XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2326




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nel distretto della corte di appello di Catania sono istituiti il tribunale ordinario di Vittoria e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Vittoria.
        2. Il tribunale ordinario di Vittoria ha giurisdizione sul territorio dei comuni di Vittoria ed Acate.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del tribunale ordinario di Vittoria sulla base dei carichi di lavoro dell'ultimo quinquennio concernenti i territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui al medesimo articolo 1.
        2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Alla data di inizio del suo funzionamento sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario di Vittoria gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Ragusa riguardanti l'ambito territoriale di cui all'articolo 1, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.

Art. 4.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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