XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2376
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'esercizio della medicina legale e delle assicurazioni
è subordinato, oltre che al conseguimento del diploma di
laurea in medicina e chirurgia, al possesso del diploma di
specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 2.
1. Le attività professionali di medicina legale e delle
assicurazioni possono essere svolte esclusivamente da medici
che siano in possesso dei titoli di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. In deroga agli articoli 1 e 2, possono svolgere
attività di medicina legale e delle assicurazioni in enti
pubblici, limitatamente ai compiti istituzionali, coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni medico-legali
in qualità di dipendenti di ruolo del Servizio sanitario
nazionale o di un ente previdenziale, secondo le modalità
definite con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.