XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2295




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali di "Tarvisio 2003".


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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