XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2343
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli illeciti rapporti, a livello centrale e
periferico, tra sistema politico e sistema
economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei
partiti, a decorrere dall'anno 1974.
2. La Commissione ha il compito di accertare:
a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione
del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza
estera, nonché degli episodi di falso nelle comunicazioni
sociali e di reati contro la pubblica amministrazione connessi
agli illeciti di cui al comma 1;
b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione
degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema
dei partiti e sistema economico-finanziario;
c) le ragioni che abbiano determinato eventuali
incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli
organi ausiliari di essa;
d) l'estensione e la frequenza delle lesioni del
principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori o
forniture di beni e servizi;
e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei
bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con
l'indicazione dell'ammontare del rispettivo indebitamento.
3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare
proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli
illeciti rapporti tra sistema politico e sistema
economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei
partiti.
Art. 2.
(Composizione).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in
almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente della Commissione è nominato di comune
accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami
del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione
stessa. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 3.
(Regolamento interno).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa nella seduta successiva a quella di
elezione dell'ufficio di presidenza.
Art. 4.
(Poteri).
1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi
compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro
opponibilità all'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di natura istruttoria ritiene di non poter
derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di
procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando
tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a
trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la
domanda sia riproposta.
4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità
giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia
apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non
devono essere divulgati, anche in relazione ad altre
istruttorie o a inchieste in corso.
6. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non
possono interferire con i procedimenti penali in corso, né
possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura
nell'accertamento delle responsabilità personali.
8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga
necessarie.
Art. 5.
(Segreto).
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione
o compia o concorra a compiere atti di inchiesta ovvero ne
venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti
o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione.
Art. 6.
(Funzionamento).
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che
la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 7.
(Durata e relazione conclusiva).
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi
dal suo insediamento.
2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma
1, la Commissione presenta alle Camere una relazione,
unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che
per taluni di questi, in relazione alle esigenze di
procedimenti penali in corso, la Commissione disponga
diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e
i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase
delle indagini preliminari. Possono essere presentate
relazioni di minoranza.