XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2381-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
1. Identico:

a) "Protocollo nell'ambito delle foreste montane", fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
a) identica;

b) "Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile", fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
b) identica;

c) "Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie", fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
c) identica;

d) "Protocollo nell'ambito della difesa del suolo", fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
d) identica;

e) "Protocollo nell'ambito dell'energia", fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) identica;

f) "Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati", fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
f) identica;

g) "Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato", fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
g) identica;

h) "Protocollo nell'ambito del turismo", fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
h) identica.

i) "Protocollo nell'ambito dei trasporti", fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
Soppressa.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in 2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).
conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.
3. Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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