XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2307




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e
procedimento in materia di liberazione anticipata).

        1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale".

        2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Non si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 666. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono.
            2. Il condannato, nell'istanza di concessione, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.
            3. Il magistrato di sorveglianza, su espressa richiesta del condannato, e in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, provvede sull'istanza di concessione della liberazione anticipata con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere favorevole del pubblico ministero. L'ordinanza è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Se l'istanza è rigettata, in tutto o in parte, la stessa può essere riproposta senza che sia per questo dichiarata inammissibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
            4. Se il pubblico ministero esprime parere contrario sulla richiesta di cui al comma 3, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dei commi 1 e 2, sentito il condannato.
            5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza".

        3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.


Art. 2.

(Competenza in materia di revoca).

        1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono inserite le seguenti: "nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata".


Art. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione
anticipata all'affidamento in prova al servizio
sociale).

        1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "12-bis. Al condannato che si trovi nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 54 e che sia affidato in prova al servizio sociale, purché l'affidamento stesso non sia revocato, può essere concesso il beneficio della liberazione anticipata. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".


Art. 4.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura
penale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: "nelle materie attinenti" sono inserite le seguenti: "alla riduzione di pena per la liberazione anticipata,".


Art. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo
3).

        1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.



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