XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2389




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio centrale di prevenzione della corruzione con i seguenti compiti:

                a) centralizzazione delle informazioni necessarie alla individuazione e alla prevenzione della corruzione;

                b) assistenza e consulenza alle autorità amministrative;

                c) assistenza alle autorità giudiziarie.


Art. 2.

        1. Il Servizio centrale di prevenzione della corruzione è presieduto da un magistrato della Corte di cassazione, ed è composto da: un magistrato della Corte dei conti, un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, un dirigente generale dell'Agenzia delle dogane, un dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale del Corpo della guardia di finanza, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un prefetto, un consigliere di Stato, un ispettore generale del Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. I componenti del Servizio centrale di prevenzione della corruzione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti e restano in carica per la durata di due anni.

Art. 3.

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento del Servizio centrale di prevenzione della corruzione.



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