XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2341
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito un Comitato per verificare, nel rispetto
delle direttive comunitarie in materia di valutazione di
impatto ambientale, nell'area del mare Adriatico entro 12
miglia nautiche dalla linea di costa nel tratto di mare
compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume
Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di
Goro del fiume Po, le conseguenze sull'ambiente, con
particolare riferimento ai fenomeni di subsidenza e di
eustatismo, nonché alla qualità delle acque e dell'area, delle
seguenti opere:
a) costruzione del metanodotto Porto
Viro-Cavarzere-Minerbio, attività di rigassificazione della
piattaforma Offshore adriatico, sviluppo e messa in
coltivazione di circa 15 giacimenti gassiferi attraverso la
perforazione di circa 83 pozzi e installazione di 19
piattaforme fisse, opere di cui all'allegato 4 annesso alla
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica 21 dicembre 2001, n. 121;
b) "ambientalizzazione" della centrale
termoelettrica di Porto Tolle;
c) sversamento di sostanze inquinanti dal fiume Po
al mare Adriatico.
Art. 2.
1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è presieduto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sono
componenti del Comitato il Ministro delle attività produttive,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i
rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni
interessati.
2. Il Comitato si avvale di tecnici ed esperti in
materia.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Comitato di cui
all'articolo 1 sottopone il risultato della verifica svolta al
Parlamento, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
proposti dal Comitato, comprese le modifiche al Piano
energetico nazionale.
2. Fino alla presentazione della verifica di cui al comma
1 al Parlamento sono sospese le attività di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 1.
Art. 4.
1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di
valutazione di impatto ambientale per ogni singola opera e in
particolare le decisioni già assunte con decreto del Ministro
dell'ambiente 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, in materia di
estrazione di idrocarburi nell'area di cui all'articolo 1.