XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2387
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Discipline di studio).
1. Le Tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel
senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al
conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in
lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in
giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze
della comunicazione e scienze politiche possono rilasciare
anche diplomi di laurea con indirizzo in
stenografia-trattamento testi e dati.
2. I corsi di laurea con indirizzo in
stenografia-trattamento testi e dati comprendono nei piani di
studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:
a) storia della scrittura
stenoscrittura-trattamento testi, biennale;
b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi
al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, biennale;
c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a
scelta dello studente, biennale;
d) transcodificazione nei linguaggi stenografici
di cui alla lettera b);
e) iper-multimedialità di cui alle lettere a)
e b);
f) didattica della
scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati classe di
concorso 75/A;
g) glottologia;
h) filosofia del linguaggio.
Art. 2.
(Requisiti per l'ammissione
dei docenti all'insegnamento).
1. L'insegnamento di storia della
scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di
grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità
linguistico-stenografica, di transcodificazione, di
iper-multimedialità e di didattica della
scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di
concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi
pubblici concorsi, ai docenti di dattilografia,
stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A,
con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria
superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi
pedagogici e didattici.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, determina i criteri e le
modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a
livello regionale, riferita ai docenti con contratto a tempo
indeterminato interessati ad assumere l'incarico di
insegnamento di cui al comma 1.
3. L'insegnamento può essere altresì affidato con
contratti di diritto privato, ai sensi delle relative norme
emanate dalle università e dagli istituti di istruzione
universitaria superiore.
4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti ai
docenti laureati con almeno trenta anni di attività di
insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di
secondo grado, nonché ai laureati nei corsi di cui
all'articolo 1.
Art. 3.
(Inclusione dei docenti
nelle graduatorie provinciali).
1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui
all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle
graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali per
l'insegnamento della stenografia-trattamento testi e dati,
classe di concorso 75/A, nelle scuole secondarie superiori di
secondo grado.
2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio
di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del
concorso a cattedra di stenografia-trattamento testi e
dati.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di
cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di
stenografia-trattamento testi e dati, eventualmente
disponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a
tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.
Art. 4.
(Ammissione all'insegnamento
nei corsi di laurea).
1. Per gli insegnanti di stenografia-trattamento testi e
dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo
indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, da
inquadrare economicamente nel ruolo dei docenti laureati, il
Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca,
sentito l'Ente unione professionale stenografia italiana di
Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di
merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti
l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e
direzione del corso biennale post-diploma svoltosi, nel
biennio 1988-1990, presso l'istituto tecnico commerciale
statale "Guido Piovene" di Vicenza e Nembro (Bergamo), di
organizzazione e direzione di corsi di aggiornamento e di
formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dagli
istituti regionali di ricerca educativa, dagli uffici
scolastici regionali e dagli istituti statali.
2. Per i docenti di stenografia-trattamento testi e dati
con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la
prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di
secondo grado, privi degli attestati o diplomi di cui al comma
1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca predispone, sentito l'Ente unione professionale
stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso
speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi
metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli
insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie
iper-multimediali, della durata di otto mesi.
3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di
stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A,
con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria
superiore di secondo grado con provata abilità nella
formazione-aggiornamento dei docenti.
4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali
da suddividere in due pomeriggi.
5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso
speciale, strutturati in moduli, relativi alle discipline
oggetto di insegnamento, ricalcano le materie di cui
all'articolo 1.
6. La frequenza al corso è obbligatoria.
7. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano
ed illustrano una tesi, su un argomento oggetto di studio,
concordata con i rispettivi docenti.
8. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito
attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai
laureati ai sensi della presente legge.
9. Coloro i quali non hanno conseguito il titolo di cui al
comma 8 permangono nell'inquadramento economico dei docenti
diplomati purché già in possesso di abilitazione ottenuta a
seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.
Art. 5.
(Corsi di riconversione universitaria).
1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i
docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con
la prescritta abilitazione, di stenografia-trattamento testi e
dati, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le
facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento
di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e
letterature straniere, in scienze dell'educazione, in
giurisprudenza, in economia e commercio nonché in scienze
della comunicazione e scienze politiche.
2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono poste a
carico dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare
una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.
Art. 6.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e nel rispetto delle norme sull'autonomia didattica
degli atenei, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.