XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2353
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Dispositivi di protezione. Obbligo di installazione e
definizioni).
1. Tutte le apparecchiature elettroniche utilizzate nei
luoghi di cui all'articolo 3 devono essere dotate di appositi
dispositivi di protezione del pannello di connessione dei cavi
elettrici e dei cavi stessi definiti ai sensi del comma 2 del
presente articolo, al fine di garantire la salute e la
sicurezza dei soggetti che le utilizzano e prevenire eventuali
incidenti o infortuni.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per dispositivi di
protezione si intendono:
a) gli elementi collocati dietro il pannello di
connessione dei cavi elettrici, posti a protezione e copertura
degli attacchi dei cavi medesimi, tramite incastro,
sovrapposizione o fissaggio. Tali elementi devono essere
amovibili al fine di consentire agevoli ispezioni ed
interventi di manutenzione, prevedendo l'installazione di un
apposito sportello;
b) i canali installati per contenere e coprire i
cavi elettrici che collegano le apparecchiature elettroniche,
realizzati in modo da permettere il collegamento con gli
elementi di cui alla lettera a).
Art. 2.
(Apparecchiature elettroniche. Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla presente legge, si intendono per apparecchiature
elettroniche gli apparecchi che per il loro funzionamento
necessitano di cavi elettrici o di cavi di trasmissione dati,
come personal computer e relativi accessori, impianti
stereo, televisori, videoregistratori e similari.
Art. 3.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge di applicano a:
a) i luoghi di lavoro dei settori pubblico e
privato, che prevedono la presenza di postazioni lavorative
dotate di apparecchiature elettroniche;
b) le scuole di ogni ordine e grado e, in
particolare, i laboratori;
c) le biblioteche, gli esercizi commerciali ed
ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico dotati di
apparecchiature elettroniche accessibili ai dipendenti, agli
utenti e ad eventuali soggetti terzi.
Art. 4.
(Criteri e termini per l'adeguamento).
1. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti le apparecchiature elettroniche
costruite o installate anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, devono essere adeguate ai criteri
e alle disposizioni di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre
2002.
Art. 5.
(Obblighi).
1. I datori di lavoro ed i responsabili o gli esercenti
dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 3 devono
provvedere affinché:
a) le nuove apparecchiature elettroniche e quelle
già in uso siano munite di adeguati dispositivi di protezione
da porre in corrispondenza del pannello di connessione dei
cavi elettrici, in modo da coprire gli attacchi dei cavi
stessi, allo scopo di eliminare ogni possibile causa che possa
pregiudicare la salute e la sicurezza del personale e degli
eventuali utilizzatori esterni;
b) i cavi elettrici di collegamento delle
apparecchiature elettroniche siano muniti di adeguati
dispositivi di protezione, in modo da non renderli visibili
riunendoli in appositi canali allo scopo di eliminare ogni
possibile causa che possa pregiudicare la salute e la
sicurezza del personale e degli eventuali utilizzatori
esterni, nonché di assicurare condizioni igieniche idonee,
evitando l'accumulo di polvere e la formazione di acari o di
altri microrganismi parassitari;
c) le postazioni di lavoro, di ricerca o,
comunque, situate nei luoghi di cui all'articolo 3, in cui
sono collocate le apparecchiature elettroniche, siano
sottoposte a controlli periodici, allo scopo di verificare le
condizioni di logoramento degli appositi dispositivi di
protezione, sia del pannello posteriore di connessione dei
cavi elettrici, sia dei cavi stessi.