XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2314
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio
indisponibile dei singoli comprensori provinciali di cui
all'articolo 9, fatta salva la fauna stanziale proveniente da
allevamenti ed utilizzata per gare cinofile ed addestramento
di cani. La fauna selvatica migratrice è considerata res
nullius".
Art. 2.
1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. In ogni provincia è costituito un
comprensorio di caccia il cui organo di gestione è composto
da:
a) un rappresentante per ogni associazione
venatoria rappresentata sul territorio provinciale;
b) due rappresentanti delle associazioni
agricole;
c) un rappresentante delle associazioni
protezionistiche;
d) un rappresentante dell'amministrazione
provinciale.
2-ter. La presidenza dell'organo di gestione spetta
al rappresentante dell'amministrazione provinciale coadiuvato
da due dei rappresentanti delle associazioni venatorie.
2-quater. Tutte le cariche in seno all'organo di
gestione sono esercitate a titolo gratuito con esclusione del
rappresentante della provincia. E' previsto il rimborso delle
spese documentate sostenute per l'espletamento
dell'incarico.
2-quinquies. L'organo di gestione provinciale ha il
compito di programmare i piani di intervento e di prelievo
sulla sola selvaggina stanziale.
2-sexies. In ogni regione non può essere costituito
un numero di comprensori di caccia superiore al numero delle
province in essa comprese.
2-septies. I comprensori provinciali di caccia
traggono sostentamento economico dagli introiti derivanti
dalle quote di partecipazione versate da ogni cacciatore
aderente. La ricevuta del versamento è parte integrante del
tesserino di caccia che viene rilasciato gratuitamente dalla
regione".
Art. 3.
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ogni comprensorio provinciale comprende, al suo
interno, una superficie non superiore al 15 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione
faunistica o comunque inibito all'attività venatoria e una
superficie non superiore al 5 per cento da destinare a caccia
di tipo privatistico".
Art. 4.
1. All'articolo 12 della legge il febbraio 1992, n. 157,
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La caccia alla selvaggina migratoria da
appostamento fisso o da appostamento temporaneo è consentita
liberamente su tutto il territorio della Repubblica, senza che
essa sia gravata da limitazioni temporali e territoriali".
Art. 5.
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "subprovinciali,
possibilinente omogenei e delimitati da confini naturali" sono
sostituite dalle seguenti: "provinciali, denominati
comprensori";
b) al comma 3, le parole: "ivi compresi quelli che
praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso" sono
soppresse;
c) il comma 10 è abrogato.
Art. 6.
1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
allevatori possono essere autorizzati dalle regioni a gestire,
su richiesta, recinti di addestramento inferiori a tre
ettari".
Art. 7.
1. All'articolo 19, comma 2, quarto periodo, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dai cacciatori residenti nei comuni delle aree
interessate".
Art. 8.
1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera t) è sostituita dalla
seguente:
"t) commerciare fauna selvatica morta non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico ad esclusione delle specie comprese
nell'articolo 18, comma 1";
b) la lettera bb) è sostituita dalla
seguente:
"bb) vendere, detenere per vendere, acquistare
uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alla specie comprese nell'articolo 18,
comma 1".