XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2341




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito un Comitato per verificare, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale, nell'area del mare Adriatico entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, le conseguenze sull'ambiente, con particolare riferimento ai fenomeni di subsidenza e di eustatismo, nonché alla qualità delle acque e dell'area, delle seguenti opere:

                a) costruzione del metanodotto Porto Viro-Cavarzere-Minerbio, attività di rigassificazione della piattaforma Offshore adriatico, sviluppo e messa in coltivazione di circa 15 giacimenti gassiferi attraverso la perforazione di circa 83 pozzi e installazione di 19 piattaforme fisse, opere di cui all'allegato 4 annesso alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2001, n. 121;

                b) "ambientalizzazione" della centrale termoelettrica di Porto Tolle;

                c) sversamento di sostanze inquinanti dal fiume Po al mare Adriatico.


Art. 2.

        1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sono componenti del Comitato il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni interessati.
        2. Il Comitato si avvale di tecnici ed esperti in materia.

Art. 3.

        1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Comitato di cui all'articolo 1 sottopone il risultato della verifica svolta al Parlamento, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti proposti dal Comitato, comprese le modifiche al Piano energetico nazionale.
        2. Fino alla presentazione della verifica di cui al comma 1 al Parlamento sono sospese le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1.


Art. 4.

        1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale per ogni singola opera e in particolare le decisioni già assunte con decreto del Ministro dell'ambiente 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, in materia di estrazione di idrocarburi nell'area di cui all'articolo 1.



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