XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2315




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Associazioni di protezione ambientale).

        1. Le associazioni di protezione ambientale si costituiscono mediante atto pubblico e sono riconosciute dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto purché in possesso dei seguenti requisiti:

            a) abbiano come finalità la tutela dell'ambiente e l'educazione al rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento ai problemi ambientali riguardanti la flora e la fauna nazionali;

            b) siano organizzate su base democratica e articolate sulla base di una stabile organizzazione a livello nazionale, sia centrale che periferica;

            c) dimostrino di avere nell'ambito nazionale un'adeguata base associativa comprendente almeno un quindicesimo del numero degli iscritti in possesso della licenza di protezione ambientale di cui all'articolo 2.

        2. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dispone con decreto la revoca del riconoscimento.


Art. 2.

(Licenza di protezione ambientale).

        1. La licenza di protezione ambientale è rilasciata dal questore in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
        2. Il primo rilascio della licenza avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della protezione ambientale di cui all'articolo 3.
        3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 3, che devono in particolare accertare la conoscenza da parte del candidato delle seguenti materie:

            a) legislazione ambientale con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e fluviale;

            b) zoologia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie;

            c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture e della produzione agricola;

            d) norme sulla tutela della flora;

            e) norme di pronto soccorso;

            f) norme di pronto intervento per incendi boschivi;

            g) norme sulla protezione degli animali e principi di zoognostica.

        4. L'idoneità è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.
        5. L'attestato di idoneità ambientale è necessario, oltre che per il primo rilascio della licenza di cui al comma 1, anche per il rinnovo della stessa ogni quinquennio o in caso di revoca.
        6. Al fine di sostenere l'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, il candidato deve essere munito di:

            a) certificato medico di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale;

            b) certificato del casellario giudiziale;

            c) attestato di frequenza di un corso di pronto soccorso presso l'azienda sanitaria locale.

        7. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza di protezione ambientale, il titolare della stessa può praticare l'attività soltanto sotto il controllo di una persona titolare di licenza di protezione ambientale da almeno sei anni, o di un docente universitario esperto in materia ambientale, segnalato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che compilerà a fine anno un curriculum formativo professionale e di specializzazione da allegare alla licenza.
        8. Dopo ogni quinquennio di scadenza il titolare della licenza dovrà sostenere nuovamente gli esami di abilitazione di cui all'articolo 3.


Art. 3.

(Abilitazione all'esercizio della protezione
ambientale).

        1. L'abilitazione all'esercizio della protezione ambientale è conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso l'assessorato regionale competente per la tutela del territorio e dell'ambiente, che ne designa i membri.
        2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

            a) un dirigente amministrativo in servizio presso la regione con esperienza professionale decennale nel settore ambientale, con funzioni di presidente;

            b) sette membri effettivi e sette supplenti esperti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3, con esperienza professionale decennale nel settore specifico, di cui:

                1) due ex magistrati segnalati dal foro competente per territorio;

                2) due docenti universitari della facoltà di zoologia;

                3) due docenti universitari della facoltà di agraria;

                
4) quattro rappresentanti provinciali nominati dalle associazioni venatorie;

                5) due medici veterinari segnalati dal collegio provinciale dell'ordine dei veterinari;
                6) due sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

        3. La commissione di cui al comma 1 è validamente riunita quando risultano presenti almeno cinque dei suoi componenti.
        4. Svolge le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 un assistente amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale competente per la tutela del territorio e dell'ambiente.
        5. Lo svolgimento degli esami di cui al comma 1 è pubblico; a tale fine il calendario degli esami è affisso presso le sedi provinciali dell'assessorato regionale competente per la tutela del territorio e dell'ambiente almeno un mese prima dell'inizio degli esami.


Art. 4.

(Tassa di concessione governativa).

        1. Al fine del rilascio della licenza di protezione ambientale, il richiedente deve versare, sull'apposito conto corrente postale intestato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a titolo di tassa di concessione governativa, la somma di 250 euro.
        2. La tassa di cui al comma 1 è rivalutata ogni triennio in base all'indice dell'inflazione.
        3. Successivamente, per il rinnovo annuale della licenza, l'importo della tassa di concessione governativa non potrà essere inferiore a 150 euro fino ad un massimo di 250 euro. Tali importi sono stabiliti ogni cinque anni dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        4. Nel caso di diniego di rilascio della licenza da parte del questore, la tassa versata deve essere rimborsata.
        5. Il rinnovo della licenza è subordinato al possesso del curriculum formativo di cui all'articolo 2, comma 7.
        6. Nei casi di falsità ideologica connessa agli atti o alle procedure di rilascio della licenza, o di procedimenti penali a carico del titolare, la stessa è revocata definitivamente.

Art. 5.

(Sanzioni).

        1. Al soggetto abilitato alla protezione ambientale ai sensi della presente legge che eserciti l'attività per il primo anno senza essere munito del curriculum formativo di cui all'articolo 2, comma 7, vistato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con le generalità e gli estremi della licenza di altro soggetto abilitato ai sensi della presente legge con funzioni di controllo, è applicata la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro e la licenza è revocata.
        2. La mancata esibizione della licenza, su richiesta degli organi competenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100 euro a 450 euro e l'obbligo di presentazione della stessa licenza alla questura competente entro tre giorni dalla richiesta.
        3. Chi esercita l'attività di protezione ambientale senza essere munito dell'apposita licenza soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro. La reiterazione della violazione comporta la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 4.000 euro.
        4. Le sanzioni amministrative sono versate su apposito conto corrente postale intestato alla regione competente per territorio.


Art. 6.

(Vigilanza).

        1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

            a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni;

            b) agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria;

            c) agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 7.

(Contributi alle associazioni).

        1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a concedere alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, sovvenzioni per lo svolgimento delle attività educative e tecnico-ambientali, che rientrino nei loro fini istituzionali, esclusivamente a carico dei proventi delle tasse di concessione governativa versate dai titolari di licenza di protezione ambientale. Nessun altro contributo può essere concesso da altri Ministeri o dalle regioni.



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