XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2356
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al
primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente:
"quattordici" e la parola: "dieci" è sostituita dalla
seguente: "sette".
Art. 2.
1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n.195, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo comma, la parola: "nove" è sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" è sostituita dalla
seguente: "quattro";
b) al secondo comma, le parole: "due componenti
eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in
sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono
sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal
Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del
Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque
magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle
seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui
all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che
esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera
b)";
c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con
funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un
magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23,
comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le
funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e
le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono
sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal
Parlamento";
d) il quinto comma è abrogato.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n.195, è
inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Procedimenti e deliberazioni cui non
partecipano i componenti della sezione disciplinare). - 1.
I componenti della sezione disciplinare non prendono parte
ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i
trasferimenti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n.511".
Art. 4.
1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n.195, e
successive modificazioni, al primo comma, la parola:
"quattordici" è sostituita dalla seguente: "dieci" e la
parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque".
Art. 5.
1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n.195, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse
le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia
stato designato a tale funzione";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il componente effettivo eletto dal Parlamento è
sostituito dal supplente della stessa categoria";
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In
caso di parità prevale la soluzione più favorevole
all'incolpato".
Art. 6.
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1.
L'elezione da parte dei magistrati ordinari di quattordici
componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene
con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la
Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la
stessa Corte;
b) in un collegio unico nazionale, per tre
magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero
presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale
antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale
presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo
116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, come sostituito dall'articolo 2 della
legge 13 febbraio 2001, n.48;
c) in un collegio unico nazionale, per nove
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli
uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema
di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento
giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941,
come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del
2001".
Art. 7.
1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n.195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). - 1.
All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore
della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola
esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della
convocazione delle elezioni, non siano state conferite le
funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data,
siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli
articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, e successive modificazioni.
2. Non sono eleggibili:
a) i magistrati che al momento della convocazione
delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano
sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del
citato regio decreto legislativo n.511 del 1946, e successive
modificazioni;
b) gli uditori giudiziari e i magistrati di
tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non
abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella
qualifica;
c) i magistrati che al momento della convocazione
delle elezioni abbiano subìto sanzione disciplinare più grave
dell'ammonimento, salvo che si tratti della sanzione della
censura e che dalla data del relativo provvedimento siano
trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra
sanzione disciplinare;
d) i magistrati che abbiano prestato servizio
presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del Consiglio
superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono
convocate le elezioni;
e) i magistrati che abbiano fatto parte del
Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione
vengono convocate le elezioni".
Art. 8.
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n.195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Convocazione delle elezioni, uffici
elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione
delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della
magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita
per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di
convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della
magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la
Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati
effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa
Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi
dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da
colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più
anziano.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di
convocazione delle elezioni devono essere presentate
all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante
apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente
del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le
sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati
presentatori non inferiore a venticinque. I magistrati
presentatori non possono presentare più di una candidatura in
ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né
possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione
deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato,
che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità cui
all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque
giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che
il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23,
comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in
capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate
al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto
previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi
immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del
Consiglio superiore della magistratura. Contro il
provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato,
è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre
giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte
si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento
del ricorso.
5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di
cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul
notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è
inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno
venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso,
entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte
d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi
giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello
delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura
nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque
magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la
Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni
disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più
elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di
servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla
costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un
seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano
servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni
disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più
elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di
servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre
supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in
caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le
Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di
appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i
tribunali per i minorenni e le relative Procure della
Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel
seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di
appartenenza.
9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della
Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito
destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura
generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e
116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della
legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale
di Roma.
10. I magistrati che esercitano le funzioni di
legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura
generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio
centrale elettorale ivi costituito".
Art. 9.
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 26. - (Votazioni). - 1. Alle operazioni di
voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore
alle diciotto ore.
2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno
dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma
2.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo
magistrato su ciascuna scheda elettorale.
4. Sono bianche le schede prive di voto valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni
che rendono il voto riconoscibile.
6. E' nullo il voto espresso per magistrati non
eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui
si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non
consentire l'individuazione della preferenza.
7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale
elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione
presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali
dividono le schede per collegio e le trasmettono alla
commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma
6, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni
di voto nel collegio di appartenenza e alle successive
operazioni di scrutinio presso la commissione centrale
elettorale".
Art. 10.
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n.195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1.
La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio,
separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede
elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la
preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il
totale delle preferenze per ciascun candidato.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello
dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di parità
di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso
di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.
3. Nel caso in cui il numero dei candidati
dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un
mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione
dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i
seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del
Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla
presenza di componenti eletti in numero non inferiore a
dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento
in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono
rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 23. In caso
diverso si applicano le disposizioni del secondo comma
dell'articolo 30".
Art. 11.
1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n.195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Contestazioni). - 1. I seggi elettorali
e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte
suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le
contestazioni sorte durante le operazioni di voto.
2. La commissione centrale elettorale provvede a
maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle
schede.
3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è
dato atto nel verbale delle operazioni elettorali".
Art. 12.
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
sostituito dal seguente:
"Art. 39. - (Sostituzione dei componenti eletti dai
magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che
cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza
del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal
magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito
dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono
indette elezioni suppletive, con le modalità previste
dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei
seggi divenuti vacanti".
Art. 13.
1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter
della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.
Art. 14.
1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del
ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della
carica il Consiglio superiore della magistratura dispone,
eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei
magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni
precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni
dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio
superiore della magistratura, il magistrato non può essere
nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da
quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o
nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo
svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica
quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per
consentire lo svolgimento di funzioni elettive".
2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica
ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del
Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, le disposizioni di attuazione e di
coordinamento della presente legge eventualmente necessarie,
entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della
magistratura successive alla data di entrata in vigore della
presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21
della legge 24 marzo 1958, n.195, prima della scadenza del
termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto
articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.
Art. 16.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.