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1. Il comma 8
dell'articolo 69 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico". |
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"8. Provvede con
ordinanza sulla riduzione di
pena per la liberazione
anticipata e sulla remissione
del debito previste dagli
articoli 54 e 56 della
presente legge, nonché sui
ricoveri previsti
dall'articolo 148 del codice
penale". |
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2. Dopo l'articolo 69
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive
modificazioni, è inserito il
seguente: |
2. Identico: |
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"Art. 69-bis. -
(Procedimento in materia di
liberazione anticipata). -
1. Sull'istanza di
concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di
sorveglianza provvede ai
sensi dell'articolo 666 del
codice di procedura penale.
Non si applicano le
disposizioni del comma 4 del
medesimo articolo 666. Il
pubblico ministero e i
difensori sono sentiti se
compaiono. |
"Art. 69-bis. -
(Procedimento in materia di
liberazione anticipata). -
1. Sull'istanza di
concessione della liberazione
anticipata, il magistrato di
sorveglianza provvede con
ordinanza, adottata in camera
di consiglio senza la
presenza delle parti, che è
comunicata senza ritardo ai
soggetti indicati
nell'articolo 127 del codice
di procedura penale. |
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2. Il condannato,
nell'istanza di concessione,
può chiedere di essere
sentito personalmente. Se lo
stesso è detenuto in carcere,
l'udienza può essere tenuta
presso l'istituto
penitenziario. |
Soppresso. |
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2. Il magistrato
di sorveglianza decide non
prima di quindici giorni
dalla richiesta del parere al
pubblico ministero e anche in
assenza di esso. |
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3. Il magistrato di
sorveglianza, su espressa
richiesta del condannato, e
in deroga a quanto previsto
nei commi 1 e 2, provvede
sull'istanza di concessione
della liberazione anticipata
con ordinanza adottata in
camera di consiglio senza la
presenza delle parti, previo
parere favorevole del
pubblico ministero.
L'ordinanza è comunicata o
notificata senza ritardo ai
soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 127 del codice
di procedura penale. Se
l'istanza è rigettata, in
tutto o in parte, la stessa
può essere riproposta senza
che sia per questo dichiarata
inammissibile ai sensi del
comma 2 dell'articolo 666 del
codice di procedura
penale. |
3. Avverso
l'ordinanza di cui al comma 1
il difensore, l'interessato
ed il pubblico ministero
possono, entro dieci giorni
dalla comunicazione o dalla
notificazione, proporre
reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per
territorio. |
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4. Se il pubblico
ministero esprime parere
contrario sulla richiesta di
cui al comma 3, il
magistrato di sorveglianza
provvede a norma dei commi 1
e 2, sentito il
condannato. |
Soppresso. |
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4. L'ordinanza
che decide in ordine alla
concessione della liberazione
anticipata è adottata in
camera di consiglio ai sensi
dell'articolo 127 del codice
di procedura penale. |
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5. Il tribunale di
sorveglianza, ove nel corso
dei procedimenti previsti
dall'articolo 70, comma 1,
sia stata presentata istanza
per la concessione della
liberazione anticipata, la
trasmette al magistrato di
sorveglianza". |
5. Identico". |
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3. Le istanze per la
liberazione anticipata,
pendenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge presso il tribunale di
sorveglianza, sono di
competenza del magistrato di
sorveglianza. |
3. Identico. |
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1. Al comma 1
dell'articolo 70 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, le
parole: "la riduzione di pena
per la liberazione
anticipata," sono soppresse e
dopo le parole: "la revoca o
cessazione dei suddetti
benefìci" sono inserite le
seguenti: "nonché della
riduzione di pena per la
liberazione anticipata". |
Identico. |
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1. Dopo il comma 12
dell'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, è
aggiunto il seguente: |
1. Identico: |
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"12-bis. Al
condannato che si trovi nelle
condizioni soggettive
previste dall'articolo 54 e
che sia affidato in prova al
servizio sociale, purché
l'affidamento stesso non sia
revocato, può essere concesso
il beneficio della
liberazione anticipata. Si
applicano gli articoli 69,
comma 8, e 69-bis
nonché l'articolo 54, comma
3". |
"12-bis.
All'affidato in prova al
servizio sociale che abbia
dato prova di un suo
effettivo recupero
sociale, può essere concessa
la detrazione di pena di cui
all'articolo 54. Si
applicano gli articoli 69,
comma 8, e 69-bis
nonché l'articolo 54,
comma 3". |
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1. Al comma 1
dell'articolo 678 del codice
di procedura penale, dopo le
parole: "nelle materie
attinenti" sono inserite le
seguenti: "alla riduzione di
pena per la liberazione
anticipata,". |
Identico. |
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1. Il beneficio previsto
dall'articolo 47, comma
12-bis, della legge 26
luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'articolo 3
della presente legge, si
applica anche agli
affidamenti in corso alla
data di entrata in vigore
della presente legge, con
riferimento ai semestri
successivi al 31 dicembre
1999 o in svolgimento a tale
data. |
Identico. |
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