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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare i seguenti
Protocolli di attuazione
della Convenzione
internazionale per la
protezione delle Alpi, con
annessi, fatta a Salisburgo
il 7 novembre 1991: |
1. Identico: |
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a) "Protocollo
nell'ambito delle foreste
montane", fatto a Brdo il 27
febbraio 1996; |
a) identica; |
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b) "Protocollo
nell'ambito della
pianificazione territoriale e
dello sviluppo sostenibile",
fatto a Chambéry il 20
dicembre 1994; |
b) identica; |
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c) "Protocollo
nell'ambito della
composizione delle
controversie", fatto a
Lucerna il 31 ottobre
2000; |
c) identica; |
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d) "Protocollo
nell'ambito della difesa del
suolo", fatto a Bled il 16
ottobre 1998; |
d) identica; |
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e) "Protocollo
nell'ambito dell'energia",
fatto a Bled il 16 ottobre
1998; |
e) identica; |
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f) "Protocollo
nell'ambito della protezione
della natura e della tutela
del paesaggio, con allegati",
fatto a Chambéry il 20
dicembre 1994; |
f) identica; |
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g) "Protocollo
nell'ambito dell'agricoltura
di montagna, con allegato",
fatto a Chambéry il 20
dicembre 1994; |
g) identica; |
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h) "Protocollo
nell'ambito del turismo",
fatto a Bled il 16 ottobre
1998; |
h) identica. |
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i) "Protocollo
nell'ambito dei trasporti",
fatto a Lucerna il 31 ottobre
2000. |
Soppressa. |
| 2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in | 2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in |
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conformità a quanto
disposto dal capitolo V dei
Protocolli di cui alle
lettere a), b),
d), e), f),
g), h), i)
e dall'articolo 16 del
Protocollo di cui alla
lettera c). |
conformità a quanto
disposto dal capitolo V dei
Protocolli di cui alle
lettere a), b),
d), e), f),
g), h) e
dall'articolo 16 del
Protocollo di cui alla
lettera c). |
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3. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali
provvedono all'adozione degli
atti e delle misure previsti
dai Protocolli di cui al
comma 1, secondo le
rispettive competenze, fermo
restando quanto stabilito
dall'articolo 3 della legge
14 ottobre 1999, n. 403,
sulle attribuzioni della
Consulta Stato-regioni
dell'Arco alpino, convocata e
presieduta dal Ministro per
gli affari regionali. |
3. Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
462.765 euro annui a
decorrere dal 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
456.565 euro annui a
decorrere dal 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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