XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2307
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e
procedimento in materia di liberazione anticipata).
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975,
n.354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena
per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito
previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché
sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale".
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione
anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della
liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede
ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Non
si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo
666. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se
compaiono.
2. Il condannato, nell'istanza di concessione, può
chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è
detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso
l'istituto penitenziario.
3. Il magistrato di sorveglianza, su espressa
richiesta del condannato, e in deroga a quanto previsto nei
commi 1 e 2, provvede sull'istanza di concessione della
liberazione anticipata con ordinanza adottata in camera di
consiglio senza la presenza delle parti, previo parere
favorevole del pubblico ministero. L'ordinanza è comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Se l'istanza
è rigettata, in tutto o in parte, la stessa può essere
riproposta senza che sia per questo dichiarata inammissibile
ai sensi del comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura
penale.
4. Se il pubblico ministero esprime parere contrario
sulla richiesta di cui al comma 3, il magistrato di
sorveglianza provvede a norma dei commi 1 e 2, sentito il
condannato.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei
procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata
presentata istanza per la concessione della liberazione
anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge presso il
tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato
di sorveglianza.
Art. 2.
(Competenza in materia di revoca).
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975,
n.354, e successive modificazioni, le parole: "la riduzione di
pena per la liberazione anticipata," sono soppresse e dopo le
parole: "la revoca o cessazione dei suddetti benefici" sono
inserite le seguenti: "nonché della riduzione di pena per la
liberazione anticipata".
Art. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione
anticipata all'affidamento in prova al servizio
sociale).
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio
1975, n.354, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"12-bis. Al condannato che si trovi nelle condizioni
soggettive previste dall'articolo 54 e che sia affidato in
prova al servizio sociale, purché l'affidamento stesso non sia
revocato, può essere concesso il beneficio della liberazione
anticipata. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e
69-bis nonché l'articolo 54, comma 3".
Art. 4.
(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura
penale).
1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "nelle materie attinenti" sono
inserite le seguenti: "alla riduzione di pena per la
liberazione anticipata,".
Art. 5.
(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo
3).
1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma
12-bis, della legge 26 luglio 1975, n.354, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli
affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31
dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.