XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2302




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile č inserito il seguente:

        "Art. 190-bis. - (Decisione del giudice allo stato degli atti).- Nei procedimenti di cui il tribunale giudica in composizione monocratica, decorsi tre anni dalla data della udienza prevista dall'articolo 180 il giudice istruttore invita le parti a compiere le attivitā indicate negli articoli 189 e 190. In caso di mancata precisazione delle conclusioni il giudice decide allo stato degli atti".



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