XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2345
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fatte salve le disposizioni di maggior favore già
esistenti, alle comunità montane del subapennino Dauno e ai
comuni in esse ricadenti si applicano le seguenti
agevolazioni:
a) la regione Puglia, al fine di favorire
l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nel
territorio in oggetto, agevola con un finanziamento pari al 40
per cento dell'importo pagato come corrispettivo le operazioni
di acquisto di terreni ricadenti nel medesimo territorio dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni nonché delle
cooperative agricole che hanno sede nei comuni della comunità
montana del subappennino Dauno e nelle quali i soci
cooperatori siano per almeno il 40 per cento giovani di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
b) la regione Puglia definisce nei piani
socio-sanitari interventi tesi a favorire l'assistenza
domiciliare agli anziani, maggiori servizi ai portatori di
handicap e iniziative volte ad affrontare il disagio
giovanile, attraverso procedure atte a mantenere un equilibrio
socio-economico nel territorio;
c) la regione Puglia concede, nell'ambito delle
proprie competenze, priorità ai progetti presentati dalle
comunità montane del subappennino Dauno e dai sindaci dei
comuni in esse ricadenti, in materia di turismo ambientale,
storico, culturale e religioso. Tali progetti sono finanziati
per un importo pari al 20 per cento del totale previsto nel
piano di sviluppo regionale del turismo;
d) alle comunità montane del subappennino Dauno
sono devoluti fondi aggiuntivi, in base alla legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, sia per i bacini
regionali che interregionali, per interventi urgenti di
eliminazione del dissesto idrogeologico;
e) la regione Puglia concede agevolazioni ai
comuni del subappennino Dauno per l'accensione di mutui in
conto capitale finalizzati all'acquisto di attrezzature e
mezzi operativi per le attività ordinarie e straordinarie;
f) lo Stato e la regione Puglia intervengono, con
fondi in conto capitale, per il recupero degli edifici
pubblici dei centri storici dei comuni del subappennino Dauno.
Per la ristrutturazione ed il recupero degli edifici privati
l'80 per cento degli oneri sono posti a carico dello Stato e
della regione Puglia;
g) le comunità montane del subappennino Dauno e i
comuni in esse ricadenti possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti per l'acquisto e la ristrutturazione di
immobili da adibire a sedi di istituzioni museali, di centri
socio-culturali, di strutture alberghiere ovvero di case
famiglia o residenze sanitarie assistenziali, in
collaborazione con le aziende sanitarie locali competenti. Il
tasso di interesse è ridotto del 50 per cento rispetto ai
tassi di interesse correnti;
h) per le famiglie residenti nelle comunità
montane del subappennino Dauno e nei comuni in esse ricadenti
che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli
quali spese di trasporto, acquisto di libri di testo e
pagamento delle tasse scolastiche, la regione Puglia provvede,
su richiesta delle medesime comunità montane e dei comuni, a
rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo
massimo di 700 euro a famiglia, anche in aggiunta a quanto già
eventualmente previsto dalle leggi regionali. Le comunità
montane e i comuni in esse ricadenti stabiliscono la quota di
rimborso attraverso la definizione di fasce di reddito;
i) la regione Puglia assicura ai comuni ricadenti
nelle comunità montane del subappennino Dauno finanziamenti
per l'acquisto di scuolabus e l'ammodernamento delle strutture
scolastiche e sportive;
l) le tasse, le imposte erariali e gli altri oneri
che gravano sulle attività commerciali, artigianali e
produttive sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte del 50
per cento le tariffe dei servizi necessari per lo svolgimento
di tali attività.