XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2314




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile dei singoli comprensori provinciali di cui all'articolo 9, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti ed utilizzata per gare cinofile ed addestramento di cani. La fauna selvatica migratrice è considerata res nullius".


Art. 2.

        1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        "2-bis. In ogni provincia è costituito un comprensorio di caccia il cui organo di gestione è composto da:

                a) un rappresentante per ogni associazione venatoria rappresentata sul territorio provinciale;

                b) due rappresentanti delle associazioni agricole;

                c) un rappresentante delle associazioni protezionistiche;

                d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale.

        2-ter. La presidenza dell'organo di gestione spetta al rappresentante dell'amministrazione provinciale coadiuvato da due dei rappresentanti delle associazioni venatorie.
        2-quater. Tutte le cariche in seno all'organo di gestione sono esercitate a titolo gratuito con esclusione del rappresentante della provincia. E' previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.
        2-quinquies. L'organo di gestione provinciale ha il compito di programmare i piani di intervento e di prelievo sulla sola selvaggina stanziale.
        2-sexies. In ogni regione non può essere costituito un numero di comprensori di caccia superiore al numero delle province in essa comprese.
        2-septies. I comprensori provinciali di caccia traggono sostentamento economico dagli introiti derivanti dalle quote di partecipazione versate da ogni cacciatore aderente. La ricevuta del versamento è parte integrante del tesserino di caccia che viene rilasciato gratuitamente dalla regione".


Art. 3.

        1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Ogni comprensorio provinciale comprende, al suo interno, una superficie non superiore al 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione faunistica o comunque inibito all'attività venatoria e una superficie non superiore al 5 per cento da destinare a caccia di tipo privatistico".


Art. 4.

        1. All'articolo 12 della legge il febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o da appostamento temporaneo è consentita liberamente su tutto il territorio della Repubblica, senza che essa sia gravata da limitazioni temporali e territoriali".


Art. 5.

        1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "subprovinciali, possibilinente omogenei e delimitati da confini naturali" sono sostituite dalle seguenti: "provinciali, denominati comprensori";
                b) al comma 3, le parole: "ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso" sono soppresse;

                c) il comma 10 è abrogato.


Art. 6.

        1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli allevatori possono essere autorizzati dalle regioni a gestire, su richiesta, recinti di addestramento inferiori a tre ettari".


Art. 7.

        1. All'articolo 19, comma 2, quarto periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dai cacciatori residenti nei comuni delle aree interessate".


Art. 8.

        1. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

            "t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico ad esclusione delle specie comprese nell'articolo 18, comma 1";

                b) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

        "bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alla specie comprese nell'articolo 18, comma 1".



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