XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2287
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste
dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni, concernente l'allineamento
giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri con i funzionari delle Forze di
polizia, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
b) al comma 3, lettera b), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.