XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2301
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30
ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al
funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere
in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque
anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualitą
dei rispettivi curricoli, sono ammessi nel territorio dello
Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.