XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2389
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Servizio centrale di prevenzione della corruzione
con i seguenti compiti:
a) centralizzazione delle informazioni necessarie
alla individuazione e alla prevenzione della corruzione;
b) assistenza e consulenza alle autorità
amministrative;
c) assistenza alle autorità giudiziarie.
Art. 2.
1. Il Servizio centrale di prevenzione della corruzione è
presieduto da un magistrato della Corte di cassazione, ed è
composto da: un magistrato della Corte dei conti, un dirigente
generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle
finanze, un dirigente generale dell'Agenzia delle dogane, un
dirigente della Polizia di Stato, un ufficiale del Corpo della
guardia di finanza, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un
prefetto, un consigliere di Stato, un ispettore generale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del Servizio centrale di prevenzione della
corruzione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri competenti e restano in carica per la
durata di due anni.
Art. 3.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana, con proprio decreto, il regolamento per il
funzionamento del Servizio centrale di prevenzione della
corruzione.