XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2308




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica
internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).
        2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, è rideterminato a decorrere dal 1^ gennaio 2002 in misura non inferiore a 4.906.340 euro.
        3. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 15 novembre 1973, n.925, è rideterminato a favore dell'IHB in misura non inferiore a 72.300 euro.
        4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa.
        5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.978.640 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.978.640 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per il 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.549, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n.448, e, quanto a 528.640 euro per il 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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