XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2295
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno
2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare
alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle
iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo
svolgimento delle Universiadi invernali di "Tarvisio 2003".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000
di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.