VIGORE
Capo IV

ENTRATA IN VIGORE


Art. 8.
Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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