XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2291
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Museo
della moda italiana).
1. E' istituito il Museo della moda italiana, di seguito
denominato "Museo", con sede in Milano.
2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo č
autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2003 e di
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 2.
(Finalitā).
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia
della moda e del costume;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni
esistenti;
c) promuovere iniziative ed attivitā culturali,
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di giovani stilisti.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le
attivitā culturali con il comune di Milano e la provincia di
Milano č individuata la sede del Museo.
2. Le modalitā di gestione del Museo ed ogni altro aspetto
relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del
personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente
articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da
nove membri di cui:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attivitā culturali;
b) tre rappresentanti del comune di Milano, dei
quali uno designato dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti della provincia di Milano,
dei quali uno designato dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
d) un rappresentante della regione Lombardia;
e) due rappresentanti della Camera nazionale della
moda.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere
in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore
della moda.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il
direttore del Museo sono nominati dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2003 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
quanto a 3.000.000 di euro per il 2003 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali; e quanto a
3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali. A decorrere
dall'anno 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.