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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione
internazionale per la
repressione del finanziamento
del terrorismo, fatta a New
York il 9 dicembre 1999, di
seguito denominata
"Convenzione". |
Identico. |
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1. Piena e intera
esecuzione è data alla
Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a
quanto previsto dall'articolo
26 della Convenzione
stessa. |
Identico. |
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1. Le disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e successive
modificazioni, si applicano,
in quanto compatibili, ai
soggetti di cui agli articoli
1 e 5 del medesimo decreto
legislativo, in relazione a
delitti che siano stati
commessi ponendo in essere
uno degli atti di cui
all'articolo 2 della
Convenzione. 2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote. 3. L'importo della quota di cui al comma 2 va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro. 4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e |
1. Dopo l'articolo
25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, è inserito il
seguente: "Art. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico). - 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la |
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della sospensione
delle autorizzazioni, licenze
o concessioni, per un periodo
di durata non inferiore a sei
mesi e non superiore a tre
anni. |
sanzione pecuniaria da
duecento a settecento
quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. |
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5. Se l'ente o una sua
unità organizzativa viene
utilizzato allo scopo,
unico o prevalente,
di consentire o agevolare
la commissione dei reati in
relazione ai quali è prevista
la sua responsabilità, sono
sempre disposte
l'interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività
e la revoca delle
autorizzazioni, licenze o
concessioni. |
3. Se l'ente o
una sua unità organizzativa
viene stabilmente
utilizzato allo scopo
unico o prevalente di
consentire o agevolare la
commissione dei reati
indicati nel comma 1, si
applica la sanzione
dell'interdizione
definitiva dall'esercizio
dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". |
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1. All'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 12
ottobre 2001, n. 369,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
dicembre 2001, n. 431, dopo
le parole: "di beni e
servizi," sono inserite le
seguenti: "il divieto di
prestazione di servizi
finanziari,". |
Identico. |
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1. All'articolo 26
della legge 19 marzo 1990, n.
55, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Le
disposizioni del comma 1 si
applicano anche quando
l'attività illecita integri i
delitti previsti
dall'articolo 270-bis
del codice penale in
relazione alle condotte di
finanziamento del terrorismo,
anche internazionale". |
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1. All'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive
modificazioni, dopo il comma
1 è inserito il seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Le
disposizioni del comma 1 non
si applicano nei casi in cui
l'elargizione sia stata già
richiesta o corrisposta da
altro Stato". |
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1. Le somme provenienti
dalle confische operate per
reati di terrorismo, anche
internazionale, affluiscono
ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio
dello Stato, alla voce
"Ministero dell'interno", per
essere riassegnate, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. |
Identico. |
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2. Per la destinazione
delle somme di cui al comma 1
del presente articolo si
applica la disposizione
dell'articolo 12-sexies,
comma 4-ter, del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356,
introdotto dall'articolo 24
della legge 13 febbraio 2001,
n. 45. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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