XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2297
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19
è inserito il seguente:
"Art. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste
dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE). - 1. Le
regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e
alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed
alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità
indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano
oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo
autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo
e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e
complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le
forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi
incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in
deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli
ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori
alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per
periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello
regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la
cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare,
dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di
deroga da questa posti in essere in violazione delle
disposizioni della presente legge e della direttiva
79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al
Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle
politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche
comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe
di cui al presente articolo; detta relazione è altresì
trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".