XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2315
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Associazioni di protezione ambientale).
1. Le associazioni di protezione ambientale si
costituiscono mediante atto pubblico e sono riconosciute dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
decreto purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano come finalità la tutela dell'ambiente e
l'educazione al rispetto dell'ambiente, con particolare
riferimento ai problemi ambientali riguardanti la flora e la
fauna nazionali;
b) siano organizzate su base democratica e
articolate sulla base di una stabile organizzazione a livello
nazionale, sia centrale che periferica;
c) dimostrino di avere nell'ambito nazionale
un'adeguata base associativa comprendente almeno un
quindicesimo del numero degli iscritti in possesso della
licenza di protezione ambientale di cui all'articolo 2.
2. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 1 il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dispone
con decreto la revoca del riconoscimento.
Art. 2.
(Licenza di protezione ambientale).
1. La licenza di protezione ambientale è rilasciata dal
questore in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio della licenza avviene dopo che il
richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della
protezione ambientale di cui all'articolo 3.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami di
idoneità di cui all'articolo 3, che devono in particolare
accertare la conoscenza da parte del candidato delle seguenti
materie:
a) legislazione ambientale con particolare
riferimento all'inquinamento atmosferico e fluviale;
b) zoologia, con prove pratiche di riconoscimento
delle specie;
c) tutela della natura e principi di salvaguardia
delle colture e della produzione agricola;
d) norme sulla tutela della flora;
e) norme di pronto soccorso;
f) norme di pronto intervento per incendi
boschivi;
g) norme sulla protezione degli animali e principi
di zoognostica.
4. L'idoneità è concessa se il giudizio è favorevole con
riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.
5. L'attestato di idoneità ambientale è necessario, oltre
che per il primo rilascio della licenza di cui al comma 1,
anche per il rinnovo della stessa ogni quinquennio o in caso
di revoca.
6. Al fine di sostenere l'esame di abilitazione di cui
all'articolo 3, il candidato deve essere munito di:
a) certificato medico di idoneità psico-fisica
rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale;
b) certificato del casellario giudiziale;
c) attestato di frequenza di un corso di pronto
soccorso presso l'azienda sanitaria locale.
7. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della
licenza di protezione ambientale, il titolare della stessa può
praticare l'attività soltanto sotto il controllo di una
persona titolare di licenza di protezione ambientale da almeno
sei anni, o di un docente universitario esperto in materia
ambientale, segnalato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, che compilerà a fine anno un
curriculum formativo professionale e di specializzazione
da allegare alla licenza.
8. Dopo ogni quinquennio di scadenza il titolare della
licenza dovrà sostenere nuovamente gli esami di abilitazione
di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Abilitazione all'esercizio della protezione
ambientale).
1. L'abilitazione all'esercizio della protezione
ambientale è conseguita a seguito di apposito esame sostenuto
innanzi ad una commissione istituita presso l'assessorato
regionale competente per la tutela del territorio e
dell'ambiente, che ne designa i membri.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) un dirigente amministrativo in servizio presso
la regione con esperienza professionale decennale nel settore
ambientale, con funzioni di presidente;
b) sette membri effettivi e sette supplenti
esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3, con
esperienza professionale decennale nel settore specifico, di
cui:
1) due ex magistrati segnalati dal foro competente per
territorio;
2) due docenti universitari della facoltà di
zoologia;
3) due docenti universitari della facoltà di agraria;
4) quattro rappresentanti provinciali nominati dalle
associazioni venatorie;
5) due medici veterinari segnalati dal collegio
provinciale dell'ordine dei veterinari;
6) due sottufficiali del Corpo forestale dello
Stato.
3. La commissione di cui al comma 1 è validamente riunita
quando risultano presenti almeno cinque dei suoi
componenti.
4. Svolge le funzioni di segretario della commissione di
cui al comma 1 un assistente amministrativo in servizio presso
l'assessorato regionale competente per la tutela del
territorio e dell'ambiente.
5. Lo svolgimento degli esami di cui al comma 1 è
pubblico; a tale fine il calendario degli esami è affisso
presso le sedi provinciali dell'assessorato regionale
competente per la tutela del territorio e dell'ambiente almeno
un mese prima dell'inizio degli esami.
Art. 4.
(Tassa di concessione governativa).
1. Al fine del rilascio della licenza di protezione
ambientale, il richiedente deve versare, sull'apposito conto
corrente postale intestato al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, a titolo di tassa di concessione
governativa, la somma di 250 euro.
2. La tassa di cui al comma 1 è rivalutata ogni triennio
in base all'indice dell'inflazione.
3. Successivamente, per il rinnovo annuale della licenza,
l'importo della tassa di concessione governativa non potrà
essere inferiore a 150 euro fino ad un massimo di 250 euro.
Tali importi sono stabiliti ogni cinque anni dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Nel caso di diniego di rilascio della licenza da parte
del questore, la tassa versata deve essere rimborsata.
5. Il rinnovo della licenza è subordinato al possesso del
curriculum formativo di cui all'articolo 2, comma 7.
6. Nei casi di falsità ideologica connessa agli atti o
alle procedure di rilascio della licenza, o di procedimenti
penali a carico del titolare, la stessa è revocata
definitivamente.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Al soggetto abilitato alla protezione ambientale ai
sensi della presente legge che eserciti l'attività per il
primo anno senza essere munito del curriculum formativo
di cui all'articolo 2, comma 7, vistato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e con le
generalità e gli estremi della licenza di altro soggetto
abilitato ai sensi della presente legge con funzioni di
controllo, è applicata la sanzione amministrativa da 250 euro
a 1.000 euro e la licenza è revocata.
2. La mancata esibizione della licenza, su richiesta degli
organi competenti, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da 100 euro a 450 euro e l'obbligo di
presentazione della stessa licenza alla questura competente
entro tre giorni dalla richiesta.
3. Chi esercita l'attività di protezione ambientale senza
essere munito dell'apposita licenza soggiace alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro. La reiterazione
della violazione comporta la sanzione amministrativa da 2.000
euro a 4.000 euro.
4. Le sanzioni amministrative sono versate su apposito
conto corrente postale intestato alla regione competente per
territorio.
Art. 6.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni;
b) agli ufficiali ed agli agenti di polizia
giudiziaria;
c) agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo
forestale dello Stato.
Art. 7.
(Contributi alle associazioni).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
è autorizzato a concedere alle associazioni di protezione
ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, sovvenzioni
per lo svolgimento delle attività educative e
tecnico-ambientali, che rientrino nei loro fini istituzionali,
esclusivamente a carico dei proventi delle tasse di
concessione governativa versate dai titolari di licenza di
protezione ambientale. Nessun altro contributo può essere
concesso da altri Ministeri o dalle regioni.