XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2286




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti in ciascun circondario di tribunale capoluogo di provincia".


Art. 2.

        1. All'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello" sono sostituite dalle seguenti: "In ciascun circondario di tribunale capoluogo di provincia";

                b) al comma 3, le parole: "nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "nel circondario del tribunale capoluogo di provincia".


Art. 3

        1. Il comma 1 dell'articolo 70-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 23 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di corte d'appello".



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