XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2376




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'esercizio della medicina legale e delle assicurazioni è subordinato, oltre che al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, al possesso del diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.


Art. 2.

        1. Le attività professionali di medicina legale e delle assicurazioni possono essere svolte esclusivamente da medici che siano in possesso dei titoli di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. In deroga agli articoli 1 e 2, possono svolgere attività di medicina legale e delle assicurazioni in enti pubblici, limitatamente ai compiti istituzionali, coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni medico-legali in qualità di dipendenti di ruolo del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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