XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2317
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Hanno diritto all'uso personale ed istituzionale di
autovetture dello Stato con autista esclusivamente il
Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
1. L'uso delle autovetture di proprietà dello Stato, degli
enti pubblici anche territoriali, delle aziende sottoposte al
controllo dello Stato o degli enti pubblici e dei soggetti
privati che, a qualunque titolo, percepiscono sovvenzioni
pubbliche è consentito esclusivamente per i fini connessi
all'esercizio delle rispettive funzioni.
2. Il comma 1 si applica anche all'utilizzo dei telefoni
le cui utenze siano a carico dello Stato, degli enti o dei
soggetti di cui al medesimo comma.
Art. 3.
1. L'uso delle autovetture per condurre persone da e per
le proprie abitazioni non è da considerare connesso
all'esercizio delle funzioni dello Stato o degli enti di cui
all'articolo 2.
Art. 4.
1. Coloro che fanno uso dell'autovettura per motivi di
sicurezza dovranno rimborsare ai soggetti pubblici erogatori
del servizio le spese sostenute nei limiti del reale
arricchimento.
Art. 5.
1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 che violano le
disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 decadono da ogni
sovvenzione statale che, se già erogata, dovrà essere
immediatamente restituita allo Stato.
2. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli
2 e 3 compiuta dai dipendenti dei soggetti di cui al comma 1
del presente articolo costituisce, altresì, giusta causa di
risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
Art. 6.
1. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli
2 e 3 compiuta dai dipendenti di enti pubblici costituisce
causa di cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Art. 7.
1. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli
2 e 3 compiuta da soggetti eletti o nominati a cariche
pubbliche costituisce causa di decadenza dalle stesse.