XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2307 - 413-A




TESTO
della proposta di legge n.
2307
approvata dal Senato della
Repubblica
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti
del magistrato di
sorveglianza e procedimento
in materia di liberazione
anticipata).
Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti
del magistrato di
sorveglianza e procedimento
in materia di liberazione
anticipata).

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Identico".

"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale".

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
2. Identico:

"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Non si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 666. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono.
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il condannato, nell'istanza di concessione, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.
Soppresso.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Il magistrato di sorveglianza, su espressa richiesta del condannato, e in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, provvede sull'istanza di concessione della liberazione anticipata con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere favorevole del pubblico ministero. L'ordinanza è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Se l'istanza è rigettata, in tutto o in parte, la stessa può essere riproposta senza che sia per questo dichiarata inammissibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. Se il pubblico ministero esprime parere contrario sulla richiesta di cui al comma 3, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dei commi 1 e 2, sentito il condannato.
Soppresso.
4. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza".
5. Identico".

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
3. Identico.


Art. 2.

(Competenza in materia di
revoca).
Art. 2.

(Competenza in materia di
revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefìci" sono inserite le seguenti: "nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Identico.

Art. 3.

(Estensione della
normativa in tema di
liberazione anticipata
all'affidamento in prova al
servizio sociale).
Art. 3.

(Estensione della
normativa in tema di
liberazione anticipata
all'affidamento in prova al
servizio sociale).

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
1. Identico:

"12-bis. Al condannato che si trovi nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 54 e che sia affidato in prova al servizio sociale, purché l'affidamento stesso non sia revocato, può essere concesso il beneficio della liberazione anticipata. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un suo effettivo recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".


Art. 4.

(Modifica all'articolo
678 del codice
di procedura penale).
Art. 4.

(Modifica all'articolo
678 del codice
di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: "nelle materie attinenti" sono inserite le seguenti: "alla riduzione di pena per la liberazione anticipata,".
Identico.


Art. 5.

(Applicabilità del
beneficio previsto
dall'articolo 3).
Art. 5.

(Applicabilità del
beneficio previsto
dall'articolo 3).

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.
Identico.



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