XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2348
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività
di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per
l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente
naturale, e finalizzata a garantire il servizio di
impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e
la salvaguardia della razza di ape italiana Apis mellifera
Ligustica S. La legge garantisce inoltre la salvaguardia
delle razze di api autoctone delle zone di confine.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione.
Art. 2.
(Apicoltura).
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata
apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività
imprenditoriale agricola, anche se non correlata
necessariamente alla gestione del terreno.
2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del
detentore, l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di
una giornata di lavoro l'anno.
Art. 3.
(Prodotti apistici).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il
polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine,
l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api e favi
mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api
a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di
api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico
a fini di incremento produttivo che prevede uno o più
spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4.
(Apicoltore professionista).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' apicoltore professionista l'imprenditore che
esercita l'attività di cui all'articolo 2 a titolo
principale.
Art. 5.
(Programma apistico-ambientale).
1. Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione
delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più
ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto
delle risorse ambientali, il Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa concertazione con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, con le organizzazioni
nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni nazionali
degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni
cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale
e con le organizzazioni nazionali dei consumatori, adotta, in
coerenza con la programmazione generale, un documento
programmatico apistico-ambientale, contenente gli indirizzi ed
il coordinamento delle attività per il settore apistico, con
particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici
italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228;
b) tutela dei prodotti tipici di origine protetta
e con indicazione geografica protetta, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione
biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 804/1999 della
Commissione, del 16 aprile 1999, e successive
modificazioni;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e
sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni
apistiche;
d) qualificazione tecnico-professionale degli
apicoltori anche attraverso attività promozionali e
divulgative;
e) sostegno delle forme associative tra
apicoltori;
f) individuazione di limiti e divieti cui possono
essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti
fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture
arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo
di fioritura;
g) individuazione di limiti e divieti di impiego
di colture di interesse mellifero derivanti da organismi
geneticamente modificati;
h) incentivazione della pratica
dell'impollinazione a mezzo delle api;
i) incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo;
l) tutela e sviluppo delle cultivar delle
essenze nettarifere;
m) determinazione degli interventi di risanamento
e controllo per la lotta contro la varroasi e le altre
patologie dell'alveare;
n) potenziamento ed incentivazione dei controlli
sui prodotti apistici di origine nazionale, comunitaria ed
extracomunitaria;
o) preparazione del personale tecnico delle
organizzazioni ed associazioni degli apicoltori per fornire
assistenza tecnica e sanitaria;
p) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape
italiana, Apis mellifera Ligustica S., ed incentivazione
dell'impiego di api regine italiane con provenienza da parchi
di selezione genetica;
q) incentivazione dell'insediamento e della
permanenza dei giovani nel settore apistico;
r) previsione di indennità compensative per gli
apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
s) introduzione di programmi didattico-apistici
nelle scuole dell'obbligo e negli istituti tecnici e di
formazione professionale.
2. Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata
triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime
procedure con le quali è adottato ed è costituito:
a) dal programma apistico-ambientale predisposto
dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa concertazione con le organizzazioni nazionali degli
apicoltori e degli apicoltori professionisti, con le
organizzazioni professionali agricole e del movimento
cooperativo operanti nel settore apistico a livello
nazionale;
b) dai programmi interregionali o da azioni comuni
riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma
cofinanziata;
c) dalle attività da realizzare dal Ministero
delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 6.
(Salvaguardia dell'ape italiana).
1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare
l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con
patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro
clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in
conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata
l'introduzione in Italia di api regine di razze straniere.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito un fondo per lo sviluppo dei programmi
organici di selezione apistica al fine di mantenere gli
standard di razza dell'Apis mellifera Ligustica S.,
in considerazione delle sue doti di mansuetudine,
resistenza, produttività e adattamento ambientale.
Art. 7.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono
risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale
e si acquisiscono con la bottinatura delle api.
2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse
nettarifere, lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, incentivano la conduzione zootecnica
delle api ivi compresa la pratica del nomadismo.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli
alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo
detenuti, nonché la messa a dimora di essenze e colture a
prevalente interesse mellifero.
Art. 8.
(Distanze per gli alveari).
1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il
seguente:
"Art. 896-bis. - (Distanze per gli alveari). - 1.
Gli alveari devono essere collocati a non meno di dieci
metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque
metri dai confini di proprietà pubbliche e private".
Art. 9.
(Riconoscimento del servizio
di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli
effetti come attività agricola. Essa è considerata produttiva
di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà
dell'apicoltore. Nel caso in cui l'attività di impollinazione
sia svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore è
attribuito un reddito agrario corrispondente alla qualità e
alle classi di terreno oggetto dell'attività di
impollinazione, rapportato alla durata della medesima. Sono
consentiti all'apicoltore l'acquisto, il trasporto e la
detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine
indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e
dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e
scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 10.
(Anagrafe nazionale apistica).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario è
fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia,
anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori
operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di
alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre
di ogni anno.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai
servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, la quale ne
dà comunicazione, conformemente alla disciplina regionale, ove
presente, all'anagrafe nazionale apistica di cui al comma
3.
3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate l'istituzione e la tenuta, presso il Ministero
della salute, dell'anagrafe nazionale apistica, a fini di
monitoraggio e controllo sanitario, nonché le relative
modalità di funzionamento.
Art. 11.
(Delega in materia di polizia veterinaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della salute e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per
adeguare la normativa vigente in materia veterinaria
all'evolversi delle patologie dell'alveare ed ai nuovi
ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie
delle api, al fine di facilitarne la conduzione zootecnica,
anche modificando la disciplina in materia di polizia
veterinaria prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni, e garantendo, comunque, l'indennizzo
per gli alveari abbattuti a fini di prevenzione sanitaria.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.