XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2332
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
con il compito di accertare le cause dei fenomeni degenerativi
intervenuti nei comportamenti di responsabili pubblici,
politici e amministrativi, con riferimento ad episodi di
corruzione, concussione e di illecito finanziamento ai
partiti, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione nell'esercizio del suo mandato accerta
in particolare:
a) le cause e l'estensione del finanziamento
illecito dei partiti politici nonché gli episodi di corruzione
e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;
b) in quale misura gli episodi criminosi di cui
alla lettera a) abbiano prodotto un arricchimento di
persone fisiche, giuridiche o gruppi di persone, ovvero siano
stati posti in essere per sostenere i costi della politica;
c) i motivi che hanno impedito alla magistratura
di reprimere tali illeciti prima del 1992;
d) se gli accertamenti da parte della magistratura
abbiano interessato in maniera uniforme il territorio
nazionale o se si siano concentrati solo in alcune aree
geografiche;
e) l'eventuale permanere, nonostante l'azione di
repressione da parte della magistratura, di episodi di
reiterazione dei reati di cui sopra.
3. La Commissione formula proposte per evitare che il
fenomeno in questione possa ripetersi.
Art. 2.
1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica una relazione sulle indagini da essa
svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori
nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque entro
sei mesi dalla sua costituzione.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo tale che siano rappresentati, in proporzione, tutti i
gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti
classificati.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si
applicano le norme vigenti.
4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle
sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.
Art. 5.
1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere
della XIV legislatura e può essere rinnovata.
Art. 6.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi
bilanci.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.