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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione
internazionale per la
repressione del finanziamento
del terrorismo, fatta a New
York il 9 dicembre 1999. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione è data alla
Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a
quanto previsto dall'articolo
26 della Convenzione
stessa. |
Identico. |
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1. Le disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e successive
modificazioni, si applicano,
in quanto compatibili, per i
delitti previsti
dall'articolo 270-bis
del codice penale, ai
soggetti di cui agli articoli
1 e 5 del medesimo decreto
legislativo. |
1. Le disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e successive
modificazioni, si applicano,
in quanto compatibili, ai
soggetti di cui agli articoli
1 e 5 del medesimo decreto
legislativo, in relazione a
delitti che siano stati
commessi ponendo in essere
uno degli atti di cui
all'articolo 2 della
Convenzione. |
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2. Si applica la
sanzione pecuniaria da
trecento a settecento
quote. |
2. Identico. |
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3. L'importo della
quota di cui al comma 2 è di
500 euro. |
3. L'importo della
quota di cui al comma 2 va
da un minimo di 200 euro ad
un massimo di 500 euro. |
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4. Si applica,
altresì, la sanzione
dell'interdizione
dall'esercizio dell'attività
e della sospensione delle
autorizzazioni, licenze o
concessioni, per un periodo
di durata non inferiore a sei
mesi e non superiore a tre
anni. |
4. Identico. |
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5. Se l'ente o una sua
unità organizzativa viene
utilizzato allo scopo, unico
o prevalente, di consentire o
agevolare la commissione dei
reati in relazione ai quali è
prevista la sua
responsabilità, sono sempre
disposte l'interdizione
definitiva dall'esercizio
dell'attività e la revoca
delle autorizzazioni, licenze
o concessioni. |
5. Identico. |
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1. All'articolo 26
della legge 19 marzo 1990, n.
55, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Le
disposizioni del comma 1 si
applicano anche quando
l'attività illecita integri i
delitti previsti
dall'articolo 270-bis
del codice penale in
relazione alle condotte di
finanziamento del terrorismo,
anche internazionale". |
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1. All'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive
modificazioni, dopo il comma
1 è inserito il seguente: |
Identico. |
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"1-bis. Le
disposizioni del comma 1 non
si applicano nei casi in cui
l'elargizione sia stata già
richiesta o corrisposta da
altro Stato". |
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1. Le somme provenienti
dalle confische operate per
reati di terrorismo, anche
internazionale, affluiscono
ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio
dello Stato, alla voce
"Ministero dell'interno", per
essere riassegnate, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. |
Identico. |
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2. Per la destinazione
delle somme di cui al comma 1
del presente articolo si
applica la disposizione
dell'articolo 12-sexies,
comma 4-ter, del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356,
introdotto dall'articolo 24
della legge 13 febbraio 2001,
n. 45. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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