XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2286
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti in
ciascun circondario di tribunale capoluogo di provincia".
Art. 2.
1. All'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "In ciascun distretto di
corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di
sezione distaccata di corte di appello" sono sostituite dalle
seguenti: "In ciascun circondario di tribunale capoluogo di
provincia";
b) al comma 3, le parole: "nel distretto o nella
circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte
d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "nel circondario
del tribunale capoluogo di provincia".
Art. 3
1. Il comma 1 dell'articolo 70-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 23 della legge
10 ottobre 1986, n. 633, è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di presidente del tribunale di
sorveglianza sono conferite a un magistrato di corte
d'appello".