XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2291




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Museo
della moda italiana).

        1. E' istituito il Museo della moda italiana, di seguito denominato "Museo", con sede in Milano.
        2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo č autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004.


Art. 2.

(Finalitā).

        1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

            a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia della moda e del costume;

            b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

            c) promuovere iniziative ed attivitā culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

            d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani stilisti.


Art. 3.

(Organizzazione).

        1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attivitā culturali con il comune di Milano e la provincia di Milano č individuata la sede del Museo.
        2. Le modalitā di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
        3. Il consiglio di amministrazione del Museo č composto da nove membri di cui:

            a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivitā culturali;

            b) tre rappresentanti del comune di Milano, dei quali uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

            c) due rappresentanti della provincia di Milano, dei quali uno designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

            d) un rappresentante della regione Lombardia;

            e) due rappresentanti della Camera nazionale della moda.

        4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore della moda.
        5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Consiglio di amministrazione.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2003 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede quanto a 3.000.000 di euro per il 2003 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali; e quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali. A decorrere dall'anno 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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