XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2308
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica
internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e
43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, non si
applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica
internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei
confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN).
2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di
cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a
decorrere dal 1^ gennaio 2002 in misura non inferiore a
4.906.340 euro.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 il contributo annuo
dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n.925, è
rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a
72.300 euro.
4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli
organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte in
appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 4.978.640 euro a decorrere dal 2002, si
provvede, quanto a 4.978.640 euro per gli anni 2002 e 2003 e
4.450.000 euro per il 2004, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n.549, come rideterminata dalla
tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n.448, e,
quanto a 528.640 euro per il 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.