XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2302
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile č
inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice allo stato
degli atti).- Nei procedimenti di cui il tribunale giudica
in composizione monocratica, decorsi tre anni dalla data della
udienza prevista dall'articolo 180 il giudice istruttore
invita le parti a compiere le attivitā indicate negli articoli
189 e 190. In caso di mancata precisazione delle conclusioni
il giudice decide allo stato degli atti".