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1. Il Presidente della
Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di
cooperazione nel campo della
ricerca e dello sviluppo
industriale, scientifico e
tecnologico tra il Governo
della Repubblica italiana ed
il Governo dello Stato di
Israele, fatto a Bologna il
13 giugno 2000. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione č data all'Accordo
di cui all'articolo 1, a
decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in
conformitā a quanto disposto
dall'articolo 12 dell'Accordo
stesso. |
Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
euro 968.873 per l'anno 2002,
in euro 1.026.716 per l'anno
2003 ed in euro 1.046.858
annui a decorrere dal 2004,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
a fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002,
allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
Identico. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
č autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |